La Calabria che verrà, Algieri: «Scongiurare il rischio di nuove chiusure»

La Calabria che verrà, Algieri: «Scongiurare il rischio di nuove chiusure»

LAMEZIA TERME Una regione che punta ad uscire dalla fase più buia della crisi economica innescata dalla pandemia facendo leva sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un territorio che però fa maggiore fatica ad uscire dalle sabbie mobili in cui sembra rimasto incastrato e che non innesca decisamente la marcia della ripresa che pur timidamente si avverte anche a queste latitudini. Ed è l’incertezza a pesare come un macigno sulla capacità del sistema produttivo calabrese ad uscire dalle secche in cui la pandemia l’ha relegato. Ancor di più per settori delicati come il commercio, i servizi e il turismo. Comparti che per la loro natura hanno risentito maggiormente gli effetti del blocco delle attività nel corso dei mesi più drammatici della diffusione dell’epidemia. Così sul futuro prossimo della Calabria – ad iniziare dal 2022 – sarà decisivo «scongiurare il rischio di nuove chiusure» e per far questo occorrerà «un atto di responsabilità sociale» di tutti nel vaccinarsi. Ne è convinto Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria nonché vicepresidente nazionale di Unioncamere, che disegna i possibili scenari socio-economici della regione dopo la timida ripresa che ha registrato nel corso dell’anno. Un 2021 che si chiude, secondo Algieri, «una crescita lieve», ma che potrebbe essere vanificata da nuove restrizioni. «Eventuali chiusure sarebbero devastanti». E sull’anno che verrà per la Calabria peserà molto la «capacità di impegnare bene le risorse del Recovery».

Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria nonché vicepresidente nazionale di Unioncamere

Presidente dopo l’anno devastante del 2020, secondo la Svimez, i segnali di ripresa si avvertono nell’economia calabrese. Anche se sono ancora timidi. Dal suo osservatorio il “rimbalzo” nei settori dei servizi e del commercio c’è stato?
«Certamente le riaperture dei mesi scorsi hanno dato un forte slancio alla nostra economia, duramente piegata dalle chiusure del 2020. Tuttavia l’emergenza non è ancora finita. Ce lo dicono i dati di questi ultimi giorni. Dobbiamo stare attenti ed evitare a tutti i costi quanto accaduto nel 2020. Eventuali chiusure sarebbero devastanti, soprattutto per il settore dei servizi e del commercio che così faticosamente hanno conquistato una crescita anche se lieve nel corso del 2021».

Valutando i dati di Bankitalia la fiducia dei consumatori è in netta ripresa anche nella nostra regione. È un segnale che le imprese stanno percependo?
«Dopo il 2020 i consumatori hanno voglia di normalità. Anche il centro studi di Confcommercio ha stimato, nella consueta analisi su tredicesime e consumi di dicembre, che la fiducia dei consumatori è in crescita rispetto all’anno precedente. Dicembre è un mese importantissimo per i consumi. Come si sa il Natale genera un grande volume di affari e per le imprese è una vera e propria boccata di ossigeno. Tuttavia il rincaro dei prezzi delle materie prime e dell’energia, potrebbe portare ad una riduzione di spesa e quindi di conseguenza ad una flessione economica».

Il timore dei nuovi contagi che si registrano in Calabria sta condizionando questa fase delicata per acquisti e spostamenti legati alle festività?
«L’ho già accennato prima. Ciò che fa più male alla nostra economia è il rischio di nuove chiusure. Se c’è anche solo il sospetto che vengano adottate misure più restrittive, inevitabilmente ciò si traduce dal lato degli acquisti in una restrizione dei consumi, dal lato degli spostamenti in una disdetta delle prenotazioni. In Sila per il periodo delle festività natalizie le strutture ricettive registrano il tutto esaurito. Pensi se dovessero essere adottate delle restrizioni cosa accadrebbe. Un disastro. Bisogna incrementare la copertura vaccinale e scongiurare il più possibile le chiusure».

Quali sono i principali effetti legati all’esplosione della pandemia in Calabria che ancora si percepiscono tra gli operatori?
«Certamente lo stato di incertezza su quando si potrà ritornare ad una vita normale, sia in termini di socialità che di consumi. Se tutti non prendiamo contezza dell’importanza della vaccinazione, come strumento per uscire da questa situazione, non so fino a quando potremo resistere. Non possiamo parlare di vera ripresa fino a quando non saremo usciti dalla pandemia. Questo virus ormai abbiamo capito che è imprevedibile, quando pensiamo di poter mettere la parola fine, ecco che una nuova ondata si presenta alle porte. Se non c’è una presa di coscienza collettiva potremo fare poco. Il solo sacrificio di chiudere le nostre imprese non basterà mai a debellare il virus. Serve un atto di responsabilità sociale».

