La Calabria per i Giovani. Azione voucher sportivi

La Calabria per i Giovani. Azione voucher sportivi

Sei un giovane calabrese tra i 14 e i 24 anni? Ami lo sport e vuoi praticarlo gratuitamente? Allora il progetto “La Calabria per i Giovani – Azione Voucher Sportivi” è perfetto per te!

Cosa è?

E’ un’iniziativa della Regione Calabria, in collaborazione con Sport e Salute, che offre voucher fino a 500€ per lo svolgimento di attività sportive presso Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in Calabria.

Chi può partecipare?

Possono partecipare tutti i giovani tra i 14 e i 24 anni residenti in Calabria, con priorità per chi proviene da famiglie con difficoltà economiche.

Come funziona?

  • I voucher possono essere utilizzati per qualsiasi disciplina sportiva presso le ASD/SSD aderenti al progetto.
  • L’elenco delle ASD/SSD è disponibile sul sito web di Sport e Salute.
  • Le domande per i voucher possono essere presentate online sulla piattaforma https://bandi.sportesalute.eu dalle 12:00 del 6 maggio 2024 alle 16:00 del 5 giugno 2024.
  • Saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili.
  • In caso di domande insufficienti, la priorità sarà data a chi ha un ISEE più basso e, a parità di ISEE, a chi ha presentato la domanda prima.

Perché è importante?

Lo sport è fondamentale per la salute fisica e mentale, per l’integrazione sociale e per la crescita personale. Inoltre, praticare sport in gruppo aiuta a socializzare, a fare nuove amicizie e a divertirsi.

Non perdere questa occasione!

Per maggiori informazioni o per presentare la domanda, puoi contattare i nostri uffici di Corigliano Rossano:

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Servizi Enasco 50&Più: dichiarazione dei redditi (730)

Servizi Enasco 50&Più: dichiarazione dei redditi (730)

La stagione della dichiarazione dei redditi è alle porte e, come ogni anno, si avvicina il momento di compilare il temutissimo 730. Un’impresa che per molti può risultare complicata e stressante, soprattutto se si affacciano per la prima volta a questo genere di incombenza fiscale.

Ma non temete! Confcommercio Cosenza è al vostro fianco per semplificarvi la vita e aiutarvi a risparmiare.

Per i propri associati, familiari e dipendenti, Confcommercio Cosenza ha infatti attivato un pacchetto fiscale a condizioni davvero vantaggiose: solo 10€ per avere tutto il supporto necessario per una dichiarazione dei redditi serena e senza pensieri.

Cosa comprende il pacchetto?

  • Compilazione e invio del 730
  • Dichiarazione IMU
  • Assistenza per la predisposizione e l’invio del modello RED e Detrazioni
  • Calcolo ISEE

Il nostro team di esperti si occuperà di tutto, dalla raccolta dei dati alla compilazione del modello, garantendovi la massima precisione e professionalità. Inoltre, vi forniremo tutta l’assistenza necessaria per comprendere al meglio la vostra situazione fiscale e per sfruttare al massimo tutte le detrazioni e i crediti a cui avete diritto.

Perché scegliere Confcommercio Cosenza?

Competenza e professionalità: il nostro team è composto da esperti fiscali con una comprovata esperienza nel settore

  • Risparmio: il nostro pacchetto è offerto a un prezzo davvero vantaggioso, rispetto ai costi generalmente richiesti dai professionisti
  • Comodità: non dovrete preoccuparvi di nulla, ci occuperemo di tutto noi
  • Tranquillità: potrete dormire sonni tranquilli sapendo che la vostra dichiarazione dei redditi è in mani sicure

Il servizio di predisposizione e invio del 730 è già attivo. Contattateci subito per fissare un appuntamento e ricevere tutte le informazioni necessarie.

Confcommercio Cosenza: al fianco delle imprese e dei cittadini per semplificare la loro quotidianità.

Per informazioni potete contattare i nostri uffici Enasco 50 & più:

Corigliano Rossano, Via Metaponto

E-mail: enasco@confcommercio.cs.it

Tel. e Fax: 0983 859021

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Assegno Inclusione: come verificare l’esito della domanda

Assegno Inclusione: come verificare l’esito della domanda

L’ADI è una misura di sostegno economico e di integrazione sociale e professionale condizionata all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Se stai aspettando l’esito della tua domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI), è importante essere informati su come verificare il suo status e cosa fare in caso di esito positivo o negativo. In questo articolo, ti guideremo attraverso il processo per assicurarti di ricevere tutte le informazioni necessarie.

