“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: piccola proroga ma “occorre fare di più”

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: piccola proroga ma “occorre fare di più”

Approvato al Senato un emendamento al dl fisco che sposta la scadenza dei pagamenti dal 30 novembre al 9 dicembre. Trenta giorni in più per pagare le cartelle sospese.

Le commissioni Finanze e Lavoro del Senato hanno approvato l’emendamento del governo al dl fisco che prevede la proroga dei pagamenti delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” al 9 dicembre (di fatto entro il 14 dicembre grazie ai consueti cinque giorni di tolleranza). La norma contenuta attualmente nel decreto prevedeva che fosse considerato “tempestivo” il mancato pagamento se il saldo veniva effettuato “entro il 30 novembre”.

Le commissioni Finanze hanno inoltre approvato un emendamento che stabilisce l’estensione da 150 giorni a 180 del termine di pagamento delle cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Nel periodo vengono inoltre sospese tutte le attività della riscossione e non decorreranno neppure gli interessi moratori. Via libera anche a un allungamento di trenta giorni (da 150 a 180) dei tempi per saldare le cartelle sospese durante l’emergenza Covid che l’Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare ai contribuenti nel settembre scorso.

Infine ci sarà più tempo, fino al 16 gennaio 2022, anche per pagare gli avvisi bonari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 che avrebbero dovuto essere fatti entro il 16 settembre 2020 o, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020 ma la cui riscossione è stata sospesa per la pandemia.

Il commento di Confcommercio

“La breve proroga, dal 30 novembre al 9 dicembre 2021, delle procedure di definizione agevolata, ‘Rottamazione-ter’ e ‘Saldo e Stralcio’, approvata a tempo scaduto dalla Commissione Finanze del Senato, in sede di conversione in legge del decreto “Fisco-Lavoro”, non basta di certo ed occorre fare molto di più”. È il commento di Confcommercio, che sottolinea inoltre che “il versamento in unica soluzione di tutte le rate non versate in un lasso temporale eccessivamente breve non tiene affatto conto della perdurante crisi di liquidità che stanno ancora affrontando imprese e cittadini”. La Confederazione ritiene pertanto “indispensabile un differimento più incisivo che preveda, in alternativa al versamento in unica soluzione, la concessione di una ampia rateizzazione delle somme non versate. Ci aspettiamo che Governo e Parlamento intervengano in tal senso in sede di approvazione della legge di bilancio”.

Il turismo organizzato protesta: “sparita la proroga della cig Covid, settore allo stremo”

“Siamo allibiti per la sostanziale scomparsa della proroga Cig Covid a beneficio dei settori più colpiti dalla pandemia dal decreto Fisco-Lavoro”. Lo dicono in una nota congiunta Fto (Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio), Aidit Federturismo Confindustria, Astoi Confindustria Viaggi, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro. ”Un eventuale problema di coperture finanziarie per la modifica tanto attesa dalle aziende del nostro comparto non giustifica l’insipienza e l’insensibilità della politica nei confronti del segmento dell’economia italiana più flagellato dalla pandemia, dopo ben venti mesi di blocco pressoché totale”, aggiungono le sigle.

”Evidenziamo con forza che si sta avallando con colpevole negligenza lo smantellamento di un settore cruciale come il turismo organizzato. Sorprende che il G20 di ottobre abbia riconosciuto questo come il comparto più gravemente ridimensionato dall’emergenza sanitaria, che il presidente del Consiglio Draghi abbia ripetuto più volte il concetto e che il ministro dell’Economia Franco lo abbia ribadito in audizione sul Ddl Bilancio, ma che poi il governo non faccia assolutamente nulla per traghettare il turismo oltre la pandemia. Ormai le risorse si sono completamente esaurite – concludono le Associazioni – e molti imprenditori sono allo stremo delle forze”.

Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021, è stato pubblicato il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Di seguito, si illustrano le misure contenute nel citato provvedimento, la cui entrata in vigore decorre dal 12 novembre 2021.

