Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021, è stato pubblicato il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.
Di seguito, si illustrano le misure contenute nel citato provvedimento, la cui entrata in vigore decorre dal 12 novembre 2021.
Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità (art. 1)
Superbonus 110% – Modifica della disciplina sul visto conformità
Il decreto c.d. “Rilancio” (decreto legge n. 34 del 2020) ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, in caso di interventi che danno diritto al c.d. Superbonus 110% (trattasi della detrazione, in misura pari al 110%, per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in caso di specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici). Il visto di conformità che deve essere apposto è il c.d. visto leggero (art. 35 del D.Lgs. 241 del 1997). Tale tipologia di visto implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.
L’articolo in esame (al comma 1, lettera a), n. 1) estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità succitato anche all’ipotesi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità, tuttavia, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Superbonus 110% – Modifica della disciplina sull’asseverazione
Ai fini della fruizione del Superbonus 110%, il contribuente deve anche ottenere l’asseverazione, ad opera di un tecnico abilitato, ossia la certificazione della conformità degli interventi eseguiti in base alla normativa.
Con l’articolo in esame (al comma 1. lett. a), n. 2), è stabilito che, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si debba far riferimento, oltre ai prezzari individuati dal D.M. agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 gg., decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Interventi edilizi diversi dal Superbonus 110% – Introduzione del visto di conformità e dell’asseverazione
Infine, l’articolo in esame (comma 1, lett. b)) prevede che, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi, di cui al comma 2 dell’art. 121 del decreto c.d. Rilancio, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%:
- il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
- i tecnici abilitati debbono asseverare la congruità delle spese sostenute.
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (art. 2)
Come noto, gli artt. 121 e 122 del decreto c.d. Rilancio prevedono, in alternativa, all’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali in materia edilizia o dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall’art. 121). Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.
Con l’articolo in esame, mediante aggiunta dell’art. 122-bis nel decreto c.d. Rilancio, viene previsto che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima (nel caso di cessione dei crediti, si ricorda che quest’ultimi possono essere ceduti più volte), e delle opzioni, inviate ai sensi dei succitati articoli 121 e 122, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Se all’esito del controllo non risultano profili di rischio ovvero sono decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Se all’esito del controllo risultano profili di rischio, la comunicazione dovrà considerarsi non effettuata e l’esito del controllo dovrà essere comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. In tale ipotesi, inoltre, l’amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo, nei termini di legge, di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non effettuata.
I profili di rischio, che l’Agenzia potrà utilizzare, saranno individuati utilizzando dei criteri riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Le banche e gli atri istituti finanziari (elencati nell’art. 3 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, avente ad oggetto l’attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), inoltre, non possono procedere all’acquisizione dei crediti, risultanti dalle operazioni di cui agli art. 121 e 122 del decreto Rilancio, ove ricorrano i presupposti previsti per la segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 e 42 del medesimo decreto legislativo).
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate (art. 3)
Con l’articolo in esame, viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli artt. 1 e 2 del presente decreto (opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per lavori edilizi e cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19), nonché alle
agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per lo svolgimento delle attività di controllo, utilizzi i poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA.
In specie, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate può procedere con un atto di recupero, emanato in base all’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con l’atto di recupero, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (fatto salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente di riferimento), sono irrogate anche le sanzioni, previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse, e sono applicati gli interessi.
La competenza dell’attività di accertamento spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Ove il domicilio fiscale non sia determinabile, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia, da individuarsi con provvedimento direttoriale.
Sulle eventuali controversie relative all’atto di recupero, la competenza spetta al giudice tributario.