Bonus 200 euro. Apertura presentazione domande

Bonus 200 euro. Apertura presentazione domande

L’Inps ha reso nota l’apertura del servizio di presentazione delle domande di accesso alle indennità una tantum introdotte dal Decreto Aiuti in favore dei lavoratori domestici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio.

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle indennità erogate dall’Inps

Le domande per la fruizione delle indennità dovranno essere avanzate esclusivamente in modalità telematica, tramite:

  • i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto (con autenticazione tramite SPID, CIE, CNS);
  • il servizio di Contact Center Multicanale;
  • i Patronati.

Termini di presentazione delle domande

I lavoratori domestici possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022; mentre, l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.

Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate – la cui domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma e solo se non già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo – il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni, conoscere i requisiti di accesso e inoltrare la domanda è possibile rivolgersi al nostro Patronato (Tel. 0983859021 – email corigliano@confcommercio.cs.it).

APE sociale – istruzioni e chiarimenti Inps

APE sociale – istruzioni e chiarimenti Inps

Con Circolare n.62/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte – dalla Legge di bilancio 2022 – in merito all’Ape sociale

Tali novità si applicano anche ai soggetti che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché a coloro che sono decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.

Coloro che risultano in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, 31.12.2022, previsto dalla Legge di bilancio.

Categoria dei disoccupati

La Legge di bilancio 2022 ha disposto, ai fini dell’accesso alla misura in argomento, l’eliminazione del periodo minimo intercorrente tra la conclusione della NASpI e la fruizione dell’APE sociale.

Pertanto, a decorrere dall’1.1.2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione – a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n.604/1996, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi – possono presentare domanda di accesso al beneficio, senza attendere il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

In merito a tali lavoratori, l’Istituto ha chiarito che sia da riconoscere l’APE sociale anche in caso di recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova nonché in favore dei soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.

Lavori c.d. gravosi

A decorrere dall’1.1.2022, l’APE sociale riconosciuta per i lavori cd. gravosi è rivolta ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 della Legge di bilancio 2022.

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro

Nella Circolare è riportato il percorso da seguire per il reperimento dei modelli di domanda – che recepiscono le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 – da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio in parola nonché i nuovi modelli di attestazione.

In relazione alla data di presentazione delle domande, si ricorda che l’Inps è tenuto a comunicare ai richiedenti, entro determinate scadenze, gli esiti dell’istruttoria delle domande di verifica.

Domande presentate entro il Comunicazione esito istruttoria
entro il 31.3.2022 entro il 30.6.2022
entro il 15.7.2022 entro il 15.10.2022
oltre il 15.7.2022 ma non oltre il 30.11.2022 entro il 31.12.2022

Le domande presentate oltre le date di scadenza previste per il mese di marzo e di luglio, e comunque entro il 30.11.2022, saranno prese in considerazione esclusivamente qualora dovessero residuare risorse finanziare in seguito all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i predetti mesi di marzo e luglio.

L’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.

Coloro che – in fase di presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’indennità in parola – risultino già in possesso dei requisiti, al fine di non perdere ratei di trattamento, dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Con riferimento alla cessazione del riconoscimento dell’APE sociale, si ricorda che la prestazione – sia per il biennio 2021-2022 sia per il biennio 2023-2024 – sarà dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.

Per maggiori informazioni e inoltrare la domanda è possibile contattare il nostro Patronato allo 0983859021. 

Bonus 200 euro: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus 200 euro: a chi spetta e come ottenerlo

Il bonus da 200 euro è un contributo “una tantum”, introdotto dal cd. “Decreto Aiuti”, rivolto a pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, lavoratori domestici e stagionali, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Il beneficio mira a mitigare gli effetti degli aumenti generalizzati dei prezzi in tutti i settori. La misura verrà erogata ai soggetti che nel 2021 abbiano un reddito al di sotto dei 35.000 euro.