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità (art. 1)

Superbonus 110% – Modifica della disciplina sul visto conformità

Il decreto c.d. “Rilancio” (decreto legge n. 34 del 2020) ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, in caso di interventi che danno diritto al c.d. Superbonus 110% (trattasi della detrazione, in misura pari al 110%, per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in caso di specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici). Il visto di conformità che deve essere apposto è il c.d. visto leggero (art. 35 del D.Lgs. 241 del 1997). Tale tipologia di visto implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.

L’articolo in esame (al comma 1, lettera a), n. 1) estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità succitato anche all’ipotesi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità, tuttavia, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Superbonus 110% – Modifica della disciplina sull’asseverazione

Ai fini della fruizione del Superbonus 110%, il contribuente deve anche ottenere l’asseverazione, ad opera di un tecnico abilitato, ossia la certificazione della conformità degli interventi eseguiti in base alla normativa.

Con l’articolo in esame (al comma 1. lett. a), n. 2), è stabilito che, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si debba far riferimento, oltre ai prezzari individuati dal D.M. agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 gg., decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Interventi edilizi diversi dal Superbonus 110% – Introduzione del visto di conformità e dell’asseverazione

Infine, l’articolo in esame (comma 1, lett. b)) prevede che, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi, di cui al comma 2 dell’art. 121 del decreto c.d. Rilancio, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%:

  1. il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
  2. i tecnici abilitati debbono asseverare la congruità delle spese sostenute.

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (art. 2)

Come noto, gli artt. 121 e 122 del decreto c.d. Rilancio prevedono, in alternativa, all’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali in materia edilizia o dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall’art. 121). Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.

Con l’articolo in esame, mediante aggiunta dell’art. 122-bis nel decreto c.d. Rilancio, viene previsto che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima (nel caso di cessione dei crediti, si ricorda che quest’ultimi possono essere ceduti più volte), e delle opzioni, inviate ai sensi dei succitati articoli 121 e 122, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

Se all’esito del controllo non risultano profili di rischio ovvero sono decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Se all’esito del controllo risultano profili di rischio, la comunicazione dovrà considerarsi non effettuata e l’esito del controllo dovrà essere comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. In tale ipotesi, inoltre, l’amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo, nei termini di legge, di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non effettuata.

I profili di rischio, che l’Agenzia potrà utilizzare, saranno individuati utilizzando dei criteri riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Le banche e gli atri istituti finanziari (elencati nell’art. 3 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, avente ad oggetto l’attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), inoltre, non possono procedere all’acquisizione dei crediti, risultanti dalle operazioni di cui agli art. 121 e 122 del decreto Rilancio, ove ricorrano i presupposti previsti per la segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 e 42 del medesimo decreto legislativo).

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate (art. 3)

Con l’articolo in esame, viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli artt. 1 e 2 del presente decreto (opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per lavori edilizi e cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19), nonché alle

agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per lo svolgimento delle attività di controllo, utilizzi i poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA.

In specie, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate può procedere con un atto di recupero, emanato in base all’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con l’atto di recupero, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (fatto salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente di riferimento), sono irrogate anche le sanzioni, previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse, e sono applicati gli interessi.

La competenza dell’attività di accertamento spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Ove il domicilio fiscale non sia determinabile, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia, da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Sulle eventuali controversie relative all’atto di recupero, la competenza spetta al giudice tributario.

Aggiornamento. Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Aggiornamento. Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021 sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui al decreto “Sostegni-bis”.

La citata disposizione, si ricorda, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Secondo le indicazioni del citato Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili e la rende nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Con provvedimento del 10 novembre 2021, è stato disposto che la suddetta percentuale è pari al 100 per cento in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

Pertanto, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito d’imposta richiesto (30% delle spese comunicate), senza alcuna defalcazione.

