Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo introdotto dall’art 43 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro anche non imprenditori nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Per l’esatta individuazione dei datori di lavoro destinatari della norma si potrà far riferimento ai codici Ateco indicati nella circolare Inps.

Inoltre, tale sgravio deve essere riparametrato e applicato su base mensile e può essere riconosciuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore richiesto, anche se sono stati richiesti trattamenti di integrazione salariale con causale diversa dalla cassa Covid.

Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario.

Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori nonché dei presupposti specificamente previsti dal decreto istitutivo (art. 43 D.L. n. 73/2021).

In particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, è esclusa la cumulabilità della misura con i seguenti esoneri contributivi:

  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (Legge 205/2017 art. 1);
  • l’incentivo “Iolavoro”;
  • lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla Circolare n. 140 Inps disponibile nella nostra Area Riservata.

Credito imposta sanificazione e dispositivi di protezione

Credito imposta sanificazione e dispositivi di protezione

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”).

Come noto, la citata disposizione, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Ora, il Provvedimento in esame, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, nonché il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la comunicazione (che si allegano per opportuna conoscenza).

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Nel suddetto arco temporale è possibile presentare una nuova domanda sostitutiva nonché rinuncia al beneficio. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

La Comunicazione, su apposito modello, è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.

Secondo le indicazioni del Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200milioni di euro per l’anno in corso.

Il Provvedimento specifica, infine, che il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Dal 5 luglio al 2 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto – alternativo ai contributi a fondo perduto automatici – previsto dal Decreto “Sostegni bis” per le attività stagionali (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73 del 2021).

Al riguardo, si ricorda che il nuovo contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che, nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del citato Decreto, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono, invece, beneficiare del contributo i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni bis automatico” (previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73 del 2021).

Il contributo, spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, registrato dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo – che non può in ogni caso superare 150.000 euro – è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto “Sostegni”, la predetta percentuale è del:

  • 60%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi o superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, per coloro che non hanno beneficiato del citato contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni”), le predette percentuali diventano, rispettivamente, del 90%, del 70%, del 50%, del 40% e del 30%.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’intermediario può essere anche delegato specificamente per la sola trasmissione dell’Istanza.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a decorrere dal 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

Alla concessione, viene chiesto al soggetto richiedente la possibilità di scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Modifiche ai regimi di garanzia introdotte dal Decreto Sostegni-bis

Modifiche ai regimi di garanzia introdotte dal Decreto Sostegni-bis

La Commissione Europea ha autorizzato la proroga e le modifiche dei due regimi italiani “Fondo di garanzia per le PMI” e “Garanzia Italia” di SACE, disposte dall’articolo 13 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), ritenendoli in linea con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Temporary Framework).

Nella sostanza, quindi, diventano effettive la proroga di tali misure al 31 dicembre 2021 e l’aumento della durata massima dei prestiti, ivi inclusi quelli oltre 30.000 euro coperti dal Fondo di garanzia PMI.

Tuttavia, rispetto al testo della norma contenuta nel decreto Sostegni-bis – che, si ricorda, per entrambi gli schemi di garanzia prevede l’estensione della durata massima dei prestiti garantiti dagli attuali 6 a 10 anni – l’autorizzazione della Commissione stabilisce che la durata massima delle operazioni finanziarie garantibili, ai sensi del Punto 3.2 del Temporary framework, non potrà essere superiore a 8 anni.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, il gestore del Fondo di garanzia PMI (Mediocredito Centrale), ha emanato una specifica circolare (n. 6/2021 del 30 giugno 2021) in applicazione delle misure previste dal decreto Sostegni-bis.

In particolare, viene chiarito che il nuovo limite di durata si applicherà a tutte le richieste di ammissione all’intervento del Fondo a valere sull’articolo 13, comma 1, lett. c) del decreto-legge n. 23 del 2020 (Decreto Liquidità), presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1 luglio 2021.

Inoltre, a partire da una data che verrà successivamente comunicata dal gestore del Fondo, sarà possibile richiedere, in riferimento a tutte le operazioni finanziarie ex articolo 13, comma 1, lett. c) già garantite dal Fondo stesso, l’allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 8 anni, ferma restando la percentuale di copertura originaria del 90 per cento.

