Le novità su assegno unico e universale 2023

Le novità su assegno unico e universale 2023

A partire dal 2023 per l’Assegno Unico e Universale non sarà più obbligatorio presentare ogni anno la relativa domanda, ma la prestazione sarà erogata in automatico. Vediamo nel dettaglio tutte le novità previste dalla normativa e le indicazioni dell’Inps.

Dal 1° marzo 2023, infatti coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato domanda di Assegno Unico e Universale (AUU), accolta e in corso di validità, avranno diritto a beneficiare d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.

Potranno invece presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e coloro che avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non più attiva.

I richiedenti, saranno tenuti a comunicare all’Inps eventuali variazioni nelle informazioni indicate in precedenza. Alcune di queste possono essere relative a:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario, pertanto, dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solamente nel caso in cui sia necessario segnalare eventuali variazioni.

Assegno Unico e Universale 2023: presentazione della DSU aggiornata

Coloro che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico dovranno presentare la domanda secondo le consuete modalità.

Lo stesso vale per i richiedenti che al 28 febbraio 2023 abbiano presentato un’istanza che però è stata respinta, revocata, decaduta oppure sia stata oggetto di rinuncia.

Assegno Unico e Universale: i pagamenti

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 – l’Assegno Unico e Universale è riconosciuto a partire dal mese di marzo dello stesso anno.

Circa l’importo dell’Assegno Unico, resta per tutti l’obbligo di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 potrà essere utilizzato per determinare gli importi dell’assegno per le mensilità di gennaio e febbraio 2023. In assenza di una nuova DSU da marzo l’assegno sarà erogato con l’importo minimo.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria per tutte le prestazioni di natura previdenziale.

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Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per poter effettuare, attraverso la denuncia UNIEMENS, le operazioni di conguaglio relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.

Si segnala che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate alternativamente:

  • con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 à scadenza di pagamento 16 gennaio 2023;
  • con la denuncia di competenza di gennaio 2022 à scadenza di pagamento 16 febbraio 2023;

I conguagli inerenti ai versamenti di TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, invece, possono essere inseriti anche nella denuncia di febbraio 2023, con  scadenza fissata al 16 marzo 2023.

La circolare illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1. elementi variabili della retribuzione (es: compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, permessi non retribuiti, etc.);
  2. massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), che, per il 2022, è fissato al 105.014 euro;
  3. contributo aggiuntivo IVS 1%;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. “fringe benefits” non superiori per l’anno 2022 al limite di € 3.000,00, per i quali – vista l’eccezionalità della misura – le operazioni di conguaglio sono state descritte dall’Inps con apposito messaggio n. 4616/2022;
  6. auto aziendali ad uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

Per tutti i dettagli si rinvia al testo integrale della Circolare n. 139 del 31 dicembre 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell’esonero contributivo – introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 – in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite, l’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Devono essere però soddisfatte due condizioni:

  1. il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
  2. deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).

Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:

Termine congedo obbligatorio

Rientro effettivo al lavoro

Fruizione del congedo parentale

Fruizione ferie

Decorrenza esonero

18 luglio 2022

19 luglio 2022

dall’8 agosto al 7 settembre 2022

dall’8 al 14 settembre 2022

dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.

L’Inps affronta infine il tema della portabilità dell’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.
Bonus 550 euro lavoratori part-time

Bonus 550 euro lavoratori part-time

I lavoratori impiegati in modalità di lavoro a tempo parziale “ciclico” possono presentare domanda telematica per ricevere l’indennità una tantum di 550 euro entro il 30 novembre.

Con la circolare n. 115/2022, l’INPS ha fornito le indicazioni operative del bonus 550 euro previsto dal decreto Aiuti.

Per ottenere il bonus il lavoratore deve essere stato titolare nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Il contratto di lavoro a part-time ciclico verticale (o multi-periodale) si articola su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno (significa che i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri giorni non lavorano affatto).

L’istituzione del Fondo per il sostegno di tali lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione/interruzione dal lavoro (con relativa, prolungata mancanza di retribuzione).

Possono richiedere il bonus 550 euro:

  • i titolari di contratto di lavoro nel 2021 a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Inoltre questi lavoratori non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né essere percettori di NASpI. Sulla questione la nuova circolare INPS precisa che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

I lavoratori per poter percepire il bonus 550 euro, inoltre non devono essere titolari di un trattamento pensionistico.

Si precisa che il bonus 550 euro è cumulabile con l’assegno di invalidità.

L’indennità può essere riconosciuta soltanto una volta a ciascun lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente dall’INPS che monitora anche il limite di spesa.

 

Come fare domanda?

I lavoratori interessati, per ottenere l’indennità una tantum (bonus 550 euro) dovranno presentare domanda per via telematica all’INPS, entro il 30 novembre 2022.
La domanda può essere presentata anche attraverso il Patronato 50&PiùEnasco che è a disposizione per tutte le informazioni e il supporto necessario.

Il Patronato è a disposizione per la presentazione della domanda. Contattaci allo 0983859021.

Bonus 200 euro. Estensione dei destinatari

Bonus 200 euro. Estensione dei destinatari

L’Inps di recente ha fornito le istruzioni operative utili all’erogazione del bonus 200 euro in favore dei nuovi beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis.

Il Decreto ha infatti esteso l’indennità una tantum anche “ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del decreto-Aiuti non hanno beneficiato dell’esonero, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS”.

L’indennità è quindi riconosciuta anche ai lavoratori che al mese di luglio scorso avevano in essere un rapporto di lavoro – “anche con altro datore di lavoro”, precisa l’Inps – a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di bilancio 2022 (presupposto previsto in via generale per il riconoscimento del bonus) per via di eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti).

La contribuzione figurativa, pertanto, riguarda ad esempio i dipendenti che percepiscono l’indennità di disoccupazione, sono soggetti a periodi di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza di cassa integrazione, malattia o infortunio sul lavoro, gravidanza e altri.

Sul punto, nella circolare viene specificato che gli eventi coperti da contribuzione figurativa devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022, anche se gli stessi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

L’Istituto conferma che l’erogazione dell’indennità avverrà in via automatica nel mese di ottobre 2022, per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore:

  • di non beneficiare dell’indennità disciplinata dal Decreto Aiuti;
  • di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (come nei casi di congedo o cassa integrazione) nel periodo 1°gennaio 2022 – 18 maggio 2022;
  • di essere consapevole di non avere diritto al bonus, laddove già destinatario dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.

Il lavoratore, nel caso sia titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Quanto al recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, i datori di lavoro potranno compensarlo attraverso la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, oppure tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative segnalate nella circolare.