Inps. Aggiornamento degli interessi e sanzioni per i contributi

Inps. Aggiornamento degli interessi e sanzioni per i contributi

Con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento delle misure relative agli interessi di dilazione e differimento, oltre alle somme aggiuntive per il mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

A partire dal 18 settembre 2024, tale riduzione influirà sul calcolo del tasso di dilazione e differimento applicabile agli importi dovuti per la contribuzione agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, così come sulle sanzioni civili.

Il Decreto Legge n. 19/2024 ha inoltre sostituito la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un nuovo regime che prevede, fino al 31 agosto 2024, l’applicazione di un tetto del 40% sull’importo dei contributi o premi non versati entro i termini di legge. Dal 1° settembre 2024, invece, le sanzioni saranno ridotte agli interessi legali previsti dal Codice Civile, purché i contributi o premi siano versati entro il termine stabilito dagli enti competenti.

Interesse di Dilazione e Differimento

L’interesse di dilazione, applicato alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, sarà pari al 9,65% annuo e si applicherà alle rateazioni richieste a partire dal 18 settembre 2024. I piani di ammortamento già emessi con il precedente tasso d’interesse non subiranno modifiche.

Dal medesimo giorno, l’interesse dovuto per il differimento del versamento dei contributi sarà anch’esso del 9,65% annuo, applicabile a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Sanzioni Civili

La riduzione del tasso di interesse comporta anche una variazione nelle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, la sanzione sarà pari al 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova modalità di ravvedimento operoso: se il pagamento dei contributi avviene entro 120 giorni dalla scadenza, senza intervento degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, pari al 3,65% annuo.

Per i casi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione sarà pari al 30%, con un limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati.

Il DL n. 19/2024 ha modificato le disposizioni relative al ravvedimento operoso per l’evasione:

  • Se il contribuente denuncia la propria situazione debitoria spontaneamente, entro 12 mesi dal termine di pagamento, e paga entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà del 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
  • Se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà dell’11,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Sanzioni Ridotte in Caso di Procedure Concorsuali

A partire dal 18 settembre 2024, i nuovi tassi di interesse saranno applicati come segue:

  • Per le situazioni previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso del 3,65%.
  • Per le ipotesi previste dalla lettera b) dello stesso articolo, il tasso sarà del 3,65% più 2 punti aggiuntivi.

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Decontribuzione Sud: nuova proroga

Decontribuzione Sud: nuova proroga

A seguito della decisione della Commissione europea (decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024), che ha esteso l’applicabilità della cosiddetta Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l’INPS illustra le disposizioni relative a questa proroga.

In generale, si ricorda che la misura della Decontribuzione Sud prevede, per tutto il 2024, un esonero contributivo del 30% per i datori di lavoro privati situati in una delle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativamente ai rapporti di lavoro dipendente.

In riferimento al periodo di efficacia della misura, si specifica che la decontribuzione non può essere applicata alle assunzioni effettuate a partire dal 1° luglio 2024. Pertanto, la proroga fino al 31 dicembre 2024, autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, si applica esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Inoltre, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che, qualora entro il 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2024, anche se il rapporto viene prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2024.

Di conseguenza, grazie all’autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo si applica ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024 tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Infine, si precisa che, come previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, oltre alle modifiche relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei beneficiari, non ci sono ulteriori variazioni al regime di aiuto esistente, e tutte le altre condizioni rimangono invariate.

Come indicato dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti inclusi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari, per il settore di interesse, a 2,25 milioni di euro.

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Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Attraverso una circolare diffusa a dicembre 2023, l’Istituto ha recepito il principio sancito dalla Corte Costituzionale in tema di cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi percepiti dai superstiti.

Inps procederà alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici che rientrano nella casistica esaminata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022. Si tratta delle pensioni di reversibilità che sono state ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite. A seguito del ricalcolo, gli arretrati rilevati saranno liquidati nei limiti della prescrizione quinquennale.

Come si è espressa la Corte Costituzionale

La Consulta ha stabilito che il combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’art. 1, L. n.335/1995, e della correlata Tabella F. violano il principio di ragionevolezza. Non prevedono infatti il divieto a procedere alla decurtazione effettiva della pensione in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi.

È stata quindi rilevata la necessità di prevedere un tetto alla riduzione delle pensioni di reversibilità che rientrano in questa fattispecie, introducendo il limite della “concorrenza dei redditi”.

Come sarà effettuata la ricostituzione

Risalendo alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, l’INPS calcolerà le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Pensione di reversibilità e redditi percepiti: in che misura sono cumulabili

Sono previste quattro casistiche, in base all’ammontare degli importi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali:

  • Se il reddito è inferiore o pari a tre volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a quattro volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a cinque volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.

Non concorrono alla formazione di reddito i seguenti importi:

  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • il reddito prodotto dalla casa in cui si vive;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • la stessa pensione ai superstiti.

Si ricorda, infine, che il divieto di cumulare oltre un certo limite reddito e pensione di reversibilità non viene applicato se i titolari del trattamento sono figli (minori, studenti o inabili), da soli o in concorso con il coniuge.

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Decontribuzione Sud: c’è la proroga

Decontribuzione Sud: c’è la proroga

L’INPS, con messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, comunica la proroga al 30 giugno 2024 della misura di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (c.d. Decontribuzione Sud).

L’Istituto recepisce la decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, in cui si dispone la proroga dell’applicabilità della decontribuzione. Si tratta di un esonero contributivo pari del 30% (fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, infine 10% per gli anni 2028 e 2029), in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

Come previsto dalla richiamata decisione, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a 2,25 milioni di euro (335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura).

La decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Messaggio INPS n. 4695/2023.

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Assegno di inclusione. Al via le domande

Assegno di inclusione. Al via le domande

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, artt. 1 – 13) ha introdotto come misura di sostegno economico finalizzato all’inserimento lavorativo l’Assegno di inclusione, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

In questi giorni l’INPS sta inviando un messaggio ai cittadini che hanno percepito il Reddito di cittadinanza nel 2023 in cui li informa della sospensione della prestazione. Come stabilito con la Legge di Bilancio 2023 la misura sarà infatti abrogata a partire dal 1° gennaio 2024.

La nuova prestazione spetterà ai nuclei familiari con disabilità, o con componenti che siano minorenni o di età almeno pari a 60 anni compiuti.

I nuclei familiari al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza, residenza e soggiorno nell’Unione o titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale;
  • residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
  • condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;

reddito familiare inferiore a 6.000 annui euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad euro 30.000;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, aumentata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, e incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

– godimento di beni durevoli: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, né avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere;

– per il beneficiario dell’assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna.

Importo ed  modalità di erogazione

Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione erogato su base annua è composto da un’integrazione del reddito familiare di importo massimo pari a 6.000 euro annui e da un’integrazione spettante in caso di abitazione concessa in locazione con contratto registrato, di importo massimo pari a 3.360 annui. È stabilito un importo minimo pari a 480 euro annui.

È erogato per massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”. L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Cumulabilità con i redditi da lavoro

Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, è prevista una soglia di 3.000 euro lordi annui, entro la quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico. Se si supera questo importo deve essere inviata comunicazione all’INPS, entro 30 giorni. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a partire dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio di un’attività d’impresa oppure di lavoro autonomo, che sia stata svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa pena la decadenza dal beneficio stesso.

Nel caso di nuova attività lavorativa, a titolo di incentivo, il beneficiario continua a fruire dell’assegno di inclusione:

  • senza variazioni per i primi due mesi della condizione occupazionale;
  • con importo aggiornato ogni trimestre tenendo conto della parte di reddito eccedente l’importo di 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

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