Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Attraverso una circolare diffusa a dicembre 2023, l’Istituto ha recepito il principio sancito dalla Corte Costituzionale in tema di cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi percepiti dai superstiti.

Inps procederà alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici che rientrano nella casistica esaminata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022. Si tratta delle pensioni di reversibilità che sono state ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite. A seguito del ricalcolo, gli arretrati rilevati saranno liquidati nei limiti della prescrizione quinquennale.

Come si è espressa la Corte Costituzionale

La Consulta ha stabilito che il combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’art. 1, L. n.335/1995, e della correlata Tabella F. violano il principio di ragionevolezza. Non prevedono infatti il divieto a procedere alla decurtazione effettiva della pensione in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi.

È stata quindi rilevata la necessità di prevedere un tetto alla riduzione delle pensioni di reversibilità che rientrano in questa fattispecie, introducendo il limite della “concorrenza dei redditi”.

Come sarà effettuata la ricostituzione

Risalendo alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, l’INPS calcolerà le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Pensione di reversibilità e redditi percepiti: in che misura sono cumulabili

Sono previste quattro casistiche, in base all’ammontare degli importi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali:

  • Se il reddito è inferiore o pari a tre volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a quattro volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a cinque volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.

Non concorrono alla formazione di reddito i seguenti importi:

  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • il reddito prodotto dalla casa in cui si vive;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • la stessa pensione ai superstiti.

Si ricorda, infine, che il divieto di cumulare oltre un certo limite reddito e pensione di reversibilità non viene applicato se i titolari del trattamento sono figli (minori, studenti o inabili), da soli o in concorso con il coniuge.

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Decontribuzione Sud: c’è la proroga

Decontribuzione Sud: c’è la proroga

L’INPS, con messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, comunica la proroga al 30 giugno 2024 della misura di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 (c.d. Decontribuzione Sud).

L’Istituto recepisce la decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, in cui si dispone la proroga dell’applicabilità della decontribuzione. Si tratta di un esonero contributivo pari del 30% (fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, infine 10% per gli anni 2028 e 2029), in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

Come previsto dalla richiamata decisione, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a 2,25 milioni di euro (335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura).

La decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Messaggio INPS n. 4695/2023.

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Assegno di inclusione. Al via le domande

Assegno di inclusione. Al via le domande

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, artt. 1 – 13) ha introdotto come misura di sostegno economico finalizzato all’inserimento lavorativo l’Assegno di inclusione, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

In questi giorni l’INPS sta inviando un messaggio ai cittadini che hanno percepito il Reddito di cittadinanza nel 2023 in cui li informa della sospensione della prestazione. Come stabilito con la Legge di Bilancio 2023 la misura sarà infatti abrogata a partire dal 1° gennaio 2024.

La nuova prestazione spetterà ai nuclei familiari con disabilità, o con componenti che siano minorenni o di età almeno pari a 60 anni compiuti.

I nuclei familiari al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza, residenza e soggiorno nell’Unione o titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale;
  • residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
  • condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;

reddito familiare inferiore a 6.000 annui euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad euro 30.000;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, aumentata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, e incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

– godimento di beni durevoli: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, né avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere;

– per il beneficiario dell’assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna.

Importo ed  modalità di erogazione

Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione erogato su base annua è composto da un’integrazione del reddito familiare di importo massimo pari a 6.000 euro annui e da un’integrazione spettante in caso di abitazione concessa in locazione con contratto registrato, di importo massimo pari a 3.360 annui. È stabilito un importo minimo pari a 480 euro annui.

È erogato per massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”. L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Cumulabilità con i redditi da lavoro

Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, è prevista una soglia di 3.000 euro lordi annui, entro la quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico. Se si supera questo importo deve essere inviata comunicazione all’INPS, entro 30 giorni. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a partire dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio di un’attività d’impresa oppure di lavoro autonomo, che sia stata svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa pena la decadenza dal beneficio stesso.

Nel caso di nuova attività lavorativa, a titolo di incentivo, il beneficiario continua a fruire dell’assegno di inclusione:

  • senza variazioni per i primi due mesi della condizione occupazionale;
  • con importo aggiornato ogni trimestre tenendo conto della parte di reddito eccedente l’importo di 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi.

