D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

L’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti la gestione delle domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto “Sostegni” in attesa della pubblicazione delle apposite circolari con le istruzioni operative.

In base alla disciplina normativa di recente introduzione i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere senza contribuzione addizionale:

  • trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

  • trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Come anticipato dal Ministero del Lavoro, le nuove settimane di integrazione salariale devono ritenersi aggiuntive a quelle riconosciute dalla Legge di Bilancio per il 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di Assegno ordinario e CIGD Covid dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e 25 settimane in caso di ricorso alla CIGO Covid.

Resta inteso che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il D.L. “Sostegni” consente l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. “Sostegni”).

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, tuttavia la predetta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende.

Pertanto il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 le cui istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

L’Istituto ricorda che il D.L. “Sostegni” ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, e che è stato introdotto il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

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Fonte Confcommercio

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

L’INPS, con circolare n. 42/2021, fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

La Legge di Bilancio 2021 ha:

  • prorogato il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
  • ampliato da sette a dieci giorni il congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

E’ stata, inoltre, ampliata la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. il messaggio n. 679/2020).

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Fonte Confcommercio

D.L. Sostegni. Prime indicazioni su Cassa integrazione e Assegno ordinario

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di CIG

L’Inps con messaggio n. 1008 del 9/3/2021 ha fornito indicazioni circa differimento al 31 marzo 2021 dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, nonché della trasmissione dei dati necessari per il pagamento degli stessi i cui termini di decadenza siano scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto specifica che, rientrano nel differimento al 31 marzo le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale tutte connesse all’emergenza epidemiologica i cui termini siano scaduti il 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, quindi, rientrano le domande di trattamenti riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Allo stesso modo beneficiano del regime di differimento suddetto anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID 19 i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, anche in questo caso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020.

Tutto ciò premesso, i datori di lavoro che non hanno inviato l’istanza di accesso ai predetti trattamenti possono presentare domanda entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Mentre le domande che sono già state inviate ma sono state respinte per presentazione oltre i termini decadenziali non dovranno essere riproposte ma saranno direttamente sanate dall’Istituto.

Infine, per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, potranno presentare una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

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Fonte Confcommercio