Il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai dipendenti una documentazione informativa specifica almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini di scelta. Per i neoassunti non di prima occupazione, l’azienda deve raccogliere un’autodichiarazione sulle scelte effettuate nei precedenti rapporti di lavoro.
I dipendenti già assunti che non abbiano mai espresso una preferenza sulla destinazione del TFR devono comunicare la propria scelta entro il 31 dicembre 2026. In assenza di comunicazione, dal 1° gennaio 2027 il TFR confluirà automaticamente nel fondo collettivo aziendale. Le aziende devono attivarsi per rilevare, tra i dipendenti in forza, chi si trova ancora in questa situazione e sollecitare la comunicazione nei tempi utili.
Con la Delibera 19 giugno 2026, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha pubblicato le istruzioni per l’applicazione del nuovo meccanismo di adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato di “prima assunzione” e dei lavoratori dipendenti del settore privato “non di prima assunzione” che, successivamente al 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro. Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, ovvero assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti, l’adesione alla previdenza complementare è automatica e decorre dalla data di prima assunzione.
In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In tal caso la verifica deve essere effettuata alla data di assunzione.
A differenza di quanto avveniva con il silenzio-assenso, i contributi derivanti da adesione automatica non sono più investiti nel comparto garantito ma nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale residuo prima dell’età pensionabile. Si tratta di un sistema evoluto in cui l’investimento è personalizzato sul ciclo di vita (life-cycling) e i lavoratori più giovani vengono associati a linee con un potenziale di rendimento più dinamico (azionario), che diventeranno progressivamente più prudenti man mano che ci si avvicina al pensionamento.
I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazioni dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito all’adeguamento degli statuti prima di iniziare con i versamenti.
Rispetto alla previgente normativa, gli effetti conseguenti all’adesione automatica sono più ampi in quanto è prevista non solo la devoluzione al fondo dell’intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei sessanta giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione.
L’attribuzione al lavoratore della facoltà di rinuncia conferma il principio di volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare. Essendo la rinuncia un atto unilaterale, il lavoratore è tenuto a comunicare la propria volontà al datore di lavoro entro sessanta giorni dalla data di assunzione.
L’esercizio di tale facoltà mette il lavoratore nella condizione di poter scegliere tra due diverse opzioni: effettuare un’adesione esplicita ad una diversa forma pensionistica complementare di proprio gradimento o optare per il mantenimento del TFR in azienda secondo il regime previsto all’art. 2120 del Codice Civile, fermo restando il versamento al Fondo Tesoreria INPS ove previsto.
Al fine di rendere conoscibile il meccanismo di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell’assunzione, un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
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