Le novità su assegno unico e universale 2023

Le novità su assegno unico e universale 2023

A partire dal 2023 per l’Assegno Unico e Universale non sarà più obbligatorio presentare ogni anno la relativa domanda, ma la prestazione sarà erogata in automatico. Vediamo nel dettaglio tutte le novità previste dalla normativa e le indicazioni dell’Inps.

Dal 1° marzo 2023, infatti coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato domanda di Assegno Unico e Universale (AUU), accolta e in corso di validità, avranno diritto a beneficiare d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.

Potranno invece presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e coloro che avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non più attiva.

I richiedenti, saranno tenuti a comunicare all’Inps eventuali variazioni nelle informazioni indicate in precedenza. Alcune di queste possono essere relative a:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario, pertanto, dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solamente nel caso in cui sia necessario segnalare eventuali variazioni.

Assegno Unico e Universale 2023: presentazione della DSU aggiornata

Coloro che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico dovranno presentare la domanda secondo le consuete modalità.

Lo stesso vale per i richiedenti che al 28 febbraio 2023 abbiano presentato un’istanza che però è stata respinta, revocata, decaduta oppure sia stata oggetto di rinuncia.

Assegno Unico e Universale: i pagamenti

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 – l’Assegno Unico e Universale è riconosciuto a partire dal mese di marzo dello stesso anno.

Circa l’importo dell’Assegno Unico, resta per tutti l’obbligo di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 potrà essere utilizzato per determinare gli importi dell’assegno per le mensilità di gennaio e febbraio 2023. In assenza di una nuova DSU da marzo l’assegno sarà erogato con l’importo minimo.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria per tutte le prestazioni di natura previdenziale.

Vieni a trovarci presso i nostri uffici di Confcommercio di via Metaponto –  Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021.

Bonus 150 euro. Chi deve presentare la domanda

Bonus 150 euro. Chi deve presentare la domanda

Chi può beneficiare del Bonus 150 euro una tantum? Vediamo nel dettaglio quali requisiti devono avere, da chi viene erogato ed entro quando.

Ecco di seguito le istruzioni operative circa il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 150€ in favore di diverse categorie di soggetti che nel 2021 hanno avuto un reddito inferiore a 20.000€.

Hanno già ricevuto il bonus pari a 150€ d’ufficio dall’INPS nel mese di novembre 2022:

  • pensionati;
  • lavoratori domestici (assunti al 24/09/2022);
  • titolari di Reddito di Cittadinanza.

Alcuni tra questi ancora non l’hanno ricevuto, ma non c’è da preoccuparsi, lo riceveranno nel mese di dicembre.

Riceveranno il bonus pari a 150€ d’ufficio dall’INPS nel mese di febbraio 2023:

  • i percettori di NASpI e DIS-COL nel mese di novembre 2022;
  • i titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità;
  • i percettori di disoccupazione agricola nel 2022;
  • i soggetti che hanno beneficiato dell’indennità Covid-19 (D.L. 41/2021 e 73/2021);
  • i lavoratori autonomi occasionali incaricati alle vendite a domicilio, già beneficiari dell’indennità una tantum di 200€.

È, invece, necessario presentare domanda all’INPS entro il 31/01/2023 per ottenere l’indennità una tantum di 150€, per le seguenti categorie:

  • collaboratori coordinati e continuativi (co.co.) e assegnisti di ricerca che al 18/05/2022, iscritti alla Gestione Separata, avevano un contratto attivo;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che non hanno ricevuto l’indennità Covid-19 e che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo;
  • operai agricoli che non hanno beneficiato della disoccupazione agricola nel 2022, che abbiano svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettivo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati.

Tali soggetti riceveranno l’indennità una tantum pari a 150 € nel mese di febbraio 2023.

Presenta la domanda presso il nostro che è a disposizione per tutte le informazioni e il supporto necessario.

Chiama subito allo 0983-859021.

Oppure vieni a trovarci presso i nostri uffici di Confcommercio di via Metaponto –  Corigliano Rossano.

Modello Isee 2023. Richiedilo al nostro CAF

Modello Isee 2023. Richiedilo al nostro CAF

La presentazione dell’ISEE è il bigliettino da visita per poter accedere a numerosi bonus ed agevolazioni legati alla condizione reddituale.

L’ ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indicatore necessario per valutare la situazione economica complessiva di un nucleo familiare. Da questa valutazione risulteranno i parametri entro i quali ci si potrà muovere per poter usufruire dei diversi bonus erogati dallo Stato e dai comuni di residenza.

Il modello ISEE va rinnovato ogni anno. L’ ISEE 2022 scade il 31/12/2022. Il rinnovo dello stesso può essere richiesto dal successivo 1 gennaio per avere poi una validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. Per richiedere la certificazione ISEE per l’anno 2023 basterà soltanto fornire all’intermediario fiscale l’intera documentazione relativa alla situazione economica facente riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.  

Non farti trovare impreparato, ma prepara già i documenti da portare all’intermediario.

Ecco cosa serve:

  • dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare,
  • dati del patrimonio mobiliare al 31/12/2021 (saldo e giacenza media dei conti correnti, fondi, titoli, valore delle polizie assicurative e patrimonio netto per i lavoratori autonomi)
  • dati del patrimonio immobiliare al 31/12/2021,
  • targhe autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni.

Per presentare l’aggiornamento dell’ISEE per l’anno 2023 si deve considerare che il tempo a disposizione è in relazione alla prestazione che si intende ricevere.

