Modello Isee 2023. Richiedilo al nostro CAF

Modello Isee 2023. Richiedilo al nostro CAF

La presentazione dell’ISEE è il bigliettino da visita per poter accedere a numerosi bonus ed agevolazioni legati alla condizione reddituale.

L’ ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indicatore necessario per valutare la situazione economica complessiva di un nucleo familiare. Da questa valutazione risulteranno i parametri entro i quali ci si potrà muovere per poter usufruire dei diversi bonus erogati dallo Stato e dai comuni di residenza.

Il modello ISEE va rinnovato ogni anno. L’ ISEE 2022 scade il 31/12/2022. Il rinnovo dello stesso può essere richiesto dal successivo 1 gennaio per avere poi una validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. Per richiedere la certificazione ISEE per l’anno 2023 basterà soltanto fornire all’intermediario fiscale l’intera documentazione relativa alla situazione economica facente riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.  

Non farti trovare impreparato, ma prepara già i documenti da portare all’intermediario.

Ecco cosa serve:

  • dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare,
  • dati del patrimonio mobiliare al 31/12/2021 (saldo e giacenza media dei conti correnti, fondi, titoli, valore delle polizie assicurative e patrimonio netto per i lavoratori autonomi)
  • dati del patrimonio immobiliare al 31/12/2021,
  • targhe autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni.

Per presentare l’aggiornamento dell’ISEE per l’anno 2023 si deve considerare che il tempo a disposizione è in relazione alla prestazione che si intende ricevere.

Il modello Isee è un documento essenziale, da presentare dai primi giorni di gennaio 2023, per continuare a beneficiare, rinnovare o richiedere diversi sussidi economici INPS, come:

  • il reddito di cittadinanza;
  • Carta acquisiti per i cittadini maggiori di 65 anni,
  • Assegno unico figli, che dovrà comprendere tutte le misure per i figli minori e sino a 21 anni di età,
  • Bonus acqua;
  • bonus energia e gas;
  • per le varie agevolazioni delle Regioni;
  • per le prestazioni agevolate dei Comuni,
  • mensa scolastica dei minori,
  • per ottenere la rateizzazione delle cartelle esattoriale dell’Agenzia di riscossione,
  • e tanti altri bonus!

Hai bisogno di una consulenza telefonica sull’Isee 2023?

Chiama subito al 0983-859021.

Oppure vieni a trovarci presso i nostri uffici di Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano.

Bonus 550 euro lavoratori part-time

Bonus 550 euro lavoratori part-time

I lavoratori impiegati in modalità di lavoro a tempo parziale “ciclico” possono presentare domanda telematica per ricevere l’indennità una tantum di 550 euro entro il 30 novembre.

Con la circolare n. 115/2022, l’INPS ha fornito le indicazioni operative del bonus 550 euro previsto dal decreto Aiuti.

Per ottenere il bonus il lavoratore deve essere stato titolare nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Il contratto di lavoro a part-time ciclico verticale (o multi-periodale) si articola su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno (significa che i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri giorni non lavorano affatto).

L’istituzione del Fondo per il sostegno di tali lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione/interruzione dal lavoro (con relativa, prolungata mancanza di retribuzione).

Possono richiedere il bonus 550 euro:

  • i titolari di contratto di lavoro nel 2021 a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Inoltre questi lavoratori non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né essere percettori di NASpI. Sulla questione la nuova circolare INPS precisa che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

I lavoratori per poter percepire il bonus 550 euro, inoltre non devono essere titolari di un trattamento pensionistico.

Si precisa che il bonus 550 euro è cumulabile con l’assegno di invalidità.

L’indennità può essere riconosciuta soltanto una volta a ciascun lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente dall’INPS che monitora anche il limite di spesa.

 

Come fare domanda?

I lavoratori interessati, per ottenere l’indennità una tantum (bonus 550 euro) dovranno presentare domanda per via telematica all’INPS, entro il 30 novembre 2022.
La domanda può essere presentata anche attraverso il Patronato 50&PiùEnasco che è a disposizione per tutte le informazioni e il supporto necessario.

Il Patronato è a disposizione per la presentazione della domanda. Contattaci allo 0983859021.