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Ape Sociale 2023: scadenza domanda tardiva

Ape Sociale 2023: scadenza domanda tardiva

La domanda di Ape Sociale 2023 può essere presentata entro il 30 novembre: si tratta infatti del termine ultimo entro il quale è possibile presentare le richieste per la certificazione dei requisiti.

La Legge di Bilancio 2023 non ha modificato la normativa precedente relativa ai termini entro cui inviare le domande di Ape Sociale. Pertanto ai fini dell’operatività, ricordiamo la seconda scadenza per la richiesta di riconoscimento delle condizioni fondamentali per accedere al beneficio, prevista per il prossimo 30 novembre 2023 (ultima chiamata 2023).

Di seguito elenchiamo i requisiti per accedere all’Ape Sociale:

  • 63 anni di età e un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni;
  • iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata;
  • mancato raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per accedere all’Ape Sociale l’interessato deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:
  • licenziamento (anche collettivo);
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto l’interessato abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, per le donne) e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti interessati ad accedere alla prestazione con le condizioni sopra riportate, dovevano attendere il decorso di tre mesi dalla fine della fruizione della prestazione di disoccupazione. Ora questa condizione non è più richiesta in quanto l’Istituto l’ha del tutto eliminata (si veda la circolare n. 62 del 25 maggio 2022). L’Inps ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 questi soggetti possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dover attendere il decorso di 3 mesi dal termine della fruizione della prestazione di disoccupazione.

  1. assistenza per almeno 6 mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap;
  2. invalido con una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
  3. lavoratore dipendente con almeno 36 anni di anzianità contributiva rientrante nelle categorie di cui all’elenco allegato al messaggio Inps n. 274/2022.

L’Inps infine specifica che, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2023, e ai quali verrà accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di Ape Sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione cristallizzando il diritto alla fruizione dello strumento anche in un momento successivo al termine della sperimentazione.

Per poter accedere dopo il termine della sperimentazione, le sedi Inps dovranno verificare il permanere, al momento dell’erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario al 30 novembre 2023.

Relativamente alle novità per il 2024, l’ipotesi che va per la maggiore sembrerebbe essere la proroga delle misure in vigore nel 2023, Quota 103, Opzione Donna e appunto l’Ape Sociale.

La prestazione di anticipo pensionistica, assieme ad Opzione Donna, dovrebbe essere la misura più soggetta ad interventi di modifica. Per il 2024 si valuta la possibilità di estendere il numero di possibili destinatari dell’Ape Sociale, includendo nuove professioni nell’elenco delle mansioni gravose e usuranti. Questo favorirebbe l’ampliamento della platea per ulteriori possibili beneficiari al fine di consentire ad un numero maggiore di lavoratori di accedere all’anticipo pensionistico.

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Le novità su assegno unico e universale 2023

Le novità su assegno unico e universale 2023

A partire dal 2023 per l’Assegno Unico e Universale non sarà più obbligatorio presentare ogni anno la relativa domanda, ma la prestazione sarà erogata in automatico. Vediamo nel dettaglio tutte le novità previste dalla normativa e le indicazioni dell’Inps.

Dal 1° marzo 2023, infatti coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato domanda di Assegno Unico e Universale (AUU), accolta e in corso di validità, avranno diritto a beneficiare d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.

Potranno invece presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e coloro che avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non più attiva.

I richiedenti, saranno tenuti a comunicare all’Inps eventuali variazioni nelle informazioni indicate in precedenza. Alcune di queste possono essere relative a:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario, pertanto, dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solamente nel caso in cui sia necessario segnalare eventuali variazioni.

Assegno Unico e Universale 2023: presentazione della DSU aggiornata

Coloro che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico dovranno presentare la domanda secondo le consuete modalità.

Lo stesso vale per i richiedenti che al 28 febbraio 2023 abbiano presentato un’istanza che però è stata respinta, revocata, decaduta oppure sia stata oggetto di rinuncia.

Assegno Unico e Universale: i pagamenti

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 – l’Assegno Unico e Universale è riconosciuto a partire dal mese di marzo dello stesso anno.

Circa l’importo dell’Assegno Unico, resta per tutti l’obbligo di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 potrà essere utilizzato per determinare gli importi dell’assegno per le mensilità di gennaio e febbraio 2023. In assenza di una nuova DSU da marzo l’assegno sarà erogato con l’importo minimo.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria per tutte le prestazioni di natura previdenziale.

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