Il modello Isee è un documento essenziale, da presentare dai primi giorni di gennaio 2023, per continuare a beneficiare, rinnovare o richiedere diversi sussidi economici INPS, come:

  • il reddito di cittadinanza;
  • Carta acquisiti per i cittadini maggiori di 65 anni,
  • Assegno unico figli, che dovrà comprendere tutte le misure per i figli minori e sino a 21 anni di età,
  • Bonus acqua;
  • bonus energia e gas;
  • per le varie agevolazioni delle Regioni;
  • per le prestazioni agevolate dei Comuni,
  • mensa scolastica dei minori,
  • per ottenere la rateizzazione delle cartelle esattoriale dell’Agenzia di riscossione,
  • e tanti altri bonus!

Hai bisogno di una consulenza telefonica sull’Isee 2023?

Chiama subito al 0983-859021.

Oppure vieni a trovarci presso i nostri uffici di Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano.

Bonus 550 euro lavoratori part-time

Bonus 550 euro lavoratori part-time

I lavoratori impiegati in modalità di lavoro a tempo parziale “ciclico” possono presentare domanda telematica per ricevere l’indennità una tantum di 550 euro entro il 30 novembre.

Con la circolare n. 115/2022, l’INPS ha fornito le indicazioni operative del bonus 550 euro previsto dal decreto Aiuti.

Per ottenere il bonus il lavoratore deve essere stato titolare nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Il contratto di lavoro a part-time ciclico verticale (o multi-periodale) si articola su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno (significa che i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri giorni non lavorano affatto).

L’istituzione del Fondo per il sostegno di tali lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione/interruzione dal lavoro (con relativa, prolungata mancanza di retribuzione).

Possono richiedere il bonus 550 euro:

  • i titolari di contratto di lavoro nel 2021 a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Inoltre questi lavoratori non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né essere percettori di NASpI. Sulla questione la nuova circolare INPS precisa che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

I lavoratori per poter percepire il bonus 550 euro, inoltre non devono essere titolari di un trattamento pensionistico.

Si precisa che il bonus 550 euro è cumulabile con l’assegno di invalidità.

L’indennità può essere riconosciuta soltanto una volta a ciascun lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente dall’INPS che monitora anche il limite di spesa.

 

Come fare domanda?

I lavoratori interessati, per ottenere l’indennità una tantum (bonus 550 euro) dovranno presentare domanda per via telematica all’INPS, entro il 30 novembre 2022.
La domanda può essere presentata anche attraverso il Patronato 50&PiùEnasco che è a disposizione per tutte le informazioni e il supporto necessario.

Il Patronato è a disposizione per la presentazione della domanda. Contattaci allo 0983859021.

Bonus 200/350 euro per autonomi e professionisti

Bonus 200/350 euro per autonomi e professionisti

Sei un lavoratore autonomo: artigiano, commerciante, coltivatore diretto, imprenditore agricolo, pescatore, iscritto alla gestione separata o un professionista iscritto alle gestioni previdenziali INPS? Rivolgiti al nostro ufficio (tel. 0983-859021) entro il 30 novembre per effettuare la richiesta per ricevere un bonus fino a 350€.

È attiva fino al 30 novembre la procedura online per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS.

Possono presentare la domanda i soggetti:

  • iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto.

Per poter beneficiare del bonus pari a 200€, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000€ nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver beneficiato del bonus 200€ disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. Qualora i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000€ l’indennità sarà maggiorata di 150€, per un importo complessivo di 350€.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

  • essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022);
  • non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti.

Per maggiori informazioni e per effettuare la domanda rivolgersi al nostro Patronato in via Metaponto – Corigliano Rossano (CS) – tel. 0983859021.

Sospensione pensione per mancata presentazione modello RED

Sospensione pensione per mancata presentazione modello RED

L’Inps comunica la sospensione e revoca delle prestazioni assistenziali nei confronti dei beneficiari che non hanno effettuato la presentazione del modello RED, vale a dire non hanno comunicato i dati reddituali per gli anni 2018 e seguenti.

Vediamo nel dettaglio tutte le casistiche.

Prestazioni che richiedono la ricostituzione reddituale

Le prestazioni che richiedono la ricostituzione reddituale in caso di redditi non dichiarati
sono le seguenti:

  • pensione di inabilità;
  • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
  • pensione ai ciechi civili;
  • pensione ai sordi;
  • assegno sociale.

Tempistiche per inviare la ricostituzione reddituale

Le tempistiche per inviare la ricostituzione reddituale, sono le seguenti:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giornidall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale”;
  • trascorsi 60 giornidall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giornidalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

Assegni sociali

Per i titolari di assegni sociali o pensioni sociali con meno di 80 anni al 31 dicembre 2018 l’Inps invierà una nota a mezzo raccomandata A/R contenente l’invito a presentare la dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Oltre questo termine l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2018 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

Per questa tipologia di pensioni l’Inps ha già operato piccole trattenute nei mesi di agosto e settembre. Ma con il mese di ottobre, il rischio è che vengano sospese del tutto. A tutti i pensionati interessati è stata infatti inviata una raccomandata che indica come scadenza ultima quella del 15 settembre 2022 per l’invio dei redditi da dichiarare.

In difetto l’Inps opererà la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito relativo all’anno 2019

Se per errore l’interessato non avesse presentato il RED pur essendovi obbligato, può presentare tardivamente il modello, o la richiesta di ricostituzione reddituale, entro i termini indicati dall’Inps nell’eventuale comunicazione di sollecito inviata, e comunque entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione, pena la revoca definitiva della prestazione.

Per qualsiasi questione di natura previdenziale, contatta il nostro Patronato allo 0983859021 per avere consulenza e assistenza gratuita.