Bonus 200/350 euro per autonomi e professionisti

Bonus 200/350 euro per autonomi e professionisti

Sei un lavoratore autonomo: artigiano, commerciante, coltivatore diretto, imprenditore agricolo, pescatore, iscritto alla gestione separata o un professionista iscritto alle gestioni previdenziali INPS? Rivolgiti al nostro ufficio (tel. 0983-859021) entro il 30 novembre per effettuare la richiesta per ricevere un bonus fino a 350€.

È attiva fino al 30 novembre la procedura online per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS.

Possono presentare la domanda i soggetti:

  • iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto.

Per poter beneficiare del bonus pari a 200€, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000€ nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver beneficiato del bonus 200€ disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. Qualora i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000€ l’indennità sarà maggiorata di 150€, per un importo complessivo di 350€.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

  • essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022);
  • non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti.

Per maggiori informazioni e per effettuare la domanda rivolgersi al nostro Patronato in via Metaponto – Corigliano Rossano (CS) – tel. 0983859021.

Sospensione pensione per mancata presentazione modello RED

Sospensione pensione per mancata presentazione modello RED

L’Inps comunica la sospensione e revoca delle prestazioni assistenziali nei confronti dei beneficiari che non hanno effettuato la presentazione del modello RED, vale a dire non hanno comunicato i dati reddituali per gli anni 2018 e seguenti.

Vediamo nel dettaglio tutte le casistiche.

Prestazioni che richiedono la ricostituzione reddituale

Le prestazioni che richiedono la ricostituzione reddituale in caso di redditi non dichiarati
sono le seguenti:

  • pensione di inabilità;
  • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
  • pensione ai ciechi civili;
  • pensione ai sordi;
  • assegno sociale.

Tempistiche per inviare la ricostituzione reddituale

Le tempistiche per inviare la ricostituzione reddituale, sono le seguenti:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giornidall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale”;
  • trascorsi 60 giornidall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giornidalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

Assegni sociali

Per i titolari di assegni sociali o pensioni sociali con meno di 80 anni al 31 dicembre 2018 l’Inps invierà una nota a mezzo raccomandata A/R contenente l’invito a presentare la dichiarazione reddituale entro 60 giorni. Oltre questo termine l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2018 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

Per questa tipologia di pensioni l’Inps ha già operato piccole trattenute nei mesi di agosto e settembre. Ma con il mese di ottobre, il rischio è che vengano sospese del tutto. A tutti i pensionati interessati è stata infatti inviata una raccomandata che indica come scadenza ultima quella del 15 settembre 2022 per l’invio dei redditi da dichiarare.

In difetto l’Inps opererà la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito relativo all’anno 2019

Se per errore l’interessato non avesse presentato il RED pur essendovi obbligato, può presentare tardivamente il modello, o la richiesta di ricostituzione reddituale, entro i termini indicati dall’Inps nell’eventuale comunicazione di sollecito inviata, e comunque entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione, pena la revoca definitiva della prestazione.

Per qualsiasi questione di natura previdenziale, contatta il nostro Patronato allo 0983859021 per avere consulenza e assistenza gratuita.

Pensione: contributi a enti diversi

Pensione: contributi a enti diversi

Può capitare, nel corso della vita lavorativa, di essere stati iscritti a più gestioni o enti previdenziali. Cosa succede alla pensione in questi casi? 

Alcune forme di cumulo della contribuzione sono specifiche, esistono da tempo e riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps e ex Enpals, ecc.

Riportiamo le norme più recenti, che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni:

  • computo nella gestione separata;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi;
  • cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996;
  • cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo;
  • ricongiunzione.

Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato) e autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”.

Possono confluire nella gestione separata i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non si possono computare.

Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:

  • un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.

Questa facoltà non può essere scelta dai lavoratori cosiddetti «contributivi puri», ovvero privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo.

Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo. La pensione spettante, se di importo esiguo, non viene integrata al trattamento minimo.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato), autonomo, parasubordinato e libero professionale, al fine di conseguire un’unica pensione.

Con la totalizzazione vengono riuniti i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.

Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l’assicurato matura un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota può essere calcolato con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).

La pensione in totalizzazione, se di importo modesto e liquidata nel sistema contributivo, non viene integrata al trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta un’altra possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.

