Inail –  calcolo dei premi assicurativi per il 2023

Inail – calcolo dei premi assicurativi per il 2023

Con la circolare n. 47/2023 l’Inail ha comunicato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 89 del 21 giugno 2023, con decorrenza 1° luglio 2023.

Con decorrenza dal 1° luglio 2023, gli importi del minimale e del massimale di rendita vengono fissati in euro 19.221,30 e di euro 35.696,70.

Dirigenti

 Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2023 Dirigenti senza contratto part-time
Giornaliera € 118,99
mensile € 2.974,73
Dirigenti con contratto part-time
Oraria € 14,87
       

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

  • Detenuti e internati;
  • Allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,07
 Mensile   € 1.601,78

Familiari partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, ossia per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dal 1° luglio 2023, risulta pari a:

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,33
 Mensile   € 1.608,26

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994

Per tali soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 all’anno):

dal 1° luglio 2023
Retribuzione convenzionale giornalieraX 12 gg. Mensili Euro 1.433,04(euro 119,42 x 12)

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dal 1° luglio 2023:

Dal 1° luglio 2023
 Retribuzione convenzionale  Giornaliera € 64,07
 Mensile   € 1.601,78

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dal 1° luglio 2023, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti dell’imponibile mensile:

Dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile € 1601,78€2.974,73

Lavoratori sportivi

Ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione da assumere per il calcolo del premio, che in base al Decreto di riforma del lavoro sportivo n. 36/2021 è quella effettiva, con applicazione del minimale e massimale di rendita, è:

Dal 1° luglio 2023
 Minimo e massimo  Mensile € 1.601,78€ 2.974,73
 Annuale  € 19.221,30€ 35.696,70

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali Premio annuale a persona Anno scolastico 2022/2023 regolazione Anno scolastico 2023/2024 anticipo
€ 2,92 € 9,87

*il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo

Alunni dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Tale premio speciale è fissato, con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.

Anno formativo 2023/2024
Retribuzione minima giornaliera € 64,07
Premio speciale unitario annuale € 66,60

Si segnala altresì che con il decreto interministeriale dell’8 novembre 2023, è stata approvata la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare ai premi e contributi, per l’anno 2024, nella misura del 15,11%.

Tale riduzione si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.

Inail. Finanziamenti alle imprese – bando Isi 2022

Inail. Finanziamenti alle imprese – bando Isi 2022

In relazione al finanziamento alle imprese di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende nota la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale n. 26 dell’1.2.2023, dell’estratto dell’Avviso pubblico per il bando Isi 2022.

Destinatari dei finanziamenti

Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, unicamente per l’Asse 2, agli enti del terzo settore.

Progetti ammessi al finanziamento

Lo stanziamento per l’edizione ISI 2022 – 333 milioni euro – è ripartito nei 5 assi di finanziamento di seguito specificati:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di finanziamento telematica potrà essere inserita dalle imprese, con le modalità indicate negli Avvisi regionali, sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online.

Una volta compilata e registrata, la domanda deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto previsto dalle Regole Tecniche e modalità di svolgimento.

Con apposita funzione di upload/caricamento della documentazione, a pena di decadenza dal beneficio, le imprese dovranno confermare le domande ammesse agli elenchi cronologici, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Tempistiche di presentazione della domanda

Entro il 21 febbraio 2023, saranno pubblicate – sul portale dell’Istituto, nella sezione relativa alle scadenze dell’Avviso Isi 2022 – le date relative a tutte le fasi.

Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici!

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Con Circolare n. 21/2022, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022.

Per il 2022, il minimale di retribuzione giornaliera risulta pari a 49,91 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.297,66 euro.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.1.2021, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 58,40 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.460,07 euro

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.1.2021, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad 1.300,92 euro (108,41 euro x 12).

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. La retribuzione oraria minimale, per l’anno 2022, è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (49,91 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.1.2021, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 108,02 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 700,43 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.1.2021, è pari a 13,50 euro.

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2022, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 49,91 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la stessa attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita che, dall’1.1.2021, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 58,16 euro;
  • importo mensile: 1.454,08 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.1.2021, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile:  1.454,08 euro;                       
  • massimo mensile: 2.700,43 euro.

Lavoratori dello spettacolo autonomi

Come noto, dall’1.1.2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per la determinazione del premio assicurativo, la retribuzione imponibile da prendere a riferimento è rappresentata dai compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 49,91 euro.

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 62,82 euro per l’anno formativo 2021/2022.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Inail. Autoliquidazione 2021/2022 – Istruzioni operative

Inail. Autoliquidazione 2021/2022 – Istruzioni operative

Con riferimento all’autoliquidazione 2021/2022, si riportano di seguito le principali istruzioni fornite dall’Inail con le Istruzioni operative del 29.12.2021 e dell’11.1.2022.

