Pensione internazionale: accordi con nuovi Stati nel 2025

Pensione internazionale: accordi con nuovi Stati nel 2025

Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra Italia e Albania sulla sicurezza sociale: questo permette a lavoratrici e lavoratori di sommare i contributi versati in entrambi i Paesi per raggiungere i requisiti necessari alla pensione internazionale. Nello specifico l’accordo si applica, per l’Italia, ai dipendenti pubblici e privati, lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali e a coloro che versano contributi alla Gestione Separata.

Sempre nella stessa data è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2025, n. 98, che ratifica e dà esecuzione all’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024.

Domanda di pensione internazionale

I cittadini che hanno regolarmente lavorato in Italia o all’estero e versato i contributi, hanno diritto alla pensione al pari di qualsiasi cittadino italiano. La prestazione pensionistica non viene persa nel momento in cui decidono di tornare nel Paese di origine, anche se tra l’Italia e lo Stato di provenienza non sia stato stipulato alcun accordo di reciprocità: il requisito fondante è che abbiano maturato i requisiti stabiliti dalla legge italiana.

La domanda di pensione internazionale può essere presentata dai lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi utili alla pensione nei seguenti Stati:

  • nei 29 Paesi membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
  • nel Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (vedi circolare Inps 4 febbraio 2020, n. 16 e circolare Inps 6 aprile 2021, n. 53);
  • negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in Svizzera.

L’Italia, al pari degli altri paesi dell’Unione Europea ha accordi contributivi bilaterali anche con i seguenti paesi extracomunitari:

  • Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Isole del Canale, Isole di Man, Israele, Paesi ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di S. Marino, Santa Sede, Tunisia , Turchia, Uruguay, USA (Stati Uniti) e Venezuela.

Trattamento minimo

La pensione in regime internazionale il cui importo, sommato a quello dell’eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto annualmente dalla legge italiana, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti previsti per legge.
L’assicurato, oltre ai requisiti reddituali, deve far valere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Per le pensioni con decorrenza da ottobre 1992 a gennaio 1995 è sufficiente avere 5 anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia e per quelle con decorrenza da febbraio 1991 a settembre 1992 è sufficiente aver lavorato un solo anno in Italia.

Pensione internazionale e pagamenti all’Estero

I pensionati che risiedono all’estero possono scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:

  • pagamento con accredito su conto corrente in euro o in valuta locale;
  • pagamento in contanti presso uno sportello bancario;
  • bonifico bancario al proprio domicilio;
  • carta ricaricabile.

Come per le pensioni in Italia, il pagamento avviene in modo unificato, pertanto il titolare di più pensioni è tenuto ad utilizzare un unico Istituto bancario.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
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ADI: contributo straordinario in caso di sospensione

ADI: contributo straordinario in caso di sospensione

L’Inps, con il messaggio 2458 dell’8 agosto 2025, aveva confermato il pagamento del contributo straordinario aggiuntivo all’Assegno di Inclusione (ADI), destinato ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi. Il bonus “ponte” ADI è stato introdotto dalla legge n.113/2025 di conversione del Decreto Crisi Industriali n.92-2025.

Contributo straordinario ai beneficiari di ADI: finalità

I nuclei familiari che avevano beneficiato dell’Assegno di Inclusione (ADI) da gennaio 2024, si sono trovati, nel mese di luglio 2025, di fronte ad una situazione particolare, ovvero la fine del primo ciclo delle diciotto mensilità previste dal programma. Questo avrebbe comportato un mese “scoperto” – luglio appunto – prima di poter accedere al rinnovo previsto dal sistema di welfare. Per evitare questo vuoto nel sostegno economico, il Governo ha deciso di intervenire con un contributo straordinario una tantum, pensato per accompagnare le famiglie nel passaggio verso il secondo ciclo di ADI.

