Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo introdotto dall’art 43 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro anche non imprenditori nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Per l’esatta individuazione dei datori di lavoro destinatari della norma si potrà far riferimento ai codici Ateco indicati nella circolare Inps.

Inoltre, tale sgravio deve essere riparametrato e applicato su base mensile e può essere riconosciuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore richiesto, anche se sono stati richiesti trattamenti di integrazione salariale con causale diversa dalla cassa Covid.

Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario.

Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori nonché dei presupposti specificamente previsti dal decreto istitutivo (art. 43 D.L. n. 73/2021).

In particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, è esclusa la cumulabilità della misura con i seguenti esoneri contributivi:

  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (Legge 205/2017 art. 1);
  • l’incentivo “Iolavoro”;
  • lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla Circolare n. 140 Inps disponibile nella nostra Area Riservata.

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo del Decreto Ristori

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo del Decreto Ristori

L’INPS, con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, ha fornito indicazioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid.

L’Istituto ha chiarito che le aziende che intendono richiedere l’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione (ex dl 137/2020) per i mesi di novembre, dicembre e gennaio 2021, non devono avere utilizzato trattamenti di integrazione salariale Covid 19 riguardanti la stessa matricola aziendale o unità produttiva nel caso di più unità produttive.

A tal proposito, si ricorda, inoltre, che dal 16 novembre al 31 gennaio si sono sovrapposte diverse regolamentazioni che riguardano l’alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale covid e l’esonero contributivo (dl 104/2020, dl 137/2020 e legge 178/2020)

Quindi, in riferimento allo stesso arco temporale e alla stessa unità produttiva, l’azienda potrà avere accesso ad uno solo dei due benefici, che sono fra loro alternativi a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

Inoltre, nel citato Messaggio è stato specificato che i datori di lavoro che vogliono accedere all’esonero devono presentare domanda prima della trasmissione del flusso Uniemens relativo al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.

Nella richiesta devono dichiarare di aver usufruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 e di non aver fatto richiesta degli stessi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riferiti alla stessa matricola aziendale o alla stessa unità produttiva nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi che deve essere parametrato alle ore di integrazione salariale fruite a giugno 2020.

Pertanto, l’operatore della Struttura INPS territorialmente competente,  solo dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale COVID 19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o la medesima unità produttiva, per la quale richiede l’esonero, può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.

L’ammontare dell’esonero contributivo, non può superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il mese o i mesi di teorica spettanza dell’esonero (ricadenti nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per massimo quattro settimane), né quella dovuta nelle singole mensilità per le quali si richiede il beneficio (da aprile ad agosto 2021)

Infine, l’esonero è cumulabile con altri sgravi o riduzioni di aliquote di finanziamento a condizione che per tali altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo, come ad esempio avviene per l’incentivo all’occupazione giovanile.

A tal proposito si precisa che l’incumulabilità si riferisce al singolo lavoratore e non si estende agli altri lavoratori non agevolati presenti nella stessa azienda.

Ulteriori elementi di dettaglio relativi alle indicazioni Inps sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Per gli autonomi il 2021 è “anno bianco”

Per gli autonomi il 2021 è “anno bianco”

Il 2021 sarà un anno “bianco” per i lavoratori autonomi che hanno subito un forte calo di fatturato a causa della pandemia. La misura, prevista dall’ultima legge di Bilancio, sta finalmente per diventare effettiva con la firma del decreto attuativo da parte del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Le risorse disponibili ammontano a 2,5 miliardi e l’esonero contributivo si aggirerà sui 3mila euro (esclusi i premi dovuti all’Inail). Per beneficiare dell’esonero il calo del fatturato deve essere maggiore del 33% rispetto al 2019 e il reddito totale sotto i 50mila euro.

Soddisfatta Confcommercio, che si augura comunque che “gli ulteriori passaggi necessari, che dovranno coinvolgere anche l’Inps, siano espletati nel più breve tempo possibile, garantendo così un accesso tempestivo alla misura per categorie che sono state particolarmente colpite dalla crisi in atto”. La Confederazione guarda anche “con favore alla probabile proroga delle scadenze contributive previste per il 16 maggio che dovrebbe essere inserita nel decreto Sostegni bis. Si tratta di interventi necessari per fornire risposte concrete alle esigenze di milioni di autonomi e professionisti che, in questi mesi, hanno visto calare drammaticamente i loro fatturati per effetto dell’emergenza pandemica e delle relative misure di contenimento”.

Fonte Confcommercio