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10 novembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Al riguardo sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Ambito soggettivo

Il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo. Considerati la ratio generale dell’intervento e il generico riferimento alle “imprese”, la circolare precisa che, ai fini dell’individuazione delle attività ammesse al contributo, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Inoltre, in assenza di un’espressa esclusione normativa, sono ammessi al contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Nessuna limitazione anche per la data di inizio dell’attività, rientrando, nel credito d’imposta tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

Ambito oggettivo

I soggetti interessati rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio a condizione che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019.

In caso di esercizio di attività “mista”, ovvero sia attività teatrali e spettacoli dal vivo che altre attività, viene precisato che, ai fini della verifica della riduzione del fatturato, occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività “teatrali e spettacoli dal vivo”.

Infine, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di applicazione del beneficio, viene chiarito che la sussistenza della riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

Costi ammissibili

La circolare n. 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta da imputare secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • costi per il personale;
  • costi di ospitalità;
  • costi di produzione;
  • costi di gestione spazi;
  • costi di pubblicità e promozione;
  • formazione;
  • investimenti ammortizzabili;
  • costi generali;
  • estero
  • circo e spettacolo viaggiante.

Determinazione dell’agevolazione

Come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento delle spese, sostenute nel 2020, assumendo in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata.

Pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d’imposta in esame va inclusa l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Rilevanza del credito di imposta

Per espressa previsione normativa il beneficio in esame:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Utilizzo

Per effetto della recente modifica normativa intervenuta con il decreto legge n. 146 del 2021 (c.d. decreto “Fiscale”), il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e non anche, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Al riguardo, viene chiarito che il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso e può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 (in quanto per espressa previsione normativa non è applicabile l’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, viene precisato che l’eventuale ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.

Una descrizione più dettagliata dei costi ammissibili è disponibile nella nostra Area Riservata.

Precompilata Iva. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Precompilata Iva. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con il comunicato stampa dell’8 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate informa che sul Portale Fatture e corrispettivi sono disponibili, nell’apposita sezione “Liquidazioni periodiche Iva”, le comunicazioni precompilate della liquidazione periodica Iva del terzo trimestre 2021.

Pertanto, potranno visualizzarle tutti gli operatori Iva che hanno utilizzato e validato i registri Iva precompilati relativi al terzo trimestre 2021 e messi a disposizione dall’Agenzia nelle scorse settimane.

Nel comunicato viene precisato che nella Comunicazione sono caricati, oltre ai dati provenienti dai registri stessi, anche quelli dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e i dati delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione Iva potrà essere modificata, integrata ed inviata.

Si ricorda che il pagamento potrà avvenire direttamente mediante addebito sul conto corrente oppure scaricando il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia.

Inoltre, il pagamento sarà ancora più semplice se la Comunicazione è inviata entro il termine di versamento dell’Iva dovuta (per il terzo trimestre entro il 16 novembre) e quindi, prima del termine ordinario (per il terzo trimestre il 30 novembre): nella sezione dedicata ai pagamenti saranno infatti, già preimpostati sia il codice del tributo sia l’importo da pagare, senza necessità di alcun calcolo.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si apre così la fase due dell’operazione Precompilata Iva partita lo scorso 13 settembre con la messa a disposizione delle prime bozze dei registri Iva.

Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la Comunicazione Iva precompilata per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta dall’Agenzia.

Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 novembre 2021, ha prorogato a fine anno il termine, scaduto il 30 settembre, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle Fatture Elettroniche e dei loro duplicati informativi.

Lo scorso 30 settembre è, infatti, scaduto il termine per l’adesione al predetto servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, terminando, di fatto, il periodo transitorio durante il quale gli operatori e i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica. In assenza di adesione espressa, è possibile consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.

Ora, con il provvedimento in oggetto, viene disposta la riapertura dei termini, al fine di venire incontro alle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali circa l’indisponibilità delle fatture pregresse e considerati gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, anche legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia.

Pertanto, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

Da ultimo, viene segnalato che le fatture elettroniche sono consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.