Bonus asilo nido: novità 2026

Bonus asilo nido: novità 2026

L’Inps recepisce le modifiche relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e integra, modificandole, le istruzioni fornite in precedenza chiarendo l’ambito di applicazione del contributo, introducendo inoltre importanti novità a partire dal 1° gennaio circa il Bonus asilo nido 2026.

Cosa cambia nel 2026?

La principale novità riguarda l’interpretazione autentica dell’ambito applicativo del Bonus asilo nido. Il contributo, precedentemente limitato agli asili nido pubblici e privati autorizzati, si estende ora a tutti i servizi educativi per l’infanzia previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65.

Rientrano nel perimetro dei beneficiari le famiglie che frequentano:

  • nidi e micronidi (per bambini dai 3 ai 36 mesi);
  • sezioni primavera (dai 24 ai 36 mesi);
  • servizi integrativi. Tra questi ultimi, risultano ammissibili gli spazi gioco (dai 12 ai 36 mesi, massimo 5 ore giornaliere senza mensa) e i servizi educativi in contesto domiciliare (dai 3 ai 36 mesi con numero ridotto di bambini).

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola o post-scuola).

Bonus asilo nido 2026: come funziona

Dal 1° gennaio 2026 si introduce un meccanismo di automatismo per il rinnovo del beneficio. Le domande accolte produrranno effetti non solo per l’anno di presentazione, ma anche per quelli successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni del bambino.

Negli anni successivi al primo i richiedenti dovranno semplicemente accedere al servizio telematico per prenotare le risorse del nuovo anno. Per il contributo asilo nido sarà necessario indicare le mensilità richieste (massimo 11) e allegare documentazione del pagamento di almeno una retta. Nel caso di asili pubblici con pagamento posticipato basterà fornire attestazione di iscrizione o inserimento in graduatoria.

Per il supporto domiciliare, invece, occorrerà presentare annualmente l’attestazione pediatrica che dichiari l’impossibilità di frequenza per grave patologia cronica. L’Inps ha disposto che le strutture territoriali procedano alla definizione delle istruttorie in corso per il 2025 e al riesame in autotutela delle domande precedentemente respinte sulla base delle vecchie disposizioni.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, e per supporto e assistenza nell’inoltro della domanda, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

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ADI: contributo straordinario in caso di sospensione

ADI: contributo straordinario in caso di sospensione

L’Inps, con il messaggio 2458 dell’8 agosto 2025, aveva confermato il pagamento del contributo straordinario aggiuntivo all’Assegno di Inclusione (ADI), destinato ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi. Il bonus “ponte” ADI è stato introdotto dalla legge n.113/2025 di conversione del Decreto Crisi Industriali n.92-2025.

Contributo straordinario ai beneficiari di ADI: finalità

I nuclei familiari che avevano beneficiato dell’Assegno di Inclusione (ADI) da gennaio 2024, si sono trovati, nel mese di luglio 2025, di fronte ad una situazione particolare, ovvero la fine del primo ciclo delle diciotto mensilità previste dal programma. Questo avrebbe comportato un mese “scoperto” – luglio appunto – prima di poter accedere al rinnovo previsto dal sistema di welfare. Per evitare questo vuoto nel sostegno economico, il Governo ha deciso di intervenire con un contributo straordinario una tantum, pensato per accompagnare le famiglie nel passaggio verso il secondo ciclo di ADI.

Il contributo straordinario mira a evitare che i beneficiari restino scoperti un mese intero, poiché molti di loro contano proprio sull’ADI come unica fonte di entrata. Il contributo mira a garantire stabilità e dignità economica, in attesa della ripresa del sostegno ordinario. Il bonus, che raggiunge un massimo di 500 euro per nucleo familiare, è stato erogato in un’unica soluzione (una tantum).

Relativamente alle domande di rinnovo che sono state presentate nel mese di luglio 2025 con esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti sono stati disposti a partire dal 14 agosto 2025.

A questo proposito si ricorda che la domanda di rinnovo deve passare attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa). Se la composizione del nucleo familiare non ha subito modifiche, non è necessario sottoscrivere un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD); qualora invece siano cambiati i componenti del nucleo, sarà necessario sottoscrivere un nuovo PAD.

