Annullamento saldo e stralcio contributi

Annullamento saldo e stralcio contributi

L’Inps con la circolare n.86/2023 ha fornito le indicazioni per richiedere l’annullamento del saldo e stralcio contributi con il conseguente ripristino della posizione contributiva.

L’annullamento dei debiti contributivi, a seguito delle operazioni di saldo e stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (previsto nel decreto-legge 199/2018 e dalla legge 197/2022) hanno comportato una riduzione della posizione contributiva ai fini pensionistici per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

La normativa in questione ha disposto l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

Tra i debiti coperti dal saldo e stralcio rientrano anche quelli contributivi verso l’Inps. L’annullamento del debito e la contestuale decadenza dell’obbligo di versamento, incide in maniera negativa anche sul monte contributivo ai fini della pensione, visto che la posizione previdenziale risulta alimentata in funzione dell’effettivo versamento della contribuzione prevista per legge.

Visto che queste categorie di contribuenti sono escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, la posizione assicurativa cresce in proporzione alla contribuzione versata: la norma introdotta dal decreto lavoro, quindi, interviene per evitare che questi possano essere danneggiati dall’annullamento automatico dei debiti contributivi.

Il decreto lavoro, all’articolo 23 bis, ha previsto per i contribuenti iscritti alle Gestioni:

  • Degli artigiani e dei commercianti
  • dei lavoratori autonomi agricoli
  • dei committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS

la possibilità di ricalcolare i debiti annullati con l’obiettivo di tutelare le posizioni assicurative.

In questo modo tali soggetti potranno saldare i debiti stralciati in un’unica soluzione oppure in rate mensili da versare entro la scadenza del 31 dicembre.

Chi intende versare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovrà presentare un’apposita domanda all’Inps. Sarà possibile richiedere il riconteggio dei debiti stralciati se alla data dell’annullamento (24 ottobre 2018 e 30 aprile 2023) i debiti risultavano oggetto di:

  • rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
  • procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;
  • intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.

L’Istituto, viste le due diverse misure di stralcio, ha predisposto due specifici modelli di domanda, tramite i quali i contribuenti potranno richiedere:

  1. dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
  3. In fase di domanda gli interessati dovranno:
  4. indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
  5. selezionare la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione o a rate;
  6. impegnarsi a effettuare il versamento integrale della somma dovuta, a titolo di contributi e sanzioni civili, entro il 31 dicembre 2023;
  7. dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

La richiesta deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023.

Dopo che l’Istituto avrà accettato la richiesta, calcolato e comunicato l’importo dovuto dai contribuenti, questi dovranno procedere al pagamento entro il 31 dicembre 2023 in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

Misure di sostegno a persone in condizioni di disabilità gravissima

Misure di sostegno a persone in condizioni di disabilità gravissima

L’ASP di Cosenza ha pubblicato un Avviso Pubblico, nell’ambito del Fondo per le Non Autosufficienza, che prevede interventi in favore di persone in condizioni di disabilità gravissima al fine di supportare il nucleo familiare dell’assistito nella condivisione del carico assistenziale e prevede un contributo di euro 600,00 mensili per un anno a favore delle rispettive famiglie.

Il contributo è condizionato all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare o alla fornitura diretta degli stessi da parte dei familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato di assistenza.

Possono presentare istanza di accesso ai contributi i cittadini residenti in uno dei comuni afferenti all’ASP di Cosenza beneficiari dell’indennità di accompagnamento in condizione di disabilità gravissima e/o comunque definite non autosufficienti gravissimi.

Le suddette condizioni di gravissima non autosufficienza dei soggetti richiedenti destinatari del contributo saranno accertate e valutate a cura della Commissione UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale).

Le domande per poter accedere al contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 29 giugno.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

CONSULTA IL BANDO E GLI ALLEGATI:

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Servizio per pratiche di Successione

Servizio per pratiche di Successione

Presso i nostri uffici è attivo il servizio di Caf e Patronato per fornire assistenza e consulenza sulle pratiche di successione.

I nostri operatori propongono servizi di assistenza e consulenza per le pratiche di successione e relativi adempimenti. Grazie all’accordo stipulato con il Patronato 50&PiùEnasco offriamo assistenza anche per la pensione di reversibilità.

La Dichiarazione di Successione è un adempimento obbligatorio che trasferisce beni mobili, immobili o diritti reali immobiliari (nuda proprietà) dal defunto agli eredi.

Non c’è obbligo di presentazione quando gli eredi sono il coniuge e i parenti in linea retta e l’eredità non include beni immobili oppure include solo beni mobiliari inferiori a 100.000,00 €.

La dichiarazione di Successione è rivolta agli eredi che si delineano per legge o per testamento, uno di essi fungerà da dichiarante per tutti.

La dichiarazione di Successione va presentata entro un anno dal decesso. Decorso il termine dei 12 mesi è comunque possibile presentare la dichiarazione di successione con ravvedimento operoso.

Con la successione si effettuerà telematicamente anche la voltura catastale per il trasferimento dei beni immobiliari agli eredi.

La voltura catastale si rende necessaria per aggiornare la banca dati del Catasto e per la trascrizione dei relativi certificati.

Per i beni su cui grava usufrutto o abitazione si procederà ad una presentazione separata.

Vieni a trovarci presso i nostri uffici di Confcommercio di via Metaponto –  Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021.

Rottamazione quater – Domande fino al 30 giugno

Rottamazione quater – Domande fino al 30 giugno

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022).

Pertanto i contribuenti avranno a disposizione due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura di rottamazione.