L’ADI è una misura di sostegno economico e di integrazione sociale e professionale, e per ottenere questo beneficio, è fondamentale aderire al Patto di Attivazione Digitale (PAD) e superare tutti i controlli relativi ai requisiti previsti.

Una volta presentata la domanda, l’INPS comunicherà l’esito. Se la domanda viene accettata, l’importo sarà accreditato sulla Carta di Inclusione. Altrimenti, se la domanda viene respinta, ci sono opzioni di riesame o ricorso giudiziario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito.

È importante tenere presente che alcune domande potrebbero richiedere un supplemento istruttorio se la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presenta omissioni o difformità. In questi casi, è possibile correggere la DSU o fornire documenti giustificativi entro un certo periodo di tempo.

Inoltre, se ci sono discrepanze tra i dati della DSU e quelli dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), la domanda potrebbe essere sospesa per ulteriori verifiche. Dopo il processo di verifica, l’operatore potrà confermare la discordanza o annullare la sospensione, a seconda dei risultati.

Infine, è importante notare che a partire da marzo 2024, coloro che non hanno ancora presentato una domanda per l’Assegno Unico Universale (AUU) dovrebbero farlo. La domanda per l’ADI non sostituisce quella per l’AUU.

Per assistenza e supporto nella presentazione della domanda, puoi rivolgerti al Patronato 50&PiùEnasco, che offre consulenza e assistenza per compilare la DSU e l’ISEE necessario per ADI e AUU. Assicurati di essere informato su tutti i passaggi e di seguire attentamente le istruzioni per massimizzare le tue possibilità di successo nell’ottenere l’ADI.

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APE Sociale. Chiarimenti INPS

APE Sociale. Chiarimenti INPS

Con la Circolare n. 35/2024, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (L. n.213/2023, art. 1, co. 136-137) riguardanti l’Ape sociale (art. 1, co. 179-186, l. n. 232/2016).

In particolare, l’Istituto ha illustrato la proroga dell’Ape sociale per il 2024, l’innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso e l’incumulabilità con i redditi di lavoro e ha chiarito che restano invariati i requisiti contributivi e le altre condizioni per l’accesso al beneficio.

Innalzamento del requisito anagrafico

Al riguardo, le disposizioni in materia di Ape sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni elencate nella l. n. 232/2016, lett. da a) a d), art. 1, c. 179, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

Restano fermi i 30 anni di contribuzione per i caregiver, gli invalidi civili e i disoccupati di lunga durata ed i 36 anni contributivi per le attività gravose che, tuttavia, hanno visto l’eliminazione del requisito dei 32 anni per gli operai edili ed i ceramisti e delle 23 professioni di cui all’all.n.3 di cui alla l. n. 234/2021 (come, ad esempio, i professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate, i tecnici della salute, gli addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate e i servizi personali ed assimilati). Pertanto, l’elenco dei lavoratori gravosi rimane quello dell’all. C l. 232/2016 come modificato dalla l. 205/2017.

Resta altresì ferma la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni per le lavoratrici madri.

Pertanto, per le domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio presentate dal 1° gennaio 2024, è necessario accertare tra i requisiti, che i soggetti siano in possesso, al momento della domanda o comunque entro il 31 dicembre 2024, di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

Inoltre, le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio in anni precedenti ma che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio, ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali, e che ripresentano domanda nel corso dell’anno 2024.

Si precisa altresì che i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso al beneficio anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).

Incumulabilità con i redditi di lavoro

In base alle nuove disposizioni, il titolare dell’Ape sociale, il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia -67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026-.

Agli stessi fini, per il raggiungimento del limite dei € 5.000,00 di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva il reddito annuo percepito nel periodo di godimento dell’Ape sociale, compreso, pertanto, quello relativo ai mesi dell’anno precedenti alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, i beneficiari dell’Ape sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Per coloro, invece, che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso in anni precedenti, continua ad essere in vigore il regime di incumulabilità che prevede che l’indennità sia compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Termini di verifica e decorrenza

I soggetti interessati all’Ape sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

Diversamente, le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
  • 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
  • 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Tale beneficio, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Inoltre, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

Infine, si precisa che i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda dell’Ape sociale.

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Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Pensioni di reversibilità: in quali casi il ricalcolo d’ufficio

Attraverso una circolare diffusa a dicembre 2023, l’Istituto ha recepito il principio sancito dalla Corte Costituzionale in tema di cumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi percepiti dai superstiti.

