Vittime del dovere e benefici fiscali: nuovo orientamento INPS

Vittime del dovere e benefici fiscali: nuovo orientamento INPS

Le nuove disposizioni rinnovano le indicazioni fornite nel messaggio 29 marzo 2017, n. 1412 e nel messaggio 10 agosto 2017, n. 3274, applicando l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici di cui i beneficiari sono titolari.

La Legge di bilancio 2017 aveva esteso a questi ultimi l’esenzione IRPEF già prevista per le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.

L’orientamento è stato progressivamente superato dalla Corte di Cassazione (con l’Ordinanza 25 febbraio 2025 n. 4873), che ha stabilito come l’esenzione IRPEF debba intendersi riferita al trattamento pensionistico in quanto tale, senza alcuna necessaria correlazione con l’evento lesivo.

L’esenzione dall’IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.

A decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall’INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere.

La normativa qualifica come “vittime del dovere” i magistrati, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), i Vigili del Fuoco e i militari delle Forze Armate che hanno subito lesioni o la morte in contesti di particolare rischio. Si tratta, in particolare, del:

  • contrasto alla criminalità;
  • servizi di ordine pubblico;
  • vigilanza a infrastrutture critiche;
  • operazioni di soccorso;
  • azioni avvenute in contesti di impiego internazionale (missioni all’estero).

Dal punto di vista operativo, la circolare prevede che l’esenzione fiscale venga applicata direttamente dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta. Ciò comporta che:

  • i beneficiari non devono presentare specifiche istanze per ottenere l’applicazione dell’esenzione;
  • l’Istituto provvede automaticamente ad applicare il regime fiscale agevolato.

L’applicazione avviene a partire dal primo rateo utile di pensione, tenendo conto:

  • della data di presentazione della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico;
  • delle tempistiche tecniche necessarie per l’elaborazione delle posizioni.

Questa modalità operativa semplifica significativamente gli adempimenti a carico dei contribuenti, garantendo al contempo uniformità di trattamento.

Un aspetto rilevante riguarda il rimborso delle ritenute fiscali relative all’anno 2026. La circolare prevede che:

  • eventuali ritenute IRPEF applicate sui ratei di pensione a partire da gennaio 2026 vengano successivamente rimborsate;
  • il rimborso venga effettuato direttamente dall’INPS, senza necessità di intervento da parte del contribuente.

Questo meccanismo consente di correggere eventuali disallineamenti temporanei tra l’entrata in vigore della nuova disciplina e l’adeguamento dei sistemi informativi, garantendo comunque il pieno riconoscimento del beneficio fiscale.

Per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2026, la circolare stabilisce una procedura distinta. In questi casi:

  • i soggetti interessati devono presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate;
  • la richiesta deve essere effettuata secondo le modalità operative ordinarie previste dalla normativa fiscale.

Questo implica che:

  • il contribuente deve attivarsi direttamente;
  • è necessario verificare i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso;
  • può essere opportuno il supporto di un professionista per la corretta predisposizione della documentazione.

Per il 2026, l’INPS agisce direttamente come sostituto d’imposta. L’esenzione viene applicata a partire dal primo rateo di pensione utile in pagamento: non serve presentare domande, l’Istituto provvede d’ufficio. Le ritenute già operate sui ratei di pensione da gennaio 2026 saranno rimborsate direttamente dall’INPS. Le modalità operative precise saranno definite con un successivo messaggio dell’Istituto. Per gli anni d’imposta precedenti al 2026 la procedura è diversa. Chi ha subito ritenute IRPEF su pensioni che, alla luce della nuova interpretazione, avrebbero dovuto essere esenti, deve presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le procedure ordinarie previste per i crediti d’imposta. L’INPS non gestisce direttamente i rimborsi degli anni precedenti.

Coloro che non sono sicuri di avere diritto al rimborso o di rientrare nelle categorie interessate possono verificare la loro posizione contattando il proprio patronato o un consulente fiscale, oppure consultando la pagina dedicata sul portale INPS.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

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Previdenza complementare e TFR: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica per i lavoratori del settore privato

Previdenza complementare e TFR: dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica per i lavoratori del settore privato

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai dipendenti una documentazione informativa specifica almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini di scelta. Per i neoassunti non di prima occupazione, l’azienda deve raccogliere un’autodichiarazione sulle scelte effettuate nei precedenti rapporti di lavoro.

I dipendenti già assunti che non abbiano mai espresso una preferenza sulla destinazione del TFR devono comunicare la propria scelta entro il 31 dicembre 2026. In assenza di comunicazione, dal 1° gennaio 2027 il TFR confluirà automaticamente nel fondo collettivo aziendale. Le aziende devono attivarsi per rilevare, tra i dipendenti in forza, chi si trova ancora in questa situazione e sollecitare la comunicazione nei tempi utili.