Riepilogo scadenze e servizi

Adempimenti Scadenze
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e per la prima rata (*) 16.2.2022
Presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021 28.2.2022
Versamento contributi associativi in unica soluzione 16.2.2022
(*) Per le informazioni relative al versamento rateizzato, si veda il successivo par. “Rateazione del premio di autoliquidazione”.

Datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali):

  • presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”;
  • numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24: 902022.

Datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione):

  • presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
  • numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento: viene indicato dal servizio sopra richiamato.

Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Per la documentazione che le imprese armatrici sono tenute a presentare, si rimanda al par. A delle istruzioni operative in commento.

Retribuzioni 2022 inferiori a quelle del 2021

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021, sono tenuti ad inviare all’Inail – entro il 16 febbraio 2022 – la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. Analogamente, entro la stessa data, gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Rateazione del premio di autoliquidazione

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, oltre che in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro rate trimestrali, con applicazione – sulle rate successive alla prima – degli interessi dovuti, calcolati sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato del 2021 determinato dal MEF nella misura dello 0,10% (cfr. Istruzioni operative Inail dell’11.1.2022).

Rate

% premio

annuale

Data

scadenza

Data utile

pagamento

Coefficienti

interessi

I 25% 16.2.2022 16.2.2022 0,00000000
II 25% 16.5.2022 16.5.2022 0,00024384
III 25% 16.8.2022 22.8.2022 0,00049589
IV 25% 16.11.2022 16.11.2022 0,00074795

Riduzioni del premio assicurativo

Si riportano, di seguito, le principali riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
Per aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.
Riduzione Pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.Tale riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.
Requisiti

Possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online;

Insussistenza cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online).

Adempimenti Invio della dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
Istruzioni domanda Indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”: il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni a cui si applica la riduzione.
Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia
Per i datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, in relazione ai dipendenti retribuiti in franchi svizzeri.
Riduzione Del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.
Istruzioni domanda La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.
 
Incentivi per assunzioni L. n. 92/2012, art. 4, c. da 8 a 11
Per assunzioni, dall’1.1.2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi (D.Lgs. n. 181/2000). Le stesse riduzioni si applicano, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Riduzione

Del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi o fino al 18° mese dalla data dell’assunzione del lavoratore con il contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Requisiti

Possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online;

Insussistenza cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online).

Adempimenti Invio della dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
Istruzioni domanda Indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (cod. da H a Y della Tab. sui codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicati nella Guida autoliquidazione 2021/2022).
Chiarimenti Con riferimento all’esonero contributivo di cui alla L. n. 92/2012, art. 4, c. da 9 a 11 – fissato dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2021, art. 1, c. da 16 a 19), per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, nella misura del 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro annui – l’Inail ha chiarito che – sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – il beneficio in parola non si applica ai premi Inail.

Per maggiori dettagli, si rinvia alle Istruzioni operative Inail del 29.12.2021 e dell’11.1.2022 nonché alla Guida all’autoliquidazione 2021/2022 disponibili nella nostra Area Riservata.

Inail: omessa o tardata denuncia di infortunio — sistema sanzionatorio

Inail: omessa o tardata denuncia di infortunio — sistema sanzionatorio

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 24 del 9 settembre 2021 con cui fornisce alcune specifiche riguardanti la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio che comporti una prognosi superiore o inferiore ai tre giorni. In particolare il documento, oltre a riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, fornisce ulteriori indicazioni sul regime sanzionatorio.

Denuncia di infortunio

Il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’infortunio.

I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se si tratta di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e, nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo delle denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps; pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione dal lavoro è riconducibile al contagio.

Procedimento sanzionatorio

In seguito agli aggiornamenti intervenuti la misura della sanzione per il mancato adempimento è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, deve essere fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvederà all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione – e  alla gestione delle fasi successive.

Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al SINP (Sintema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni  a fini statistici e informativi.

L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del D.P.R.1124/65 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni.

La circolare sottolinea poi l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi. 

Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.

Il regime sanzionatorio di cui all’art. 55 del d.lgs. 81/08 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione riguardi gli infortuni superiori a tre giorni (da 1.000 a 4.500 euro) o gli infortuni superiori ad un giorno (da 500 a 1800 euro).

L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce poi che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per agevolare gli utenti, l’Istituto ha predisposto il servizio telematico di denuncia di infortunio denominato Comunicazione/denuncia di infortunio.

In questo modo, per gli infortuni superiori a tre giorni il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla normativa, ossia la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail e la denuncia di infortunio a fini statistici al Sinp.

In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare al Sinp tramite l’Inail, qualora la prognosi si prolunghi oltre i tre giorni, è stata prevista una apposita funzione, che salvando i dati già comunicati e contenuti nella denuncia iniziale, richiede solo i dati necessari al perfezionamento della denuncia a fini assicurativi.

Per approfondimenti si rinvia alla Circolare Inail 9 settembre 2021 n. 24 disponibile nella nostra Area Riservata.

Fonte Confcommercio