Prima si potevano cumulare solo i periodi posseduti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Dal 1° gennaio 2017, invece, si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.

Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In questi casi il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”.

Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31.12.1995 il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando, a tale data, i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse libero professionali.

I TFS/TFR dei dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, vengono corrisposti dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal compimento dell’età pensionabile (67 anni nel 2019/2022).

Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.

Possono essere cumulati i contributi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.

Le lavoratrici e i lavoratori che non possiedono nessun contributo al 31.12.1995 accedono ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.

Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.

Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni cumulate, escludendo quelli delle casse dei liberi professionisti. Le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo. La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.

Ricongiunzione della pensione:

si tratta dell’istituto che consente a chi ha posizioni assicurative aperte in gestioni previdenziali diverse (Casse dei liberi professionisti compresi e con la sola eccezione della Gestione Separata INPS) di trasferire tutti i contributi maturati all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione. Una volta unificati, i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero stati dal principio versati a quel fondo e danno quindi diritto alla pensione sulla base dei requisiti previsti da quella specifica gestione. 
Viene erogata su domanda diretta dell’interessato, che deve in particolare rivolgersi all’ente di previdenza presso cui desidera ricongiungere i contributi (e che, in seguito, gli corrisponderà l’assegno pensionistico) e può essere sia onerosa sia gratuita, a seconda di diverse variabili tra cui entità, tipologia e collocazione temporale dei contributi da trasferire da una gestione all’altra. 

La ricongiunzione può rivelarsi piuttosto vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, benché tendenzialmente onerosa. 
È bene valutare quando si trasferiscono periodi che hanno richiesto analoghe percentuali di contribuzione, così come nel caso di “trasferimenti” verso una gestione esclusiva o sostitutiva dell’A.G.O. di periodi antecedenti il 1993: in questo caso, infatti, il richiedente (specie se con uno stipendio piuttosto elevato al momento della cessazione del servizio) potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente.

Oppure può essere utile nel caso in cui si valuti la possibilità di andare in pensione prima (a prescindere dai costi oppure dalla misura della pensione stessa): si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più “favorevoli” nell’accesso al diritto alla pensione. 

In alcuni casi, infine, va considerato che la ricongiunzione onerosa potrebbe in realtà essere l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi.

Emblematico il caso di opzione donna, il cui requisito contributivo non può essere perfezionato tramite cumulo o totalizzazione (se non nel caso della totalizzazione in regime internazionale). Nel caso in cui alla lavoratrice servisse ricorrere a periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per soddisfare il requisito dei 35 anni, avrà come unica possibilità quella della ricongiunzione onerosa.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.

Quattordicesima pensionati 2022: a chi spetta e quanto?

Quattordicesima pensionati 2022: a chi spetta e quanto?

Dal 1° luglio l’Inps corrisponderà ai dipendenti e ai pensionati con almeno 64 anni di età che soddisfino precisi requisiti reddituali la cosiddetta “quattordicesima” ovvero quella somma aggiuntiva annuale prevista dalla Legge 127/2007.

Le pensioni sulle quali spetta la quattordicesima sono:

  • pensioni di anzianità
  • pensioni di vecchiaia
  • pensioni anticipate
  • pensioni di invalidità e di inabilità
  • pensioni ai superstiti.

I requisiti per ottenere la quattordicesima sono:

  • di tipo economico, in quanto la pensione deve rientrare in determinate soglie (fino a un reddito individuale annuo pari a 13.969,10 euro);
  • di età, in quanto la quattordicesima spetta solo ai pensionati che hanno compiuto e compiranno 64 anni.

L’Inps provvederà a corrispondere la quattordicesima insieme alla pensione di luglio a condizione che il pensionato abbia compiuto, entro il 31 luglio 2022, 64 anni di età. Chi, invece, compirà gli anni nel secondo semestre del 2022 riceverà l’assegno a dicembre.

L’accredito sarà automatico. Nel caso in cui per errore la quattordicesima non dovesse arrivare, magari a causa di un errore sulla presunzione di reddito dell’Inps, il soggetto dovrà provvedere all’invio dell’apposita richiesta all’ente previdenziale in maniera autonoma o rivolgendosi ad un Patronato.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.