Bando Filiera Agroalimentare

Bando Filiera Agroalimentare

A partire dal 9 febbraio 2023 e fino al 31 ottobre 2023, si potranno costituire Partenariati o reti di imprese con almeno tre soggetti nella provincia di Cosenza per favorire la cooperazione tra operatori e favorire lo sviluppo di filiere multisettoriali agroalimentari.

Obiettivo prioritario è incentivare la cooperazione tra operatori per lo sviluppo di filiere agroalimentari dei prodotti a forte riconoscibilità territoriale, mediante il cofinanziamento di semplici progetti/piani di azione aventi le caratteristiche e le finalità descritte dal bando.

La misura finanzia progetti presentati da partenariati o reti di imprese.

Il progetto presentato dovrà essere completo di:

  • crono-programma e l’elenco delle attività supportato dal piano dei costi dettagliato per ciascun partner
  • tutte le azioni messe in atto finalizzate a dimostrare come gli operatori del partenariato o della rete cooperino per promuovere e/o vendere i prodotti tipici locali in occasione di eventi

Inoltre i partecipanti al bando si assumono l’impegno a:

  • realizzare almeno una iniziativa di promozione a raggio locale legata ai prodotti locali
  • realizzare i contenuti/servizi informativi, anche attraverso canali digitali, orientati al consumatore finale volti a promuovere le caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità, di qualità e del valore identitario del prodotto
  • formalizzare di almeno un rapporto commerciale di durata minima di un anno tra due o più operatori del partenariato o tra un operatore del partenariato ed un soggetto terzo. Le attività minime da realizzare devono essere pienamente realizzate, e le spese sostenute devono entro il termine di rendicontazione.

I voucher avranno un importo quantificabile in 5.000,00 euro per ogni soggetto partecipante al partenariato o rete di imprese, fino ad un massimo di 30.000,00 euro a progetto.

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

Spese ammissibili:

  • consulenza per la stesura del progetto (fino ad una spesa massima di € 1.000,00)
  • spese per la registrazione del Partenariato o della rete (fino ad una spesa massima di € 1.500,00)
  • spese di viaggio e costi per il trasporto dei prodotti in occasione degli eventi promozionali
  • spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento, spese sostenute per gli spazi o dei locali o degli stand compreso l’eventuale costo del loro montaggio e smontaggio.
  • costi delle materie prime utilizzate negli eventi promozionali (fino ad un massimo di spesa ammessa pari a € 2.000,00 a evento). Tali costi devono essere fatturati tra soggetti del partenariato (ad esempio le materie prime messe a disposizione dal produttore per l’evento vanno fatturate al ristoratore che le prepara e le somministra il quale le rendiconterà sul progetto) oppure fatturati dal soggetto appartenente alla rete rete stessa
  • costi di produzione e diffusione del materiale divulgativo, materiale pubblicitario, per la creazione dei nuovi packaging, per la rete internet, App per smartphone ed altra attrezzatura informatica etc.
  • spese di formazione su tutte le innovazioni apportate ai processi interni delle aziende per adeguarsi alle attività previste dal progetto (ad esempio formazione sulle normative vigenti per una corretta etichettatura dei prodotti, per la tracciabilità, sulle diverse certificazioni di filiera)
  • spese per l’ottenimento di certificazioni di prodotto, di filiere, per il deposito di marchi o di brevetti, purché funzionali e finalizzate alle attività previste dal progetto
  • acquisto di piccola strumentazione o attrezzatura necessaria al miglioramento/adeguamento del processo produttivo funzionali alle attività previste dal progetto

La presentazione delle domande avverrà per invio telematico e le stesse verranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Per ulteriori dettagli sulle spese ammissibili e per assistenza nella presentazione delle domande, contatta i nostri uffici.

Regione Calabria. Avviso Energia rinnovabile microimprese

Regione Calabria. Avviso Energia rinnovabile microimprese

La Regione Calabria intende supportare con apposito bando i processi di rafforzamento delle microimprese che intendono realizzare interventi mirati all’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata ad “autoconsumo” delle unità operative in cui si svolge l’attività produttiva, quale misura di contrasto all’aumento dei costi dell’energia derivanti dalla crisi internazionale in corso.

Possono partecipare le Microimprese di tutti i settori con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Sono finanziabili proposte, di importo minimo euro 5 mila e massimo euro 25 mila, mirate all’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, secondo un progetto definito con un fornitore di beni e servizi selezionato tra quelli inseriti nell’apposito Elenco dei fornitori

Le spese ammissibili sono le seguenti:

Forniture e posa in opera di impianto fotovoltaico comprensivo di moduli, inverter, strutture di sostegno, manodopera e di quant’altro per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte;

Forniture e posa in opera di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaico comprensivo di manodopera e di quant’altro per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte;

Spese tecniche (per progettazione, direzione lavori, ecc.) e costi di allaccio alla rete.