I 200 euro spettano a diverse categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici e stagionali;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti;
  • pensionati;
  • percettori di Reddito di Cittadinanza;
  • disoccupati;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • incaricati di vendite a domicilio.

Il Decreto Aiuti 2022 specifica i requisiti necessari per ciascuna categoria di soggetti.

La misura funziona in maniera differenziata a seconda del tipo di beneficiario. Per alcuni soggetti verrà erogato in maniera automatica per altri vi sarà bisogno dell’inoltro della domanda direttamente all’INPS.

Pertanto sarà pagato, a seconda dei casi:

  • direttamente con la pensione di luglio per i pensionati;
  • in busta paga di luglio per i lavoratori dipendenti;
  • a seguito di apposita domanda nel caso dei lavoratori autonomi con o senza partita IVA, stagionali, colf e badanti, lavoratori dello spettacolo, incaricati di vendite a domicilio;
  • in automatico sull’indennità NASPI o DIS-COLL in caso di disoccupati;
  • con un’integrazione del sussidio quando riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Nel dettaglio quindi chi deve fare richiesta e come:

Modalità di erogazione per gli autonomi

Gli autonomi/liberi professionisti (con partita IVA) riceveranno il bonus di 200 euro tramite apposita procedura che verrà definita con decreto ministeriale che sarà emanato entro il 17 di giugno.

Modalità di erogazione Colf, CO.CO.CO, stagionali e lavoratori dello spettacolo

Le colf e le badanti, gli stagionali, i lavoratori dello spettacolo, gli incaricati delle vendite a domicilio riceveranno l’indennità, a seguito di apposita domanda, tramite una procedura dedicata.

Per maggiori informazioni, conoscere i requisiti di accesso e inoltrare la domanda è possibile rivolgersi al nostro Patronato (Tel. 0983859021 – email corigliano@confcommercio.cs.it ).

Pensioni: confermati i requisiti d’accesso per il 2023

Pensioni: confermati i requisiti d’accesso per il 2023

Secondo le stime dell’Inps, fino al 2025 il requisito per la pensione di vecchiaia legato alle aspettative di vita non aumenterà. Per il 2023 risultano confermati tutti i requisiti di accesso.

L’Inps, con una recente circolare, chiarisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita non sono ulteriormente incrementati. Questo è previsto anche dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto riporta quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non sono ulteriormente incrementati”.

Requisiti di età per la pensione 2023-2024

Restano immutate le pensioni di vecchiaia, anticipate, di anzianità con il sistema delle quote, e tutti gli altri casi in cui la norma prevede gli adeguamenti alle aspettative di vita. Ecco i principali requisiti:

  • pensione di vecchiaia: 67 anni di età;
  • pensione anticipata: 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne;
  • pensione precoci: 41 anni di contributi;
  • pensione di anzianità con il sistema delle quote: almeno 35 anni di contributi e 62 anni di età e quota 98 (ovvero la somma delle due variabili precedenti) per i lavoratori dipendenti. L’età anagrafica minima sale a 63 anni e la quota a 99 per gli autonomi;
  • pensione in totalizzazione: 66 anni o 41 anni di contributi.

Età pensione di vecchiaia e anticipata dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, il requisito per la pensione di vecchiaia si dovrà adeguare alla speranza di vita come stabilito dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Per quanto concerne la pensione anticipata, il requisito fino al 2026 è quello riportato nella tabella sottostante.

Anno

Uomini

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

42 anni e dieci mesi (2.227 settimane)

Anno

Donne

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

41 anni e dieci mesi (2.175 settimane)

Per quanto riguarda il requisito contributivo per la pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è stato fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo periodo, infatti non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (blocco scatti).

La decorrenza del trattamento si perfeziona trascorsi i tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Pensione precoci

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci è riportato in tabella.

Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

41 anni (2132 settimane)

Dal 1° gennaio 2027

41 anni *(2132 settimane)

* Si noti che dal 1° gennaio 2027, il requisito dovrà essere adeguato alla speranza di vita come stabilito dall’art. 12 del D.l. 78/2020.

