Precompilata Iva. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Precompilata Iva. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con il comunicato stampa dell’8 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate informa che sul Portale Fatture e corrispettivi sono disponibili, nell’apposita sezione “Liquidazioni periodiche Iva”, le comunicazioni precompilate della liquidazione periodica Iva del terzo trimestre 2021.

Pertanto, potranno visualizzarle tutti gli operatori Iva che hanno utilizzato e validato i registri Iva precompilati relativi al terzo trimestre 2021 e messi a disposizione dall’Agenzia nelle scorse settimane.

Nel comunicato viene precisato che nella Comunicazione sono caricati, oltre ai dati provenienti dai registri stessi, anche quelli dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e i dati delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione Iva potrà essere modificata, integrata ed inviata.

Si ricorda che il pagamento potrà avvenire direttamente mediante addebito sul conto corrente oppure scaricando il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia.

Inoltre, il pagamento sarà ancora più semplice se la Comunicazione è inviata entro il termine di versamento dell’Iva dovuta (per il terzo trimestre entro il 16 novembre) e quindi, prima del termine ordinario (per il terzo trimestre il 30 novembre): nella sezione dedicata ai pagamenti saranno infatti, già preimpostati sia il codice del tributo sia l’importo da pagare, senza necessità di alcun calcolo.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si apre così la fase due dell’operazione Precompilata Iva partita lo scorso 13 settembre con la messa a disposizione delle prime bozze dei registri Iva.

Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la Comunicazione Iva precompilata per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta dall’Agenzia.

Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 novembre 2021, ha prorogato a fine anno il termine, scaduto il 30 settembre, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle Fatture Elettroniche e dei loro duplicati informativi.

Lo scorso 30 settembre è, infatti, scaduto il termine per l’adesione al predetto servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, terminando, di fatto, il periodo transitorio durante il quale gli operatori e i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica. In assenza di adesione espressa, è possibile consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.

Ora, con il provvedimento in oggetto, viene disposta la riapertura dei termini, al fine di venire incontro alle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali circa l’indisponibilità delle fatture pregresse e considerati gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, anche legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia.

Pertanto, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

Da ultimo, viene segnalato che le fatture elettroniche sono consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Il decreto Sostegni ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Il modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia.

Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.

È possibile presentare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o rinunciare integralmente al credito d’imposta già comunicato nel medesimo arco temporale di presentazione della domanda (dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021).

Il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nello scorso anno per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, calcolato in base all’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia e tenuto conto del limite di spesa stabilito dal legislatore.

Per tale motivo, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma “teoricamente” spettante.

Dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Il rifiuto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno dettate con una successiva risoluzione.

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il decreto 9 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che dà attuazione al “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, la cui dotazione è di 140 milioni di euro per l’anno 2021. Il decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

I beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

a) alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nello specifico, ci si riferisce ai beneficiari che svolgono come attività prevalente quella prevista dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. In favore di tali soggetti sono stati stanziati 20 milioni di euro del Fondo;

b) alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73), svolgono, come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato al decreto interministeriale, rispetto alla quale hanno registrato la chiusura nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), per un arco temporale complessivo di almeno cento giorni;

c) alla data di presentazione dell’istanza risultano titolari di partiva IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 per i soggetti di cui alla precedente lette a) e prima della data 25 maggio 2021 per i soggetti di cui alla lettera b);

d) sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

e) non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Sono esclusi dalla platea dei beneficiari gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (così come definiti dall’articolo 162-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR).

La quota di 20 milioni di euro destinata alle discoteche, sale da ballo night-club e simili è ripartita prioritariamente in egual misura tra le imprese che presentano domanda di concessione del contributo, nel rispetto del limite massimo per ciascun soggetto beneficiario pari a 25 mila euro.

I rimanenti 120 milioni di euro del Fondo sono ripartiti tra i soggetti riportati nell’allegato 1 al decreto interministeriale nella seguente misura, modulata per classi di ricavi/compensi:

  • 3.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro;
  • 7.500 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 12.000 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.

Ai fini della quantificazione del contributo, rilevano i ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto beneficiario di nuova costituzione, che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel 2019, il contributo è convenzionalmente concesso nella misura di 3.000 euro.

In caso di incapienza del Fondo rispetto alle richieste dei soggetti beneficiari, successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di concessione, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000, si procederà alla riduzione in modo proporzionale del contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il contributo, erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con le modalità ed entro i termini di presentazione che verranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nell’allegato 1 del decreto interministeriale è contenuto l’elenco dei Codici ATECO prevalenti dei soggetti ammissibili al contributo, di cui alla precedente lettera b):

47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);

49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburban;

56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;

59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;

82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere;

85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;

85.52.01 – Corsi di danza;

90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;

90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;

90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;

91.02.00 – Attività di musei;

91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

93.11.10 – Gestione di stadi;

93.11.20 – Gestione di piscine;

93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. (non codificato altrove);

93.13 – Gestione di palestre;

93.21 – Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;

93.29.30 – Sale giochi e biliardi;

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. (non codificato altrove);

96.04 – Servizi dei centri per il benessere fisico;

96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Dal 4 ottobre e sino al 4 novembre 2021, è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, rimandando per le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda, al provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021.

Come noto, la disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi agevolabili, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nello stesso periodo è possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Nel comunicato stampa viene infine, specificato che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Fonte Confcommercio