Gli aiuti sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale nella misura del 80% della spesa ritenuta ammissibile.

Le domande devono essere inviate utilizzando tassativamente la piattaforma informatica di Fincalabra, a partire dalle ore 10.00 del giorno 6 febbraio 2023 e fino alle ore 18.00 del giorno 03 marzo 2023.

Per maggiori informazioni e assistenza nella presentazione della domanda puoi contattare i nostri uffici: Cosenza, 098477181 e Corigliano Rossano, 0983859021

Obbligo pubblicazione contributi pubblici delle imprese

Obbligo pubblicazione contributi pubblici delle imprese

La Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce, infatti che di regola, entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente.

Qualora sprovvisti di sito internet le imprese possono avere a disposizione il nostro sito per adempiere alla pubblicazione ai termini di legge. Confcommercio Cosenza svolge questo servizio gratuitamente per i propri associati.

I soggetti iscritti nel Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali esercenti attività di impresa, società cooperative) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Tale obbligo non sussiste per contributi di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila euro).

L’inosservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 125 e 125 bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

PROROGA REGIME SANZIONATORIO – Il decreto Milleproroghe ha prorogato i termini per le sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sui contributi pubblici, che devono essere pubblicati sul proprio sito o in mancanza di questo, sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.

Contributi 2020

Le sanzioni scattano dal 1 luglio 2022

Contributi 2021

Vanno pubblicati entro il 30 giugno 2022 e le sanzioni scattano dal 1 gennaio 2023

Contributi riconosciuti nel 2022

Vanno pubblicati entro il 30 giugno 2023.

Per informazioni o richiedere la pubblicazione sul nostro sito è possibile contattare i nostri uffici: Tel: 0984.77181 – email: servizi@confcommercio.cs.it

Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per richiedere gli aiuti destinati ad alcuni settori in difficoltà previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 22 novembre si aprono le domande.

Sono pronti i modelli e le istruzioni per richiedere contributi a fondo perduto destinati dal decreto “Sostegni bis” per ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dal 22 novembre 2022, fino al 6 dicembre 2022 sarà possibile inviare le domande dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Gli aiuti sono riservati alle imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Possono richiedere l’agevolazione le attività con i seguenti codici Ateco: 2007: 56.10, 56.30, 93.11.2, 56.21, 96.09.05.

Per l’agevolazione sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2022, che saranno ripartiti secondo le modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022. Il 70% delle risorse finanziarie verrà diviso in egual misura tra tutti i beneficiari, il 20% andrà alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Che cos’è

Il decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021) ha previsto un contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà. Il bonus può essere richiesto dalle imprese che operano in alcuni settori in difficoltà per colpa della crisi economica. I soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo sono stati decisi nel D.M. del 30 dicembre 2021 dal Ministero dello Sviluppo economico insieme a quello dell’Economia e delle finanze, così come modificato dal D.M. MISE-MEF 19 agosto 2022 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 ottobre 2022).

Con il Provvedimento del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 22 novembre 2022 fino al 6 dicembre 2022, dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

A chi spetta

Le imprese che possono beneficiare del contributo devono esercitare come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici Ateco 2007:

  • 56.10 – ristoranti e attività di ristorazione mobile;
  • 56.30 – bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 56.21 – catering per eventi;
  • 96.09.05 – organizzazione di feste e cerimonie;
  • 93.11.2 – gestione di piscine.

Le imprese in possesso dei codici Ateco ammissibili all’agevolazione devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • risultare regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle imprese;
  • avere sede legale o operativa sul territorio italiano;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro imprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Devono inoltre aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Invece, per le imprese costituite nel 2020 la riduzione del 40% si calcola prendendo l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 e paragonandolo all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.

Di seguito la tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO RICAVI/COMPENSI REGIME PUNTAMENTI
Redditi persone fisiche Ricavi Contabilità ordinaria RS1 16
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi   RE2, col. 2
Ricavi/Compensi Regime L. 190/2014 da LM22 a LM27, col. 3
Ricavi/Compensi Regime D.L. n.98/2011 LM2
Redditi società di persone Ricavi Contabilità ordinaria RS1 16
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi   RE2
Redditi società di capitali Ricavi   RS107, col. 2
Redditi Enti non commerciali ed equiparati Ricavi Contabilità ordinaria RS1 11
Contabilità semplificata RG2, col. 7
Regime forfettario art. 145 TUIR RG4, col. 2
Contabilità pubblica RC1
Compensi   RE2

Fonte: Agenzia delle Entrate

Come richiedere il contributo

Le richieste dovranno essere inoltrate, esclusivamente per via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”. L’istanza può essere trasmessa dal beneficiario o da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Il richiedente potrà inoltre conferire una specifica delega per la sola trasmissione telematica della domanda ad un intermediario.

Presentata la domanda, l’Agenzia rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico, disponibile nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”. Nei casi in cui l’istanza è trasmessa da un intermediario, sarà inviata, al richiedente che lo ha delegato, una comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) con l’informazione che è stata trasmessa.