Con la Delibera 19 giugno 2026, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha pubblicato le istruzioni per l’applicazione del nuovo meccanismo di adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato di “prima assunzione” e dei lavoratori dipendenti del settore privato “non di prima assunzione” che, successivamente al 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro. Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, ovvero assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti, l’adesione alla previdenza complementare è automatica e decorre dalla data di prima assunzione.

In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In tal caso la verifica deve essere effettuata alla data di assunzione.

A differenza di quanto avveniva con il silenzio-assenso, i contributi derivanti da adesione automatica non sono più investiti nel comparto garantito ma nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale residuo prima dell’età pensionabile. Si tratta di un sistema evoluto in cui l’investimento è personalizzato sul ciclo di vita (life-cycling) e i lavoratori più giovani vengono associati a linee con un potenziale di rendimento più dinamico (azionario), che diventeranno progressivamente più prudenti man mano che ci si avvicina al pensionamento.

I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazioni dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito all’adeguamento degli statuti prima di iniziare con i versamenti.

Rispetto alla previgente normativa, gli effetti conseguenti all’adesione automatica sono più ampi in quanto è prevista non solo la devoluzione al fondo dell’intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei sessanta giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

L’attribuzione al lavoratore della facoltà di rinuncia conferma il principio di volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare. Essendo la rinuncia un atto unilaterale, il lavoratore è tenuto a comunicare la propria volontà al datore di lavoro entro sessanta giorni dalla data di assunzione.

L’esercizio di tale facoltà mette il lavoratore nella condizione di poter scegliere tra due diverse opzioni: effettuare un’adesione esplicita ad una diversa forma pensionistica complementare di proprio gradimento o optare per il mantenimento del TFR in azienda secondo il regime previsto all’art. 2120 del Codice Civile, fermo restando il versamento al Fondo Tesoreria INPS ove previsto.

Al fine di rendere conoscibile il meccanismo di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell’assunzione, un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

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Indennità ISCRO 2026: requisiti, importi e come accedere al sostegno

Indennità ISCRO 2026: requisiti, importi e come accedere al sostegno

Si tratta di un’indennità che sostiene i lavoratori autonomi professionali iscritti alla Gestione Separata INPS colpiti da un calo del reddito. La domanda va presentata sul portale INPS dal 15 giugno al 31 ottobre 2026 e dà diritto ad un assegno mensile tra i 255,53 € e 817,69 € per sei mesi. Possono richiederla i titolari di partita IVA con reddito 2025 inferiore al 70% della media del biennio precedente, esclusi quanti ne hanno già beneficiato nel 2024 o nel 2025.

ISCRO 2026: i requisiti

La misura è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, e in possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.749,18 €;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva.

Quali sono gli importi

Per il bonus ISCRO 2026, gli importi sono stati aggiornati come segue:

  • importo minimo mensile: 255,53 € (in aumento rispetto ai precedenti 250 €);
  • importo massimo mensile: 817,69 € (superiore ai precedenti 800 €);
  • soglia di reddito per l’accesso: 12.749,18 € (rispetto ai 12.000 e precedenti).

L’indennità viene erogata per sei mesi consecutivi, a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. Non può essere richiesta nuovamente nei due anni successivi alla prima erogazione.

A decorrere dal 15 giugno e fino al 31 ottobre 2026 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026 solo in via telematica. Pertanto, dalla stessa data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento che rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026.

L’indennità ISCRO non potrà essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa; pertanto, non potranno accedere alla prestazione per l’anno 2026 coloro che hanno già fruito dell’ISCRO per l’anno 2024/2025. In caso di presentazione delle richieste in tale ipotesi le domande che verranno presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra. Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato, pur non avendo beneficiato per tutte le sei mensilità previste dalla prestazione, non potrà comunque accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.

La richiesta di ISCRO potrà essere presentata invece da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024/2025 e da coloro che, pur avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

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Autotrasporto 2026: incentivi per la formazione professionale

Autotrasporto 2026: incentivi per la formazione professionale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2026, che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2026. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e dà attuazione al Decreto interministeriale 30 maggio 2025, n. 156, che ha stanziato 5 milioni di euro per sostenere nuovi percorsi formativi rivolti alle imprese del comparto.