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Si ricorda che la nuova forma di definizione agevolata si applica ai carichi di importo superiore ai 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In particolare, è prevista la possibilità di estinguere tali debiti con il pagamento della sola somma capitale (oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), con esclusione degli interessi iscritti e delle sanzioni incluse nei carichi stessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura tributaria, e delle somme maturate a titolo di aggio.

Per procedere alla definizione, il debitore deve comunicare all’Agente della riscossione, mediante apposita dichiarazione da trasmettere telematicamente entro la nuova data del 30 giugno 2023, la sua volontà di voler usufruire del beneficio, indicando anche il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato, con l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Approfitta della rottamazione delle cartelle 2023 per estinguere eventuali debiti.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

Assegno Unico e Universale: Incrementi 2023

Assegno Unico e Universale: Incrementi 2023

Nella circolare n. 41 del 7 aprile scorso, l’INPS recepisce le novità dettate dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022, artt. 1, commi 357 e 358) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, incrementa gli importi dell’Assegno Unico e Universale spettanti ai figli minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi. La norma – intervenendo sulla disciplina dettata dal d.lgs. n. 230/2021 – ha inoltre stabilizzato gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni e conferma l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

L’Istituto, nell’emanare le prime indicazioni relative ai nuovi incrementi, fornisce anche utili esempi pratici. Occorre tenere presente la tabella che contiene i nuovi valori e le soglie d’importo dell’assegno previsti per il 2023, adeguati alle variazioni del costo della vita (ossia dell’indice dei prezzi al consumo).

Nuclei con figli di età inferiore a un anno

A partire dal mese di gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell’importo dell’Assegno Unico per ciascun figlio di età inferiore all’anno di età.

Nuclei familiari numerosi (con tre o più figli)

Sempre con la stessa decorrenza (gennaio 2023) l’incremento dell’importo dell’Assegno Unico nella misura del 50% viene riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l’aumento riguarda solo i livelli di ISEE fino alla soglia dei 43.240 euro.

Nel caso di nuclei con almeno quattro figli, la maggiorazione mensile pari a 100 euro viene incrementata del 50% e, dunque, aumentata a 150 euro mensili.

Nuclei con figli disabili

La Legge di Bilancio 2023, nel rendere strutturale l’assetto delineato con il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
  • le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Modalità e termini di presentazione dell’ISEE

Come descritto nella circolare Inps n. 132/2022, a partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno per tutto il periodo 2023.

Questa semplificazione non riguarda, però, la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che dovrà invece essere presentata nel rispetto della scadenza annuale al fine di poter usufruire dell’importo completo.

Per maggiori informazioni, vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021.

Bonus Asilo Nido 2023: al via le domande

Bonus Asilo Nido 2023: al via le domande

Il Bonus consiste in un aiuto in denaro, che viene erogato sotto forma di rimborso delle spese sostenute, a favore dei genitori di figli nati, affidati o adottati fino a 3 anni di età.

Il Bonus Asilo Nido può essere utilizzato per pagare le rette di asili nido pubblici e privati autorizzati, o per forme di assistenza domiciliare, nel caso di bambini affetti da gravi patologie croniche i quali non possono frequentare l’asilo.

Per il 2023 è possibile presentare domanda all’Inps dal 28 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

La domanda per il bonus, può essere presentata dal genitore di minore nato/adottato/in affido temporaneo per uno dei seguenti eventi:

  • pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
  • utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per quanto riguarda i beneficiari, l’Inps ha recepito la direttiva 2011/98/UE che ne amplia la platea. Possono richiedere il bonus asilo nido:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • i “lavoratori altamente qualificati” titolari di Carta blu;
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei prevedono il diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • gli stranieri titolari di permesso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Il bonus asilo nido è inoltre, riconosciuto ai titolari di:

  • permesso di lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
  • permesso di lavoro stagionale almeno semestrale;
  • permesso di assistenza minori, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore;
  • permesso di protezione speciale concesso per il pericolo di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
  • permesso per casi speciali (situazioni accertate di violenza o di grave sfruttamento).

Nella domanda occorre indicare i mesi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023 (fino ad un massimo di 11) per i quali si richiede il beneficio. Gli importi variano in base all’ISEE.

Riportiamo di seguito le soglie per il Bonus Asilo Nido ISEE con le relative somme erogabili:

  • ISEE  fino a 25.000 euro – bonus totale annuo pari a 3.000 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 272,72 euro ciascuna;
  • ISEE da 25.001 a 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 2.500 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 227,27 euro ciascuna;
  • ISEE oltre 40.000 euro – bonus totale annuo pari a 1.500 euro, erogabile in massimo 11 mensilità dal valore di 136,37 euro ciascuna.

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante il pagamento delle rette e non può superare la spesa effettivamente sostenuta dall’utente. Il bonus asilo nido, non viene erogato per coprire i servizi integrativi alla scuola (es. ludoteche, spazi gioco, pre scuola, post scuola ecc.).

Le ricevute di pagamento delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura entro il 31 luglio 2024.

Ai fini del rimborso, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga) deve contenere tutte le seguenti informazioni:

  • denominazione e partita IVA dell’asilo nido;
  • nome, cognome e CF del minore;
  • mese di riferimento;
  • estremi di pagamento o quietanza di pagamento;
  • nome, cognome e CF del genitore che sostiene l’onere della retta (che deve coincidere con il richiedente il beneficio).

Ti ricordiamo che presso i nostri uffici potrai fare richiesta di presentazione dell’Isee, utile ai fini della domanda per il Bonus Asilo Nido.

Vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021.