Sempre in base a quanto disposto dal decreto Sostegni bis, a partire dal 1° luglio 2021 viene ridotta dal 90 all’80 per cento la quota di garanzia sulle nuove operazioni di finanziamento di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c) del Decreto Liquidità.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, viene ridotta dal 100 al 90 per cento la copertura della garanzia del Fondo di garanzia PMI sui nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro (di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m) del Dl Liquidità). Per tali nuovi prestiti non sarà più previsto il tetto massimo al tasso di interesse finora applicato.

Fonte Confcommercio

Firmato il decreto sostegni bis. In vigore da oggi

Firmato il decreto sostegni bis. In vigore da oggi

Il provvedimento destina oltre 15 miliardi ai nuovi ristori per le imprese in difficoltà. Confermato il “pacchetto lavoro”, oltre 3 miliardi di aiuti al turismo, stop alle cartelle fiscali fino al 30 giugno. Confcommercio: “passi avanti, ma per ripartire bisogna riaprire tutto”.

Il Capo dello Stato ha firmato il decreto legge ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto decreto Sostegni bis, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi in vigore da oggi 26 maggio. Il provvedimento distribuisce i 40 miliardi di extradeficit messi a disposizione con l’ultimo scostamento di bilancio approvato dal Parlamento. La novità principale rispetto ai decreti precedenti è che “per la prima volta accanto al criterio del fatturato si adotta anche quello dell’utile. Che ovviamente è un criterio molto più giusto, ma ci vuole più tempo per poter distribuire i sussidi accertando l’utile”, come ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Sette le linee d’azione:

  • sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  • accesso al credito e liquidità delle imprese;
  • tutela della salute; lavoro e politiche sociali;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • giovani, scuola e ricerca;
  • misure di carattere settoriale.

Quattro i capitoli più interessanti:

  • ristori a fondo perduto per le imprese e le partite Iva colpite dalla pandemia (15,4 miliardi);
  • aiuti per il settore del turismo (3,3 miliardi);
  • proroga della sospensione delle cartelle fiscali fino al 30 giugno;
  • “pacchetto lavoro” con il “contratto di rioccupazione” e sgravi per le assunzioni.

Confcommercio: “passi avanti, ma riaprire tutto per ripartire”

Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto Confcommercio giudica favorevolmente “l’ampliamento delle tipologie d’intervento e il loro almeno parziale rafforzamento”, ma sui parametri d’accesso “restano rigidità sulla misura delle perdite di fatturato e/o sul tetto massimo dei ricavi”.

Quanto agli interventi di alleggerimento dei costi fissi, è “giusta” l’attenzione al credito d’imposta su canoni di locazione commerciali e contratti d’affitto d’azienda, ma “ne andrebbe estesa” la durata nel tempo. Detto che si inizia ad affrontare il nodo della Tari, “sia pure con i limiti di un fondo di compensazione finalizzato alla  concessione di agevolazioni da parte dei Comuni”, la Confederazione fa notare sul versante del credito che “la proroga della moratoria sui prestiti bancari sino alla fine dell’anno riguarda la sola quota capitale” e che “l’allungamento della durata dei finanziamenti garantiti si accompagna alla riduzione della copertura della garanzia pubblica” giudicando entrambe “soluzioni che vanno riviste”.

Sul versante del lavoro, “bene l’ampliamento della platea dei destinatari del contratto d’espansione e il potenziamento del contratto di solidarietà, nonché le nuove disposizioni in materia di contratti di rioccupazione e la decontribuzione alternativa alla Cig per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio”, mentre vanno intensificate “le misure dedicate al turismo e ampliata all’autotrasporto merci e agli operatori dei bus turistici “la platea dei beneficiari delle misure concernenti trasporti e mobilità. Positivo “il potenziamento dei fondi per la cultura” e in generale, per Confcommercio, “resta l’esigenza di più ampie moratorie fiscali”.

“Passi avanti dunque. Ma l’emergenza è ancora aperta per un terziario di mercato che, nel 2020, si è misurato con una caduta dei consumi nell’ordine dei 107 miliardi di euro. E la ripartenza richiederà un impegno rafforzato in termini di politiche, di progetti, di investimenti, conclude la Confederazione.

Sangalli: “puntare con decisione sul green pass”.

“Passi avanti con il decreto sostegni bis anche se vanno resi più inclusivi alcuni parametri di accesso. Ma per superare la crisi occorre accelerare con le riaperture di tutte le imprese puntando con decisione sul certificato green pass, che poi è la chiave per rimettere in moto la nostra economia, partendo dalle attività legate al turismo e all’accoglienza”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Leggi le principali novità del Decreto Sostegni bis nella nostra Area Riservata.