Esonero contributivo parità di genere

Esonero contributivo parità di genere

L’Inps con messaggio n. 4614/2023 ha fornito istruzioni operative per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, come previsto all’art. 5 della legge 162/2021, tale esonero spetta nella misura dell’1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo il rilascio della certificazione deve essere effettuato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.

Le domande di esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 per le certificazioni di parità conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L’inps informa che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso al beneficio.

Nella domanda devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del datore di lavoro
  • la retribuzione media mensile globale stimata;
  • l’aliquota datoriale media per la contribuzione;
  • la forza aziendale media stimata;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione di parità di genere.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”che significa “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5 della legge 162/2021”.

L’esonero verrà riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate e quindi nel caso di insufficienza di dette risorse l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

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Proroga Decontribuzione Sud

Proroga Decontribuzione Sud

La Commissione europea, con Decisione C(2022)9191 final del 6 dicembre 2022, ha autorizzato per ulteriori 12 mesi l’esonero contributivo “Decontribuzione Sud”, che sarà concesso fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che tale agevolazione prevede, per tutto il 2023, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con la suddetta Decisione, è stata inoltre approvata la richiesta di aumento del massimale di aiuto per impresa a 2 milioni di euro (300.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura), in luogo degli attuali 400.000 euro, e innalzato il budget totale per l’anno 2023 a 5,7 milioni di euro.

Tutte le altre condizioni restano invariate.

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell’esonero contributivo – introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 – in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite, l’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Devono essere però soddisfatte due condizioni:

  1. il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
  2. deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).

Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:

Termine congedo obbligatorio

Rientro effettivo al lavoro

Fruizione del congedo parentale

Fruizione ferie

Decorrenza esonero

18 luglio 2022

19 luglio 2022

dall’8 agosto al 7 settembre 2022

dall’8 al 14 settembre 2022

dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.

L’Inps affronta infine il tema della portabilità dell’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.
Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

L’INPS, con la circolare n. 169 del 2021, fa seguito alla precedente circolare n.140/021 per fornire le modalità operative riferite all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), fruibile entro il 31 dicembre 2021 per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare, la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 / 30 novembre 2021.

Con le nuove istruzioni l’INPS ha recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 e dunque ha confermato che, ai fini del predetto sgravio, si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO oltre a quelli contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps n. 140/2021:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Per quanto riguarda le modalità operative all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on line “SOST.BIS_ES”, per la richiesta dell’esonero che dovrà contenere:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare e, pertanto, entro il 10 dicembre 2021.

L’agevolazione viene riconosciuta entro i limiti delle risorse stanziate e, pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra citati.

Infine, l’Inps, ha precisato che emanerà le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro con prossimo messaggio.

Per ogni ulteriore approfondimento consulta le circolari 140 e 169 INPS e relativi allegarti, disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Con il messaggio n.3216/2021, l’Inps ha fornito delle precisazioni in merito al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti potenziali beneficiari dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020, art.1, commi da 20 a 22-bis).

Lavoratrici e lavoratori autonomi – pagamento delle indennità di maternità/paternità

Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità risulti in possesso dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, e abbia presentato la domanda di accesso a tale beneficio, l’Istituto provvede a corrispondere in modalità provvisoria la prestazione di maternità/paternità, a fronte di una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore affermi di aver chiesto l’esonero.

A completamento delle verifiche, in caso di mancato riconoscimento dell’esonero contributivo, il beneficiario dell’indennità di maternità/paternità o di congedo parentale dovrà provvedere alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata – pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera

Per gli iscritti alla Gestione Separata, che si trovino nelle condizioni per il godimento dell’esonero in parola, e abbia già presentato la relativa domanda, l’Istituto procede con la liquidazione provvisoria delle indennità, salvo successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio e dietro dichiarazione di responsabilità con cui il richiedente attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.

Tuttavia, qualora nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile il requisito contributivo sia raggiunto a prescindere dall’esonero contributivo, la maternità/paternità e il congedo parentale sono gestiti con le modalità consuete. Mentre, per la malattia e degenza ospedaliera è comunque necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero, ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

È prevista la restituzione delle somme fruite a titolo di prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera, in caso di esito negativo della richiesta di esonero.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio INPS n.3216 del 24.9.2021.

Fonte Confcommercio