Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Canone Speciale RAI – Recupero canone TV 2021

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 25 gennaio 2022, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, del credito d’imposta istituito dal decreto “Sostegni” in merito al versamento del canone speciale Rai (articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Come noto, tale disposizione, prevede, per il 2021, l’esonero del canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.

Qualora il canone sia stato pagato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale importo versato antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (22 marzo 2021).

Tanto premesso – accogliendo le istanze della Confederazione – per consentire, a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, con la risoluzione in esame, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Il credito è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e il modello F24 va presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: piccola proroga ma “occorre fare di più”

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: piccola proroga ma “occorre fare di più”

Approvato al Senato un emendamento al dl fisco che sposta la scadenza dei pagamenti dal 30 novembre al 9 dicembre. Trenta giorni in più per pagare le cartelle sospese.

Le commissioni Finanze e Lavoro del Senato hanno approvato l’emendamento del governo al dl fisco che prevede la proroga dei pagamenti delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” al 9 dicembre (di fatto entro il 14 dicembre grazie ai consueti cinque giorni di tolleranza). La norma contenuta attualmente nel decreto prevedeva che fosse considerato “tempestivo” il mancato pagamento se il saldo veniva effettuato “entro il 30 novembre”.

Le commissioni Finanze hanno inoltre approvato un emendamento che stabilisce l’estensione da 150 giorni a 180 del termine di pagamento delle cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Nel periodo vengono inoltre sospese tutte le attività della riscossione e non decorreranno neppure gli interessi moratori. Via libera anche a un allungamento di trenta giorni (da 150 a 180) dei tempi per saldare le cartelle sospese durante l’emergenza Covid che l’Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare ai contribuenti nel settembre scorso.

Infine ci sarà più tempo, fino al 16 gennaio 2022, anche per pagare gli avvisi bonari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 che avrebbero dovuto essere fatti entro il 16 settembre 2020 o, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020 ma la cui riscossione è stata sospesa per la pandemia.

Il commento di Confcommercio

“La breve proroga, dal 30 novembre al 9 dicembre 2021, delle procedure di definizione agevolata, ‘Rottamazione-ter’ e ‘Saldo e Stralcio’, approvata a tempo scaduto dalla Commissione Finanze del Senato, in sede di conversione in legge del decreto “Fisco-Lavoro”, non basta di certo ed occorre fare molto di più”. È il commento di Confcommercio, che sottolinea inoltre che “il versamento in unica soluzione di tutte le rate non versate in un lasso temporale eccessivamente breve non tiene affatto conto della perdurante crisi di liquidità che stanno ancora affrontando imprese e cittadini”. La Confederazione ritiene pertanto “indispensabile un differimento più incisivo che preveda, in alternativa al versamento in unica soluzione, la concessione di una ampia rateizzazione delle somme non versate. Ci aspettiamo che Governo e Parlamento intervengano in tal senso in sede di approvazione della legge di bilancio”.

Il turismo organizzato protesta: “sparita la proroga della cig Covid, settore allo stremo”

“Siamo allibiti per la sostanziale scomparsa della proroga Cig Covid a beneficio dei settori più colpiti dalla pandemia dal decreto Fisco-Lavoro”. Lo dicono in una nota congiunta Fto (Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio), Aidit Federturismo Confindustria, Astoi Confindustria Viaggi, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro. ”Un eventuale problema di coperture finanziarie per la modifica tanto attesa dalle aziende del nostro comparto non giustifica l’insipienza e l’insensibilità della politica nei confronti del segmento dell’economia italiana più flagellato dalla pandemia, dopo ben venti mesi di blocco pressoché totale”, aggiungono le sigle.

”Evidenziamo con forza che si sta avallando con colpevole negligenza lo smantellamento di un settore cruciale come il turismo organizzato. Sorprende che il G20 di ottobre abbia riconosciuto questo come il comparto più gravemente ridimensionato dall’emergenza sanitaria, che il presidente del Consiglio Draghi abbia ripetuto più volte il concetto e che il ministro dell’Economia Franco lo abbia ribadito in audizione sul Ddl Bilancio, ma che poi il governo non faccia assolutamente nulla per traghettare il turismo oltre la pandemia. Ormai le risorse si sono completamente esaurite – concludono le Associazioni – e molti imprenditori sono allo stremo delle forze”.

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, è stato approvato, il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per fruire del c.d. contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto legge n. 73 del 2021 (decreto “Sostegni-bis”).

Il contributo perequativo è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.

Il suddetto contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.

Quale condizione per fruire del beneficio il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 con le seguenti modalità:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

L’importo del contributo riconosciuto non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.

L’Istanza può essere trasmessa dal 29 novembre al 28 dicembre 2021, direttamente dal richiedente o mediante intermediari già delegati al cassetto fiscale oppure al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per orientare il contribuente in merito alle regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita guida operativa che è disponibile nella nostra Area Riservata.

Aggiornamento. Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Aggiornamento. Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021 sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui al decreto “Sostegni-bis”.

La citata disposizione, si ricorda, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Secondo le indicazioni del citato Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili e la rende nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Con provvedimento del 10 novembre 2021, è stato disposto che la suddetta percentuale è pari al 100 per cento in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

Pertanto, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito d’imposta richiesto (30% delle spese comunicate), senza alcuna defalcazione.

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10 novembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Al riguardo sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Ambito soggettivo

Il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo. Considerati la ratio generale dell’intervento e il generico riferimento alle “imprese”, la circolare precisa che, ai fini dell’individuazione delle attività ammesse al contributo, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Inoltre, in assenza di un’espressa esclusione normativa, sono ammessi al contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Nessuna limitazione anche per la data di inizio dell’attività, rientrando, nel credito d’imposta tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

Ambito oggettivo

I soggetti interessati rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio a condizione che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019.

In caso di esercizio di attività “mista”, ovvero sia attività teatrali e spettacoli dal vivo che altre attività, viene precisato che, ai fini della verifica della riduzione del fatturato, occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività “teatrali e spettacoli dal vivo”.

Infine, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di applicazione del beneficio, viene chiarito che la sussistenza della riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

Costi ammissibili

La circolare n. 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta da imputare secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • costi per il personale;
  • costi di ospitalità;
  • costi di produzione;
  • costi di gestione spazi;
  • costi di pubblicità e promozione;
  • formazione;
  • investimenti ammortizzabili;
  • costi generali;
  • estero
  • circo e spettacolo viaggiante.

Determinazione dell’agevolazione

Come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento delle spese, sostenute nel 2020, assumendo in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata.

Pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d’imposta in esame va inclusa l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Rilevanza del credito di imposta

Per espressa previsione normativa il beneficio in esame:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Utilizzo

Per effetto della recente modifica normativa intervenuta con il decreto legge n. 146 del 2021 (c.d. decreto “Fiscale”), il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e non anche, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Al riguardo, viene chiarito che il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso e può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 (in quanto per espressa previsione normativa non è applicabile l’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, viene precisato che l’eventuale ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.

Una descrizione più dettagliata dei costi ammissibili è disponibile nella nostra Area Riservata.