Pensione di anzianità con le Quote

Per il biennio 2023-2024 i contribuenti che vanno in pensione usufruendo del sistema delle quote, possono ottenere il diritto se hanno un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di 62 anni. Resta invariato il raggiungimento di quota 98 in caso di dipendenti pubblici e privati, oppure avere un’età minima di 63 anni e aver raggiunto quota 99 in caso di autonomi iscritti all’Inps.

Altri casi particolari

  • Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia con anzianità contributiva minima di cinque anni, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
  • Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.

Restano invariati anche i requisiti per il pensionamento anticipato del personale della difesa, sicurezza e vigili del fuoco. Sono validi 41 anni di contributi indipendentemente dall’età o 35 con almeno 58 anni di età.

Anche per i lavoratori dello sport e dello spettacolo, nessun cambiamento: i ballerini che continuano ad andare in pensione di vecchiaia a 47 anni, i cantanti e gli orchestrali a 62 e gli attori e i conduttori a 65.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps (L. n. 335/1995, art. 2, c. 26), si riportano di seguito le aliquote contributive dovute nell’anno 2022.

Tipologia lavoratori

Aliquota totale

Collaboratori e figure assimilate

 

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03%

33,00% aliquota IVS

0,72% + 1,31,% aliquote aggiuntive

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria

per le quali NON è prevista la contribuzione aggiuntiva

DIS-COLL

33,72%

33,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Liberi professionisti

 

Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica

26,23%

25,00% aliquota IVS

0,72% aliquota aggiuntiva

0,51% Iscro

Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24,00%

Con riferimento ai collaboratori e figure assimilati, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, si ricorda che la Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 223) ha disposto l’applicazione di un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI per i soggetti i cui compensi derivano da:

  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Pertanto – a far data dall’1.1.2022 – in luogo della precedente aliquota pari a 0,51%, è dovuta un’aliquota aggiuntiva pari all’1,31%.

Invio flussi relativi al mese di gennaio 2022

Con Comunicato stampa del 14.2.2022, l’Istituto ha segnalato – nelle more dell’adeguamento delle procedure per l’invio dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03% – che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 con applicazione dell’aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con tale aliquota. In tal caso, il flusso sarà eccezionalmente modificato in fase di elaborazione delle denunce.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022 potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della Circolare in commento (n.25 dell’11.2.2022), senza oneri aggiuntivi.

La differenza di contribuzione complessivamente dovuta potrà essere visualizzata tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti, al termine delle necessarie elaborazioni.

In relazione, invece, all’aliquota prevista per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica, si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 398) ha disposto un aumento di detta aliquota – pari allo 0,51% per l’anno 2022 (0,26% per il 2021) – per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) introdotta dalla stessa Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 386).

Massimale annuo di reddito

Le aliquote sopra indicate sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale che, per l’anno 2022, risulta pari a 105.014 euro.

Minimale per l’accredito contributivo

Il reddito minimo utile ai fini dell’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2022, a 16.243 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata – aliquote contributive 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

L’Inps ha reso noti i limiti di reddito 2022 utili ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione della pensione per i lavoratori autonomi.

I nuovi limiti di reddito mensili da considerare per la sussistenza del carico (non autosufficienza economica) – rivalutati sulla base del valore del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dall’1.1.2022, ammonta a 523,83 euro – risultano pari a:

  • 737,73 euro, per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;
  • 291,02 euro, per due genitori ed equiparati.

I limiti sopra indicati hanno validità anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (D. Lgs. n. 230/2021, art. 10, c.3), ai nuclei familiari con figli e orfanili cessano – dall’1.3.2022 – di essere riconosciute le prestazioni previste all’art.4 del Testo Unico delle norme relative agli assegni familiari.

Per approfondire la notizia leggi la Circolare Inps n.9 del 20.1.2022.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021