Successivamente alla ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziate, l’emissione del contributo verrà comunicata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributi a fondo perduto – Consultazione esito”.

In caso di errori nella compilazione sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedente. È anche possibile presentare una rinuncia alla domanda, da intendersi come rinuncia totale del contributo. Anche in questo caso può essere presentata da un intermediario.

Autocertificazione antimafia

Nel caso in cui dovesse essere riconosciuto un contributo superiore a 150mila euro, nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate sarà comunicato solo l’importo spettante. Per l’erogazione il richiedente dovrà trasmettere all’Agenzia, anche mediante un intermediario, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica, o la dichiarazione che certifica l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sempre sul sito dell’Agenzia e dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Come sono ripartiti i fondi

Le risorse messe a disposizione sono pari a 40 milioni di euro e saranno ripartite in questo modo:

  • il 70% è diviso in parti uguali tra tutti i beneficiari;
  • il 20% è ripartito tra le imprese beneficiarie che nel 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 400mila euro;
  • il restante 10% va alle imprese con un ammontare di ricavi superiore a 1 milione di euro.

L’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto del regime “de minimis” e nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà tra il 2022 e il 2024.

L’ammontare del contributo sarà quindi pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato nell’istanza.

Erogazione e controlli

A seconda del contenuto dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’ammontare del contributo, che sarà erogato con accredito sul conto corrente bancario o postale.

Prima di effettuare l’accredito l’Agenzia effettuerà dei controlli con i dati presenti in Anagrafe tributaria. In caso di anomalie o incoerenze l’istanza verrà scartata. Sarà anche verificato che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente, attraverso un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.

Per maggiori informazioni può contattare i nostri uffici!

Al via i contributi per guide e accompagnatori turistici

Al via i contributi per guide e accompagnatori turistici

Da oggi 18 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione del contributo destinato alle guide turistiche e accompagnatori turistici.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, la comunicazione che riporta:

  • Il link da cui alla piattaforma dedicata alla presentazione delle domande;
  • l’indirizzo mail assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.ital quale potranno essere inviate richieste di assistenza;
  • il testo del Manuale beneficiario per la presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo.

Ricordiamo che le risorse stanziate per la misura in analisi sono pari a 2 milioni di euro, l’Avviso pubblico indica, all’articolo 2, i beneficiari del contributo, che sono soggetti non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021 ricadenti in una delle seguenti categorie:

  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;
  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72;
  • le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici ATECO e ATECOFIN di cui sopra.

Si precisa inoltre, al comma 2 dello stesso articolo, che i soggetti di cui sopra, alla data del 27/10/2022, devono:

  • avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia;
  • essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate dai codici sopra indicati;
  • essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare all’istanza;
  • essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
  • essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di imposta;
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  • non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime de minimis dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici.

Contributo Ristorazione D.L. “Attuazione PNRR”

Contributo Ristorazione D.L. “Attuazione PNRR”

Per poter accedere ai fondi – pari a 10 milioni di euro – stanziati dall’art. 1, commi 17-bis e ss. del D.L. c.d. “Attuazione PNRR”, le imprese della ristorazione, entro il 21 novembre p.v. dovranno presentare, in via telematica, una dichiarazione attestante l’ammontare degli aiuti di Stato ricevuti in regime “de minimis” la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

A stabilirlo è il Provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 406608/2022, emanato in conformità con quanto stabilito dal Decreto del MISE, di concerto con il MiTur e il MEF, del 29 aprile 2022, che aveva statuito le prime disposizioni attuative della misura.

Trattasi in particolare di un contributo aggiuntivo che sarà erogato alle sole aziende già ammesse al beneficio “wedding horeca” di cui all’art. 1-ter, comma 1, del D.L. c.d. “Sostegni bis” (news Fipe) e che svolgano, in via prevalente una delle attività con i seguenti codici ATECO:

  • 10 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”
  • 21 “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”;
  • 30 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”.

I fondi disponibili saranno così ripartiti:

  • il 70% sarà ugualmente distribuito tra tutte le imprese beneficiarie;
  • il 20% sarà attribuito, in via aggiuntiva, alle sole aziende con ricavi superiori a 100.000 euro (nel periodo d’imposta 2019);
  • il restante 10% sarà erogato, in via ulteriormente aggiuntiva, alle imprese con ricavi superiori a 300.000 euro (sempre in riferimento al periodo d’imposta 2019).

Il contributo – una volta terminati con esito positivo i controlli con i dati presenti in anagrafe tributaria – sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale già indicato dal richiedente nell’istanza di accesso per la misura di sostegno “wedding horeca” prima citata. È bene specificare che qualora sia stato superato il massimale triennale del Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013) con gli altri aiuti già ottenuti – pari a 200.000 euro per i Pubblici Esercizi – l’accredito non potrà essere eseguito.