CONAI: Riduzione del contributo ambientale

CONAI: Riduzione del contributo ambientale

Il Consiglio di amministrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha previsto a partire dal 1° gennaio 2022 ulteriori riduzioni dei contributi ambientali per gli imballaggi in carta e cartone e per alcuni di quelli in plastica.

La riduzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche e ai relativi valori di mercato.

 Per quanto riguarda la carta, il contributo passa da 25 EUR/tonn a 10 EUR/tonn.

Relativamente agli imballaggi in plastica, lo schema relativo alla rimodulazione delle fasce contributive viene così articolato:

Sono soggette a riduzione anche le procedure forfetarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

In caso di calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) il contributo scenderà da 101 a 90 EUR/tonn.

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio e tour operator

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio e tour operator

È stata pubblicata oggi sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che riporta il testo dell’Avviso pubblico riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi, pari a 32 milioni di euro previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 24 agosto 2021, destinati al ristoro di Agenzie di viaggio e Tour Operator che non hanno presentato istanza di contributo ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020 – avviso pubblico, ai sensi del decreto ministeriale del 12 Agosto 2020 n. 403. 

Pertanto l’Avviso pubblico riguarda esclusivamente la ripartizione dei contributi di cui ai commi da 1 a 8 dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 24 agosto, per 32 milioni di Euro, destinati ad agenzie di viaggi e tour operator costituiti entro il 28 febbraio 2020 i quali esercitino tali attività, con l’attribuzione dei codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 , anche in maniera non primaria o prevalente, e che siano in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Gestione commercianti. Contributi indebitamente versati

Con Circolare n. 75 del 2021, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo alle Gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani, ricordando che tali contributi non sono computabili ai fini del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni e che, salvo il caso di dolo, sono restituiti all’assicurato e ai suoi aventi causa (L. n. 613/1966, art. 12).

A tal proposito, l’Inps ha specificato che –­ in caso di versamento di somme che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa, in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle predette Gestioni – si configura l’indebito oggettivo (ai sensi dell’art. 2033 del c.c.), con diritto al rimborso soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (art 2946 del c.c.).

Conseguentemente, nelle more del rilascio della procedura per la gestione dei rimborsi, e previa domanda di rimborso avanzata dall’interessato, saranno effettuati i rimborsi solo per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

Qualora, invece, risulti in procedura l’avvenuta produzione di un rimborso in data antecedente alla data di pubblicazione della Circolare n. 75, anche in relazione a somme per cui sia maturata la prescrizione, saranno effettuati i pagamenti solo degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia interrotto i termini di prescrizione.

Leggi la circolare INPS n. 75 del 2021.

Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Patronato.

Fonte Confcommercio