Inps procederà alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici che rientrano nella casistica esaminata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2022. Si tratta delle pensioni di reversibilità che sono state ridotte in misura superiore rispetto ai redditi percepiti dal superstite. A seguito del ricalcolo, gli arretrati rilevati saranno liquidati nei limiti della prescrizione quinquennale.

Come si è espressa la Corte Costituzionale

La Consulta ha stabilito che il combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’art. 1, L. n.335/1995, e della correlata Tabella F. violano il principio di ragionevolezza. Non prevedono infatti il divieto a procedere alla decurtazione effettiva della pensione in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi.

È stata quindi rilevata la necessità di prevedere un tetto alla riduzione delle pensioni di reversibilità che rientrano in questa fattispecie, introducendo il limite della “concorrenza dei redditi”.

Come sarà effettuata la ricostituzione

Risalendo alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, l’INPS calcolerà le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Pensione di reversibilità e redditi percepiti: in che misura sono cumulabili

Sono previste quattro casistiche, in base all’ammontare degli importi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali:

  • Se il reddito è inferiore o pari a tre volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a quattro volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario;
  • Se il reddito è superiore a cinque volte il tratta- mento minimo Inps, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.

Non concorrono alla formazione di reddito i seguenti importi:

  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • il reddito prodotto dalla casa in cui si vive;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • la stessa pensione ai superstiti.

Si ricorda, infine, che il divieto di cumulare oltre un certo limite reddito e pensione di reversibilità non viene applicato se i titolari del trattamento sono figli (minori, studenti o inabili), da soli o in concorso con il coniuge.

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Assegno Unico: al via a marzo le domande

Assegno Unico: al via a marzo le domande

A partire da marzo, per beneficiare di questa prestazione, dovranno presentare richiesta sia i nuclei familiari che in precedenza ricevevano l’accredito dell’Assegno Unico Universale per figli a carico (AUU) sulla carta RdC, che le famiglie a cui il Reddito di Cittadinanza è stato sospeso nel 2023.

Cosa cambia nel passaggio dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione?

Fino al 31 dicembre 2023 l’ammontare del Reddito di Cittadinanza era integrato da un’ulteriore quota, se veniva riconosciuto all’intestatario del primo anche il diritto a ricevere l’AUU.

Il RdC è stato abrogato dal 1° gennaio 2024. A decorrere dal- la stessa data è stato introdotto l’’Assegno di Inclusione (ADI). ADI e Assegno Unico sono invece due prestazioni distinte, a cui corrispondono due diverse domande e procedure.

Perciò. il semplice inoltro della domanda relativa all’Assegno d’Inclusione, anche se accolta, non implica in automatico il contestuale riconoscimento del diritto a ricevere l’AUU.

L’Assegno Unico viene erogato anche a gennaio e febbraio?

Nei primi due mesi del 2024 la prestazione viene corrisposta in misura piena, in quanto non costituisce più un’integrazione del Reddito di Cittadinanza. Fino a febbraio, quindi, l’importo dell’Assegno Unico sarà maggiore, e verrà determinato in relazione all’ISEE 2023.

Per lo stesso periodo la prestazione verrà erogata anche alle famiglie in cui sono presenti figli in fascia 18-21 anni, e a cui il Reddito di Cittadinanza era stato sospeso durante il 2023, qualora non avessero presentato domanda per l’Assegno Unico.

A partire da marzo, sia queste ultime che gli ex titolari di RdC dovranno presentare una nuova domanda per l’AUU. Condizione indispensabile per evitare la decurtazione al minimo dell’Assegno Unico, è il rinnovo, dal 1° gennaio 2024, del modello ISEE.

Entro quando presentare la domanda per l’Assegno e l’ISEE aggiornato?

Il termine ultimo è fissato al 30 giugno. Attenendosi a questa scadenza si ha diritto anche a ricevere gli arretrati maturati da marzo.

Cos’è l’Assegno di inclusione?

È una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata all’adesione a un percorso persona- lizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. La misura è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 del d. l. n. 48/2023.

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Chi può richiedere l’Assegno di Inclusione?

  • Cittadini italiani
  • cittadini europei o loro familiari
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per
  • soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Non devono:

  • essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), nei 10 anni precedenti alla richiesta.

La famiglia dovrà possedere:

  • ISEE non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di Cittadinanza) e valore di reddito familiare inferiore 6mila euro annui maggiora- to sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
  • con possesso di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc ., o barche;
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.

Nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si attesta su 7.560 euro annui.

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