ADI: come vengono erogati i pagamenti

Per le domande di rinnovo presentate successivamente, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025.

L’Inps ricorda inoltre che l’ultima Legge di Bilancio ha introdotto alcune modifiche prevedendo per l’ADI, dal 1° gennaio 2025, soglie più elevate dell’ISEE e del reddito familiare.

Nello specifico, il nuovo tetto massimo ISEE è 10.140 euro, mentre quello relativo al reddito familiare è salito a 6.500 euro.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2025, è stata prevista l’attribuzione d’ufficio del coefficiente della scala di equivalenza legato al carico di cura in presenza dei requisiti richiesti.

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Congedo parentale, tre mesi pagati all’80%: le novità della Legge di Bilancio 2025

Congedo parentale, tre mesi pagati all’80%: le novità della Legge di Bilancio 2025

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro finalizzata a consentire a lavoratrici e lavoratori di occuparsi dei propri figli e soddisfare i loro bisogni emotivi e relazionali nei primi anni di vita.

La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio. L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione Separata).

I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

Congedo parentale: cosa cambia

Il nuovo quadro delle indennità si articola come segue:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento (Legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2024 e 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito sotto la soglia prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Le novità 2025

Come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

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Assegno sociale: cos’è e come farne richiesta

Assegno sociale: cos’è e come farne richiesta

L’Assegno sociale, che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, è destinato:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

La prestazione non è:

  • reversibile ai familiari superstiti;
  • esportabile;
  • cedibile;
  • sequestrabile;
  • pignorabile.

Assegno sociale: requisiti

Per ottenere l’assegno tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

Qual è l’importo dell’assegno?

L’importo dell’assegno per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità. Il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro se non coniugato, elevato a 14.005,94 euro se è coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera (538,69 euro per 13 mensilità):

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro).

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno (7.002,97 euro) e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno (14.005,94 euro).

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF. Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.

In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l’Assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all’estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano.

Se la sospensione si protrae per più di un anno, la prestazione è revocata.

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Incentivo INPS per il Posticipo del Pensionamento: Istruzioni Operative 2025

Incentivo INPS per il Posticipo del Pensionamento: Istruzioni Operative 2025

L’INPS, con la circolare n. 102/2025, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dall’articolo 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025. La misura consente ai lavoratori dipendenti di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a proprio carico, in cambio di una somma equivalente corrisposta direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

Destinatari e requisiti

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti che:

  • risultino iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive della stessa alla data di rinuncia;
  • maturino i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile (Quota 103 – art. 14.1, DL 4/2019) oppure alla pensione anticipata ex art. 24, co. 10, DL 201/2011, entro il 31 dicembre 2025;
  • non siano titolari di pensione diretta, salvo l’assegno ordinario di invalidità;
  • non abbiano ancora perfezionato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Decorrenza e modalità di esercizio della facoltà

La rinuncia può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa e ha effetto:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la prima decorrenza utile della pensione;
  • dalla prima decorrenza utile della pensione, in caso di domanda presentata in anticipo.

La rinuncia vale per tutti i rapporti di lavoro dipendente, attivi o futuri. In caso di cambio datore di lavoro, l’incentivo si trasferisce automaticamente, previa comunicazione INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Misura dell’incentivo e impatto previdenziale

L’incentivo consiste nell’esonero totale dalla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, importo che viene riconosciuto direttamente in busta paga. Le somme percepite non sono imponibili ai fini contributivi.

Sul piano pensionistico:

  • la quota contributiva non versata non alimenta il montante individuale per il calcolo della pensione contributiva;
  • l’incentivo non incide sulle quote calcolate con il metodo retributivo.

Compatibilità e cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro, ma non può essere applicato se già operano abbattimenti sulla quota IVS del lavoratore. Non è classificabile come incentivo all’assunzione e non richiede il possesso del DURC.

Procedura di richiesta

Il lavoratore deve comunicare all’INPS la volontà di aderire all’incentivo. L’Istituto, entro 30 giorni, verifica i requisiti e notifica l’esito della domanda sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Adempimenti a carico del datore

I datori di lavoro devono indicare i dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 102/2025.

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