Inail. Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione 2021

Inail. Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione 2021

Con decreto del 9 giugno 2021, sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata approvata la deliberazione del CdA dell’Inail che conferma, per il 2021, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Pertanto, per le aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso del 2019, ai fini della determinazione delle tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività”, si applicano le percentuali di riduzione di seguito specificate:

  • 28%, fino a 10 lavoratori per anno del triennio della PAT;
  • 18%, da 10,01 a 50 lavoratori per anno del triennio della PAT;
  • 10%, da 50,01 a 200 lavoratori per anno del triennio della PAT;
  • 5%, oltre 200 lavoratori per anno del triennio della PAT.

Per ogni ulteriore approfondimento è disponibile nella nostra Area Riservata il Decreto interministeriale del 9.6.2021.

Inail – attivazione servizio “Autoliquidazione ditte cessate”

Inail – attivazione servizio “Autoliquidazione ditte cessate”

Con Circolare n. 18/2021, l’Inail ha segnalato l’attivazione – dall’1.7.2021 – del nuovo servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, con cui i soggetti assicuranti titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.

In particolare, con il servizio Autoliquidazione ditte cessate – riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione – sarà possibile effettuare:

  • l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività, per le polizze dipendenti;
  • il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti.

Il servizio Autoliquidazione ditte cessate – disponibile nel menu Autoliquidazione dei servizi online o accedendo contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività (cessazione codice ditta) da Denunce – Denunce di cessazione, tramite l’apposito link Autoliquidazione ditte cessate – è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite pec alla Sede competente.

Il servizio è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare n.18 del 25.6.2021.

Fonte Confcommercio

Inail. Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione 2021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Con Circolare n. 16/2021, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2021.

Per il 2021, il minimale giornaliero risulta pari a 48,98 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.273,48 euro.

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. Quest’ultima è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (48,98 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il  coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.7.2020, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 55,68 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.392,04 euro. 

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.7.2020, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad euro 1.240,32 euro (103,36 euro x 12).

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2021, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 48,98 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la medesima attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.7.2020, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 102,99 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 2.574,65 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.7.2020, è pari a 12,87 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita; pertanto, dall’1.7.2020, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 55,45 euro;
  • importo mensile: 1.386,35 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi,  costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.7.2020, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile: 1.386,35 euro;
  • massimo mensile: 2.574,65 euro.

Alunni corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 59,89 euro per l’anno formativo 2020/2021.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare Inail n. 16 del 31.5.2021.

Fonte Confcommercio

Inail. Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione 2021

INAIL. Finanziamenti alle imprese. Pubblicato il nuovo bando ISI 2020

Pubblicato il bando INAIL relativo all’edizione ISI 2020, per il finanziamento alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finanziamenti e progetti ammessi

Lo stanziamento per l’edizione ISI 2020 è fissato in € 211.226.450 ed è ripartito nei 4 assi di finanziamento già previsti nella precedente edizione ISI 2019 – generalista, ossia:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);

  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;

  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;

  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4.

Destinatari dei finanziamenti ed esclusioni

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore.

È prevista l’esclusione, tra le altre, delle imprese con provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi pubblici ISI 2016, 2017 e 2018.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione potranno essere presentate con le seguenti modalità:

dall’1.6.2021 al 15.7.2021 (entro le ore 18:00), l’accesso alla procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione;

dal 20.7.2021, il download del codice identificativo necessario per l’inoltro online della domanda da parte delle imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità nonché salvato definitivamente la propria domanda.

Per consultare il bando e ogni ulteriore approfondimento è disponibile nell’Area Riservata.

Per la presentazione della domanda potete contattare i nostri uffici.

Fonte Confcommercio