Il contributo straordinario mira a evitare che i beneficiari restino scoperti un mese intero, poiché molti di loro contano proprio sull’ADI come unica fonte di entrata. Il contributo mira a garantire stabilità e dignità economica, in attesa della ripresa del sostegno ordinario. Il bonus, che raggiunge un massimo di 500 euro per nucleo familiare, è stato erogato in un’unica soluzione (una tantum).

Relativamente alle domande di rinnovo che sono state presentate nel mese di luglio 2025 con esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti sono stati disposti a partire dal 14 agosto 2025.

A questo proposito si ricorda che la domanda di rinnovo deve passare attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa). Se la composizione del nucleo familiare non ha subito modifiche, non è necessario sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD); qualora invece siano cambiati i componenti del nucleo, sarà necessario sottoscrivere un nuovo PAD.

ADI: come vengono erogati i pagamenti

Per le domande di rinnovo presentate successivamente, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025.

L’Inps ricorda inoltre che l’ultima Legge di Bilancio ha introdotto alcune modifiche prevedendo per l’ADI, dal 1° gennaio 2025, soglie più elevate dell’ISEE e del reddito familiare.

Nello specifico, il nuovo tetto massimo ISEE è 10.140 euro, mentre quello relativo al reddito familiare è salito a 6.500 euro.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2025, è stata prevista l’attribuzione d’ufficio del coefficiente della scala di equivalenza legato al carico di cura in presenza dei requisiti richiesti.

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Incentivo INPS per il Posticipo del Pensionamento: Istruzioni Operative 2025

Incentivo INPS per il Posticipo del Pensionamento: Istruzioni Operative 2025

L’INPS, con la circolare n. 102/2025, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dall’articolo 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025. La misura consente ai lavoratori dipendenti di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a proprio carico, in cambio di una somma equivalente corrisposta direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

Destinatari e requisiti

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti che:

  • risultino iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive della stessa alla data di rinuncia;
  • maturino i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103 – art. 14.1, DL 4/2019) oppure alla pensione anticipata ex art. 24, co. 10, DL 201/2011, entro il 31 dicembre 2025;
  • non siano titolari di pensione diretta, salvo l’assegno ordinario di invalidità;
  • non abbiano ancora perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Decorrenza e modalità di esercizio della facoltà

La rinuncia può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa e ha effetto:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la prima decorrenza utile della pensione;
  • dalla prima decorrenza utile della pensione, in caso di domanda presentata in anticipo.

La rinuncia vale per tutti i rapporti di lavoro dipendente, attivi o futuri. In caso di cambio datore di lavoro, l’incentivo si trasferisce automaticamente, previa comunicazione INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Misura dell’incentivo e impatto previdenziale

L’incentivo consiste nell’esonero totale dalla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, importo che viene riconosciuto direttamente in busta paga. Le somme percepite non sono imponibili ai fini contributivi.

Sul piano pensionistico:

  • la quota contributiva non versata non alimenta il montante individuale per il calcolo della pensione contributiva;
  • l’incentivo non incide sulle quote calcolate con il metodo retributivo.

Compatibilità e cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro, ma non può essere applicato se già operano abbattimenti sulla quota IVS del lavoratore. Non è classificabile come incentivo all’assunzione e non richiede il possesso del DURC.

Procedura di richiesta

Il lavoratore deve comunicare all’INPS la volontà di aderire all’incentivo. L’Istituto, entro 30 giorni, verifica i requisiti e notifica l’esito della domanda sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Adempimenti a carico del datore

I datori di lavoro devono indicare i dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 102/2025.

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Riduzione Contributi INPS al 50% per nuovi Commercianti e Artigiani nel 2025

Riduzione Contributi INPS al 50% per nuovi Commercianti e Artigiani nel 2025

La riduzione è valida trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa, che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS o di primo ingresso nella società.

La Legge di Stabilità del 2025, all’art. 1 comma 186, prevede che i beneficiari della riduzione dei contributi Inps al 50% possono essere:

  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono dei redditi di impresa;
  • contribuenti forfettari che percepiscono reddito di impresa;
  • soci delle società di persone o di capitali, tenuti al versamento dei contributi IVS;
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di impresa che possiedono i sopra indicati requisiti.