Fonte: Camera di Commercio Cosenza

Cosa chiedono le imprese calabresi per agganciare realmente la ripresa?
«Lo ribadisco, certezza. L’unica cosa che vogliamo è la certezza di poter svolgere in tutta tranquillità il nostro lavoro. Abbiamo accettato le chiusure. Abbiamo accettato il green pass. Ora fateci lavorare. Non abbiamo bisogno di finanziamenti a pioggia, quelli servono solo a tamponare. Come già detto l’anno scorso le imprese vogliono una programmazione strutturale che guardi alla costruzione del futuro».

Ha fiducia sugli effetti positivi che le somme che arriveranno in Calabria soprattutto dal Pnrr potranno generare sull’economia complessiva?
«Sicuramente il Pnrr rappresenta un’opportunità che non possiamo mancare di cogliere. A settembre quando ci sono state le elezioni regionali abbiamo preparato uno studio su 10 punti che rappresentano le leve su cui dovrebbe lavorare la nostra regione. I problemi da affrontare sono tanti ma se non ci si mette a programmare seriamente non si va da nessuna parte. Anche le regioni del nord hanno difficoltà a programmare le risorse del Pnrr e per questo si stanno mettendo insieme. Noi pensiamo di essere più bravi? Fino ad ora i fatti dicono di no. Abbiamo perso troppi treni. Se non capiamo che bisogna mettersi insieme, fare rete, creare sinergia tra le istituzioni e corpi intermedi per sperare di ottenere risultati concreti, non andremo da nessuna parte».

Da poco più di due mesi la Calabria ha un nuovo governo. Quali sono le vostre prime impressioni sulle attività avviate dell’esecutivo?
«Ancora è presto per esprimere un giudizio sull’operato del nuovo governo regionale. Di certo il governatore Occhiuto è partito con il piede giusto affrontando di petto alcuni dei nodi più intricati della nostra Regione. Penso alla sanità e al riassetto della struttura operativa della Cittadella regionale. La strada da percorrere è ancora lunga e i problemi da affrontare tanti. Ma sono ottimista».

E cosa chiedete alla Regione per cercare di recuperare il gap socio-economico con gli altri territori?
«Sicuramente di lavorare di concerto con i corpi intermedi seri, che rappresentano qualcuno e non esclusivamente se stessi. Corpi intermedi competenti per i settori di appartenenza. Solo così si riuscirà a redigere una programmazione seria, basata sui contenuti e sulle reali esigenze delle imprese e dei cittadini. È finito il tempo dei favoritismi e delle amicizie. Bisogna guardare al futuro e per farlo c’è bisogno di abbandonare le logiche del passato e adottare un modo di agire nuovo».

Un’ultima domanda sull’anno che verrà. Che aspettative riponete sulla ripresa dei consumi e sul rilancio dell’occupazione e dell’economia per il 2022?
«Purtroppo la situazione attuale non ci consente di fare previsioni certe. Sicuramente se le imprese potranno continuare a rimanere aperte ci sono tutte le carte in regola per iniziare a costruire quel salto di qualità di cui la nostra regione ha bisogno. Molto dipenderà dalla capacità di impegnare bene le risorse del Recovery. Se sapremo programmare e spendere bene le somme del Pnrr per ridurre le inefficienze e i gap strutturali, a guadagnarci saranno le nostre imprese sia in termini di ripresa economica che di incremento dei livelli occupazionali. Mi auguro che giunga quel momento in cui le nostre professionalità, i nostri giovani non siano più costretti ad abbandonare questa terra, in cerca di occupazione, creando ricchezza altrove. Sogno che possano rimanere in Calabria e impiegare qui le proprie competenze». (r.desanto@corrierecal.it)

Articolo di Roberto De Santo – Fonte Corriere della Calabria

Super Green Pass e mascherine all’aperto. Le novità in Calabria

Super Green Pass e mascherine all’aperto. Le novità in Calabria

Sarà valido dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 il “super green pass” previsto dall’ultimo decreto approvato dal Governo e permetterà l’accesso, in zona bianca e gialla, a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti (solo al chiuso), feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Oltre a questi luoghi, dove già la certificazione verde era richiesta, sarà necessario anche per accedere a spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Per gli alberghi sarà necessario il “green pass” base, quello che si ottiene anche con un tampone. In pratica, solo vaccinati e guariti avranno il via libera, contrariamente ai non vaccinati anche se con tampone negativo.

