Webinar Bando Regione Calabria sui Costi Salariali

Webinar Bando Regione Calabria sui Costi Salariali

La Regione Calabria intende sostenere il sistema produttivo regionale colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19, attraverso il sostegno alle imprese per la riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali.

La misura prevede contributi a fondo perduto per:

  • la formazione/riqualificazione del personale dell’impresa, nella misura del 100% delle spese ammissibili;
  • i costi salariali lordi del personale, nella misura dell’80% dei costi salariali lordi sostenuti per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.

Possono presentare domanda le imprese, ad esclusione di quelle operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli (per come definite nel Reg. 651/2014), che hanno subito una perdita di fatturato nel corso dell’anno solare 2020, rispetto all’anno solare 2019, non inferiore al 10%.

Al fine di comprendere meglio le opportunità previste dal bando per le imprese della nostra Regione, Confcommercio Calabria ha deciso di organizzare per il prossimo 28 febbraio 2022 alle ore 11:00 un webinar sul tema.

Partecipare è gratuito e per farlo è necessario iscriversi al seguente link https://forms.gle/4tnfFxUsFqXLNaeP9

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, è stato approvato, il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per fruire del c.d. contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto legge n. 73 del 2021 (decreto “Sostegni-bis”).

Il contributo perequativo è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.

Il suddetto contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.

Quale condizione per fruire del beneficio il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 con le seguenti modalità:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

L’importo del contributo riconosciuto non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.

L’Istanza può essere trasmessa dal 29 novembre al 28 dicembre 2021, direttamente dal richiedente o mediante intermediari già delegati al cassetto fiscale oppure al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per orientare il contribuente in merito alle regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita guida operativa che è disponibile nella nostra Area Riservata.

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il decreto 9 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che dà attuazione al “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, la cui dotazione è di 140 milioni di euro per l’anno 2021. Il decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

I beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

a) alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nello specifico, ci si riferisce ai beneficiari che svolgono come attività prevalente quella prevista dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. In favore di tali soggetti sono stati stanziati 20 milioni di euro del Fondo;

b) alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73), svolgono, come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato al decreto interministeriale, rispetto alla quale hanno registrato la chiusura nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), per un arco temporale complessivo di almeno cento giorni;

c) alla data di presentazione dell’istanza risultano titolari di partiva IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 per i soggetti di cui alla precedente lette a) e prima della data 25 maggio 2021 per i soggetti di cui alla lettera b);

d) sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

e) non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Sono esclusi dalla platea dei beneficiari gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (così come definiti dall’articolo 162-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR).

La quota di 20 milioni di euro destinata alle discoteche, sale da ballo night-club e simili è ripartita prioritariamente in egual misura tra le imprese che presentano domanda di concessione del contributo, nel rispetto del limite massimo per ciascun soggetto beneficiario pari a 25 mila euro.

I rimanenti 120 milioni di euro del Fondo sono ripartiti tra i soggetti riportati nell’allegato 1 al decreto interministeriale nella seguente misura, modulata per classi di ricavi/compensi:

  • 3.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro;
  • 7.500 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 12.000 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.

Ai fini della quantificazione del contributo, rilevano i ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto beneficiario di nuova costituzione, che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel 2019, il contributo è convenzionalmente concesso nella misura di 3.000 euro.

In caso di incapienza del Fondo rispetto alle richieste dei soggetti beneficiari, successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di concessione, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000, si procederà alla riduzione in modo proporzionale del contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il contributo, erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con le modalità ed entro i termini di presentazione che verranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nell’allegato 1 del decreto interministeriale è contenuto l’elenco dei Codici ATECO prevalenti dei soggetti ammissibili al contributo, di cui alla precedente lettera b):

47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);

49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburban;

56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;

59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;

82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere;

85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;

85.52.01 – Corsi di danza;

90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;

90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;

90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;

91.02.00 – Attività di musei;

91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

93.11.10 – Gestione di stadi;

93.11.20 – Gestione di piscine;

93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. (non codificato altrove);

93.13 – Gestione di palestre;

93.21 – Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;

93.29.30 – Sale giochi e biliardi;

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. (non codificato altrove);

96.04 – Servizi dei centri per il benessere fisico;

96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

Sport in Calabria Due. Contributi alle associazioni e società sportive

Sport in Calabria Due. Contributi alle associazioni e società sportive

La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione un bando per sostenere il settore sportivo e in particolare le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19, a seguito della sospensione dell’attività economica, attraverso un sostegno alla liquidità.

I soggetti che possono presentare la domanda per ottenere il contributo sono le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, costituite e operanti in Calabria, che alla data del 30 aprile 2021 hanno confermato la loro iscrizione al Registro Nazionale CONI oppure al Registro Nazionale CIP.

L’aiuto viene erogato nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum distinguendo tra associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) amatoriali e agonistiche secondo la seguente tabella:

  • ASD e SSD di carattere agonisti: Euro 1.500,00
  • ASD e SSD di carattere amatoriale: Euro 1.000,00

Le domande dovranno essere compilate direttamente sulla piattaforma informatica secondo le istruzioni fornite e le procedure descritte nella manualistica d’uso dedicata, che sarà pubblicata sul portale istituzionale Calabria Europa.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Dal 6 luglio al 6 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto da parte di proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione (articolo 9-quater del D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020).

I comuni da alta tensione abitativa in Calabria sono: Acri, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Catanzaro, Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Montalto Uffugo, Palmi, Reggio Calabria Rende, Rossano, San Giovanni in Fiore, Vibo Valentia.

In particolare, il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Il predetto contributo è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione della disciplina che riconosce il nuovo contributo, oltre al modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la Guida operativa redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte Confcommercio