Requisiti

Per usufruire della riduzione contributiva è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  • avere avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o sotto forma di società. Per i soci di società questo requisito si verifica al momento del primo ingresso nella compagine societaria;
  • essere iscritti per la prima volta nella gestione commercianti o artigiani.

Può richiedere l’agevolazione anche l’imprenditore che ha avviato l’attività nel corso del 2025 e che abbia presentato la richiesta di iscrizione al Registro Imprese e all’Inps nei termini di legge.

Durata dell’agevolazione

La riduzione è valida trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa, che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS, o di primo ingresso nella società.

I mesi di riduzione devono essere continuativi e non possono essere interrotti e poi ripresi. Si può passare da una gestione all’altra nel corso dei trentasei mesi di durata dell’agevolazione ma non ci possono essere buchi contributivi. Si può passare dalla ditta individuale a socio di una snc, purché vi sia continuità contributiva.

Si evidenzia che l’eventuale utilizzo della riduzione del 50% dei contributi IVS comporta il dimezzamento del calcolo dei mesi ai fini del computo del periodo per godere della pensione. Si ricorda che l’art. 2, comma 20 della Legge 335/1995 prevede che il versamento del contributo annuo minimale fa maturare, ai fini del calcolo del periodo per andare in pensione, 12 mesi effettivi.

Al contrario, se ci si avvale di una riduzione dell’obbligo nel pagamento dei contributi minimali, i mesi accreditati ai fini pensionistici saranno riparametrati sulla base della percentuale di riduzione di cui si è beneficiato.

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Gestione Separata INPS: come tutelare i contributi per la pensione

Gestione Separata INPS: come tutelare i contributi per la pensione

Il fondo è nato con la Legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico al fine di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata riguarda i liberi professionisti:

  • senza Cassa previdenziale autonoma;
  • del settore sportivo dilettantistico;
  • con Albo professionale e Cassa previdenziale autonoma, nel caso in cui, ai sensi del regolamento, non siano iscrivibili e non versino il contributo soggettivo, ad esempio nel caso di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente.

Inoltre, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS:

  • lavoratori che forniscono collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.), disciplinati dall’art. 409 c.p.c,
  • prestatori di lavoro occasionale accessorio;
  • venditori porta a porta con reddito superiore a 5.000 euro;
  • lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro.

Infine, l’obbligo di Gestione Separata INPS ricade anche su altri soggetti, ad esempio:

  • spedizionieri doganali non dipendenti;
  • titolari di assegni di ricerca e di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • amministratori locali;
  • titolari di cariche sociali quali Presidente del CdA, amministratori di società, sindaci e revisori di società o enti pubbliche e privati;
  • componenti di collegi e commissioni;
  • medici con contratto di formazione specialistica;
  • magistrati onorari confermati non esclusivisti.

Aliquote Gestione Separata

I contributi versati alla Gestione Separata, anche se sono pochi, non vanno buttati via: esistono infatti, diversi istituti che consentono di cumularli con i contributi delle altre gestioni, per raggiungere una pensione autonoma.

Grazie al cumulo contributivo, alla totalizzazione e al computo, inoltre, è possibile raggiungere un diritto alla pensione che, secondo quanto è stato versato nelle altre gestioni, altrimenti non esisterebbe.

Sono sempre di più, infatti, i lavoratori che hanno rapporti discontinui, periodi come parasubordinati, periodi di lavoro accessorio (i famosi voucher o buoni lavoro) o partite Iva senza cassa: per tutti questi lavori atipici, la contribuzione versata confluisce nella Gestione Separata.

Prestazioni erogate

La Gestione Separata eroga tutte le prestazioni generalmente riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori sia dirette (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) sia indirette, (pensione di reversibilità e pensione indiretta). La gestione eroga anche la pensione supplementare e il supplemento di pensione.

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