Super green pass, ecco cosa cambia

Sono quattro gli ambiti di intervento del decreto approvato dal Governo:

  • istituzione del super green pass dal 6 dicembre;
  • obbligo vaccinale e terza dose;
  • estensione dell’obbligo del vaccino a nuove categorie;
  • rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Verdiamoli in dettaglio:

TERZA DOSE – Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose per i sanitari a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Inoltre si ricorda che è già consentito l’anticipo della terza dose dopo cinque mesi dalla seconda. Il governo inoltre ha annunciato di volere aprire dal primo dicembre la terza dose agli over 18 e manifestato l’intenzione di avviare campagne vaccinali, se autorizzate, per la fascia di età 5-12 anni.

OBBLIGO PER PROFESSORI E FORZE DELL’ORDINE – Dopo le categorie sanitarie, l’obbligo vaccinale viene esteso anche a tutto il personale scolastico e a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il Governo ha fissato al 15 dicembre la data in cui entra in vigore l’immunizzazione obbligatoria. Nel dettaglio le nuove categorie coinvolte saranno personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e personale del soccorso pubblico.

CONTROLLI RAFFORZATI – Il decreto prevede un rafforzamento del sistema dei controlli: entro tre giorni dall’entrata in vigore del decreto, i prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza ed entro cinque giorni adottano il nuovo piano di controlli, a livello provinciale, coinvolgendo tutte le forze di polizia. Si tratta di controlli “costanti” di cui le Prefetture sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’Interno.

TAMPONI E CERTIFICATO – Ai fini del green pass sono confermate sia le tipologie che la durata dei test. Il certificato resta valido in caso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti.

Attività consentite

La tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.

Linee guida attività economiche e sociali

Ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19 e con l’entrata in vigore del nuovo Super Green Pass il Ministero della salute con Ordinanza del 2 dicembre 2021 ha aggiornato le “Linee guida attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome come integrate e modificate dal Comitato tecnico scientifico.

Mascherine all’aperto in Calabria

Con Ordinanza n. 76 del 4 dicembre 2021 il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha disposto l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto.

Aggiornamento APP Verifica C19

Scopri come aggiornare l’APP per il controllo del Green Pass e come funziona il nuovo sistema di verifica. Guarda il video.

Super Green Pass. Le nuove misure

Super Green Pass. Le nuove misure

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021).

La legge, entrata in vigore il 21 novembre 2021, ha confermato i contenuti iniziali del decreto legge n.127 apportando alcune modifiche.

Impiego del cd. Green Pass in ambito lavorativo privato (art. 3)

La disposizione, modificata in sede di conversione, disciplina l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro.

Soggetti obbligati all’esibizione del Green Pass (art. 3, commi 1, 2 e 3)

Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato – per accedere ai luoghi di lavoro – a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

Lo stesso obbligo grava altresì – ai sensi del comma 2 – su tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. In sede di conversione, è stato specificato, con riferimento al settore privato, che l’ambito dei soggetti che svolgono attività di formazione comprende anche i discenti.

Si ricorda, invece, che non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Soggetti tenuti al controllo del Green Pass (art. 3, comma 4)

I datori di lavoro sono tenuti a verificare che i lavoratori posseggano il Green Pass. Si ricorda inoltre che per i lavoratori esterni – di cui al comma 2 –  la verifica sul rispetto del sopra descritto obbligo potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

In sede di conversione, è stato altresì precisato che per i lavoratori in somministrazione è solo l’azienda utilizzatrice quella competente ad effettuare i controlli, mentre l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

Modalità di controllo delle Certificazioni verdi COVID-19 (art. 3, comma 5)

Si ricorda che l’articolo 3, comma 5 prevede, a carico dei datori di lavoro, l’obbligo di definizione – entro il 15 ottobre 2021 – delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, inoltre, devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

In sede di conversione, è stata introdotta la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della stessa.

Conseguenze per il lavoratore in caso di assenza di Green Pass (art. 3, comma 6 e 7)

Si ricorda che, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In sede di conversione è stata, inoltre, rivista la norma che permette alle imprese del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. Si prevede in particolare che le suddette imprese possano, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza il previgente limite di un solo rinnovo. È stata inoltre precisata l’assenza di conseguenze disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Sanzioni in caso di violazioni (art. 3, commi da 8 a 10)

Quanto all’impianto sanzionatorio, viene confermato quanto già previsto nel decreto originario. In particolare si prevede:

  • per i lavoratori che abbiano fatto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass: il pagamento della sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 1500, oltre le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
  • per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica: l’applicazione del consueto quadro sanzionatorio di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n.19/2020 (pagamento di una sanzione da euro 400 ad euro 1000).

