Agenzia Entrate. Chiarimenti contributi a fondo perduto DL “Sostegni”

Agenzia Entrate. Chiarimenti contributi a fondo perduto DL “Sostegni”

Con la Circolare n. 5, del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19, previsto dal decreto “Sostegni”, anche alla luce delle criticità che sono state rappresentate dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di Categoria.

Come noto, il decreto Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, le cui modalità attuative sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.

In particolare, viene chiarito chi possa farne richiesta, quali sono i requisiti, come si calcola la perdita di fatturato e di conseguenza il contributo che spetta al richiedente.

Ricordiamo che l’istanza per il riconoscimento del contributo può essere presentata fino al 28 maggio 2021.

Scarica la circolare dalla nostra area riservata per conoscere tutte le spiegazioni date dall’Agenzia delle Entrate.

Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

L’INPS, con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, ha chiarito diversi aspetti relativi ai nuovi trattamenti di integrazione salariale introdotti dal DL “Sostegni”.

In particolare l’Inps ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di accesso alle integrazioni salariali ai sensi del dl 41/2021 con decorrenza 1 aprile e vogliano includere anche i giorni 29,30 e 31 marzo, possono farlo inviando una domanda integrativa. Tale istanza deve riguardare gli stessi lavoratori coinvolti dal trattamento nella domanda originaria.

Pertanto, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per gli stessi lavoratori, per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.

Tale istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 così come è previsto per i trattamenti decorrenti dal 1 aprile (si ricorda infatti che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa).

Inoltre, l’Inps precisa che fermi restando i limiti di durata massima previsti dal DL Sostegni(DL 41/2021) si potrà accedere agli ammortizzatori a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1 aprile e quindi con decorrenza 29 marzo.

Per quanto riguarda invece la sottoscrizione dell’accordo sindacale finalizzato all’attivazione della Cassa integrazione in deroga per le aziende con più di 5 dipendenti si precisa che, in caso di domande di nuovi periodi di CIG in deroga, che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID 19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID 19.

Inoltre, le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). Per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi.

Infine si ricorda che in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Decreto sostegni: tutte le novità previdenziali

Decreto sostegni: tutte le novità previdenziali

Il decreto Sostegni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, è in vigore dal 23 marzo e introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Le principali novità riguardano: Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali; Nuova indennità per i lavoratori sportivi; Reddito di Cittadinanza; Reddito di emergenza, Lavoratori fragili; Naspi. Tutte le novità e le misure previste dal decreto Sostegni per il lavoro.

Per approfondire l’argomento visita la nostra AREA RISERVATA o rivolgiti ai nostri uffici.

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

Lavoratori fragili 2021: proroga al 30 giugno delle tutele Covid

La misura che equipara l’assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi della Legge 104, viene prorogata fino al 30 giugno 2021.

LAVORATORI FRAGILI 2021: COME FUNZIONA LA TUTELA

La tutela prevista per i lavoratori con disabilità grave consiste nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati al ricovero ospedaliero.

In sostanza quando i lavoratori non si recano al lavoro possono chiedere che l’assenza venga considerata come ricovero ospedaliero e accedere di conseguenza alla retribuzione che spetta in questi casi.

Una misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio. All’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1 marzo, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.
Inoltre viene finalmente fatta chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti senza risposta da tempo:

  • si prevede la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto;
  • tale periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

  • lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ( 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
  • lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

QUANDO SCADE LA MISURA

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

COMPUTO DELL’ASSENZA E PERIODO DI COMPORTO

Il decreto finalmente chiarisce anche un nodo che era rimasto irrisolto: la problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, il Decreto Sostegni prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.

NESSUNA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici. Il nostro Patronato è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria.

Fonte Patronato 50&Più Enasco

Agenzia delle Entrate. Indicazioni agli uffici territoriali sulla proroga dei termini

Agenzia delle Entrate. Indicazioni agli uffici territoriali sulla proroga dei termini

Con il Provvedimento del 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate detta agli uffici territoriali i criteri attuativi per il rinvio della notifica degli atti impositivi e degli avvisi bonari emessi nel 2020, previsto dal DL n. 34 del 2020 (decreto “Rilancio”), come modificato da ultimo dal DL n. 41 del 2021 (decreto “Sostegni”).

Come noto, l’articolo 157 del decreto “Rilancio” ha previsto che:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;

  • gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo tra  il  1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;

  • per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe in precedenza citate.

Tanto premesso, il provvedimento dell’Agenzia, come previsto dall’art. 157, comma 6, del Decreto “Rilancio” e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del Decreto “Sostegni” (Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato), individua le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che – distribuendo le attività in un arco temporale più ampio – sia reso agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

In particolare, viene previsto che gli atti siano notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.

Gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione. In fase di pianificazione delle attività, gli uffici terranno altresì conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro.

In ogni caso è fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Inoltre, il provvedimento prevede che la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 157 del decreto “Rilancio” siano distribuiti nel periodo indicato tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 157, nonché tenendo conto dei tempi necessari all’espletamento delle attività propedeutiche all’esercizio della riscossione.