L’intervento è finalizzato a favorire l’aggiornamento delle competenze professionali delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, rafforzandone la competitività e promuovendo l’innovazione organizzativa, la sicurezza stradale, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione d’impresa e l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Beneficiari

Possono accedere al contributo le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, con sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN), nonché le imprese operanti esclusivamente con veicoli fino a 1,5 tonnellate regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, e i consorzi e le cooperative iscritti nella sezione speciale dell’Albo, costituiti da imprese di autotrasporto merci per conto terzi.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, anche qualora aderisca a un consorzio o a una cooperativa. A tal fine è richiesta una dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di duplicazione della domanda; in caso di più istanze sarà presa in considerazione esclusivamente quella trasmessa per prima.

Attività ammissibili

Sono finanziabili le attività formative rivolte a titolari, soci, amministratori, dipendenti e collaboratori delle imprese, purché inquadrati nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Restano esclusi i corsi obbligatori previsti per l’accesso alla professione di autotrasportatore o per il conseguimento e il rinnovo delle abilitazioni obbligatorie necessarie allo svolgimento dell’attività.

I progetti formativi possono essere realizzati a livello aziendale, interaziendale, territoriale o nell’ambito di filiere produttive. È inoltre consentito lo svolgimento delle attività formative in modalità a distanza, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto.

Entità del contributo

L’importo massimo concedibile varia in funzione della dimensione dell’impresa:

  • 15.000 euro per le microimprese (meno di 10 addetti);
  • 50.000 euro per le piccole imprese (meno di 50 addetti);
  • 100.000 euro per le medie imprese (fino a 250 addetti);
  • 150.000 euro per le grandi imprese (250 addetti o più).

Per consorzi e cooperative il contributo massimo complessivo può raggiungere 300.000 euro.

Il decreto stabilisce inoltre specifici massimali per le principali voci di costo, tra cui:

  • fino a 30 ore di formazione per ogni autista;
  • fino a 40 ore per ciascun impiegato;
  • compenso massimo di 120 euro per ogni ora di docenza;
  • compenso massimo di 30 euro per ogni ora di tutoraggio;
  • servizi di consulenza entro il limite del 20% dei costi ammissibili.

Almeno il 50% della spesa complessiva dovrà essere destinato direttamente alle attività didattiche, comprese docenze, tutoraggio, materiali, attrezzature e consulenze strettamente connesse al progetto formativo.

Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese, il decreto stabilisce inoltre che i costi complessivi dei progetti affidati a enti di formazione riconducibili alla medesima associazione di categoria non potranno superare 2,5 milioni di euro.

Presentazione delle domande

Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, previa registrazione, attraverso la piattaforma gestita da RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., dal 21 settembre 2026 al 30 ottobre 2026. Il termine di presentazione è perentorio e le domande trasmesse oltre la scadenza non saranno ammesse.

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Corso per Agente Immobiliare a Cosenza: aperte le iscrizioni

Corso per Agente Immobiliare a Cosenza: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione per Agente di Affari in Mediazione, organizzato da SDI Confcommercio Cosenza, percorso abilitante rivolto a quanti intendono intraprendere una carriera nel settore della mediazione immobiliare e degli altri rami della mediazione disciplinati dalla normativa vigente.

L’agente di affari in mediazione è il professionista che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, come previsto dall’art. 1754 del Codice Civile. L’attività può essere esercitata nei settori della mediazione immobiliare, merceologica, dei servizi vari e con mandato a titolo oneroso.

Per poter esercitare la professione è necessario frequentare uno specifico corso di formazione e successivamente sostenere l’esame di abilitazione presso la Camera di Commercio competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il percorso formativo proposto da SDI Confcommercio rappresenta un’opportunità concreta per acquisire le competenze necessarie ad affrontare con preparazione l’esame di abilitazione e avviare un’attività professionale in un settore caratterizzato da continue opportunità di crescita.

Il corso è rivolto agli aspiranti agenti che abbiano compiuto la maggiore età e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La formazione affronta le principali materie richieste per l’abilitazione, tra cui:

  • Estimo, catasto e classificazione degli immobili;
  • Diritto civile;
  • Nozioni di diritto commerciale e tributario;
  • Atti notarili e pubblici registri;
  • Legislazione del mediatore.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza e profitto, valido quale requisito per accedere all’esame di abilitazione presso la Camera di Commercio.

Il corso ha una durata complessiva di 150 ore (delle quali 75 online e 75 in presenza) e possono iscriversi gli aspiranti agenti che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore. Per l’iscrizione è necessario presentare il modulo di adesione, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Per maggiori informazioni, o per fissare un appuntamento, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

SDI – Scuola di Impresa Confcommercio Cosenza
Via Alimena, 14
Email: sdi@sdiconfcommercio.it
Telefono: 0984 24030/0984 77181

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