Per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione.

Si ricorda altresì che tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto e che i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle stesse trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla relativa violazione.

Scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa (art. 3-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che qualora la validità di un certificato verde COVID-19 di un dipendente privato e pubblico scada durante il corso della prestazione lavorativa, al lavoratore non si applicano le sanzioni sopra descritte, previste a suo carico in caso di violazione dell’obbligo di esibizione del Green pass e può permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario al completamento del proprio turno di lavoro.

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione Covid-19 nei luoghi di lavoro (art. 4-bis)

I datori di lavoro, pubblici e privati, potranno promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione contro il Covid-19 (nuovo art. 4-bis), dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008).

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5)

La disposizione in esame, modificata in sede di conversione, reca diverse novelle alla disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9 del D.L. “Riaperture” (D.L. n. 52/2021).

In particolare, la norma ha introdotto – art. 9, comma 2, lettera c-bis) – tra le fattispecie che possono dare luogo alla generazione del certificato verde, anche la nuova ipotesi della “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo vaccinale”, con durata di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata modificata dal recente decreto legge n. 172 del 26 novembre scorso, su cui si è riferito con nostra nota del 28 novembre – con effetti a decorrere dal 15 dicembre prossimo. Ai sensi della nuova lettera c-bis), la certificazione in esame viene rilasciata in caso di “avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” (dose booster o terza dose). Quanto alla durata, la stessa viene ridotta da 12 a 9 mesi. Si evidenzia che la fattispecie di cui alla lettera c-bis) si applica a condizione che la positività all’infezione sia stata accertata oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Si ricorda, inoltre, che, per i soggetti che abbiano contratto il Covid prima di sottoporsi al vaccino, la certificazione verde è valida a decorrere dalla somministrazione della prima ed unica dose del vaccino stesso (la normativa precedente prevedeva invece che la validità decorresse dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, è stato approvato, il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per fruire del c.d. contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto legge n. 73 del 2021 (decreto “Sostegni-bis”).

Il contributo perequativo è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.

Il suddetto contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.

Quale condizione per fruire del beneficio il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 con le seguenti modalità:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

L’importo del contributo riconosciuto non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.

L’Istanza può essere trasmessa dal 29 novembre al 28 dicembre 2021, direttamente dal richiedente o mediante intermediari già delegati al cassetto fiscale oppure al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per orientare il contribuente in merito alle regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita guida operativa che è disponibile nella nostra Area Riservata.

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10 novembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Al riguardo sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Ambito soggettivo

Il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo. Considerati la ratio generale dell’intervento e il generico riferimento alle “imprese”, la circolare precisa che, ai fini dell’individuazione delle attività ammesse al contributo, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Inoltre, in assenza di un’espressa esclusione normativa, sono ammessi al contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Nessuna limitazione anche per la data di inizio dell’attività, rientrando, nel credito d’imposta tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

Ambito oggettivo

I soggetti interessati rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio a condizione che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019.

In caso di esercizio di attività “mista”, ovvero sia attività teatrali e spettacoli dal vivo che altre attività, viene precisato che, ai fini della verifica della riduzione del fatturato, occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività “teatrali e spettacoli dal vivo”.

Infine, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di applicazione del beneficio, viene chiarito che la sussistenza della riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

Costi ammissibili

La circolare n. 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta da imputare secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • costi per il personale;
  • costi di ospitalità;
  • costi di produzione;
  • costi di gestione spazi;
  • costi di pubblicità e promozione;
  • formazione;
  • investimenti ammortizzabili;
  • costi generali;
  • estero
  • circo e spettacolo viaggiante.

Determinazione dell’agevolazione

Come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento delle spese, sostenute nel 2020, assumendo in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata.

Pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d’imposta in esame va inclusa l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Rilevanza del credito di imposta

Per espressa previsione normativa il beneficio in esame:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Utilizzo

Per effetto della recente modifica normativa intervenuta con il decreto legge n. 146 del 2021 (c.d. decreto “Fiscale”), il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e non anche, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Al riguardo, viene chiarito che il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso e può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 (in quanto per espressa previsione normativa non è applicabile l’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, viene precisato che l’eventuale ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.

Una descrizione più dettagliata dei costi ammissibili è disponibile nella nostra Area Riservata.