Obbligo trasparenza erogazioni pubbliche

Obbligo trasparenza erogazioni pubbliche

AGGIORNAMENTO: Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Prot. n. 233822, con il quale viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti e contributi pubblici.

La Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce, infatti che di regola, entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente.

I soggetti iscritti nel Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali esercenti attività di impresa, società cooperative) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Tale obbligo non sussiste per contributi di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila euro).

L’inosservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 125 e 125 bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Qualora sprovvisti di sito internet i nostri Associati possono avere a disposizione il nostro sito per adempiere alla pubblicazione ai termini di legge.

Per informazioni o richiedere la pubblicazione sul nostro sito è possibile contattare i nostri uffici: Tel: 0984.77181 – email: servizi@confcommercio.cs.it

Credito d’imposta per riqualificazione strutture ricettive

Credito d’imposta per riqualificazione strutture ricettive

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso pubblico recante le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma on-line per la concessione del credito d’imposta per le strutture ricettive (articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, come modificato all’articolo 79 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104).

L’Avviso riguarda le strutture ricettive esistenti alla data del 1 gennaio 2012. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e di risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • incremento dell’efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato in questa pagina il giorno 9 giugno 2022.

La concessione dei crediti d’imposta, sempre tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande, verrà operata dal Ministero del Turismo entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande – indicativamente dal 13 giugno 2022 in poi.

Le imprese autorizzate potranno fruire del credito, esclusivamente in compensazione, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale il credito è concesso e in quelli successivi, fino ad esaurimento.

Contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e simili

Contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e simili

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il Provvedimento del Direttore del 18 maggio 2022, n. 71638, con il quale vengono definiti le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione di un contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Rifinanziato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, istituito con la finalità di erogare contributi a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night club e simili che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2022) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria.

Beneficiari

Il contributo è riconosciuto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 27 gennaio 2022, la cui attività prevalente, risultante dal modello AA7/AA9, è individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza dovrà essere predisposta mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere trasmessa a partire dal 6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022. In tale periodo sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, tenendo conto che l’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La richiesta di contributo può essere trasmessa direttamente dal soggetto richiedente o tramite un intermediario provvisto di delega di consultazione del Cassetto fiscale.

Calcolo ed erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto verrà ripartito in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, rapportando i 20 milioni disponibili all’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti beneficiari, con un tetto massimo di contributo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Le comunicazioni dell’Agenzia sull’importo del contributo riconosciuto e sull’avvenuto mandato di pagamento o sullo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi che lo hanno determinato, saranno disponibili nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 maggio 2022, ha approvato le modalità per la presentazione dell’istanza relativa al contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Si tratta del contributo per le imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata e definita (es. ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività sia individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  1. 56.29.10 “Mense”
  2. 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Inoltre, quale requisito per accedere al beneficio è prevista, nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 15% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.

Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza; devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva sopra indicati.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza va presentata nel periodo tra il 6 e il 20 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop Telematico).

L’invio potrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione full del portale “Fatture e Corrispettivi” (delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”) o ancora appositamente delegato per la presentazione dell’istanza al contributo per la ristorazione collettiva. In caso di domande con dati errati è possibile sostituire l’istanza con una nuova domanda entro il termine del 20 giugno 2022; entro la stessa data può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Dopo il 20 giugno ed effettuati i dovuti controlli, l’Agenzia comunicherà l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento o lo scarto dell’Istanza con i relativi motivi.

Le imprese che avranno diritto eventualmente a un importo superiore a 150.000 euro dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia via PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022 utilizzando l’apposito modello che sarà pubblicato.

L’Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e provvede all’erogazione mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

Sport in Calabria 2. Al via le domande

Sport in Calabria 2. Al via le domande

La Regione Calabria ha pubblicato il bando per sostenere il settore sportivo e in particolare le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti dell’emergenza COVID19, a seguito della sospensione dell’attività economica, attraverso un sostegno alla liquidità.

I soggetti che possono presentare la domanda per ottenere il contributo sono le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, costituite e operanti in Calabria, che alla data del 30 aprile 2022 risultino iscritte per l’anno 2022 al Registro Nazionale CONI oppure al Registro Nazionale CIP.

L’aiuto viene erogato nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum distinguendo tra associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) amatoriali e agonistiche secondo la seguente tabella:

  • ASD e SSD di carattere agonisti: Euro 1.500,00
  • ASD e SSD di carattere amatoriale: Euro 1.000,00

Le domande dovranno essere compilate direttamente sulla piattaforma informatica secondo le istruzioni fornite e le procedure descritte nella manualistica d’uso dedicata, che sarà pubblicata sul portale istituzionale Calabria Europa.

Lo sportello per l’inserimento delle domande sarà attivo dalle ore 10:00 di giorno 23/05/2022 fino alle ore 18:00 di giorno 26/05/2022; per l’inoltro definitivo della domanda lo sportello sarà attivo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 del 27/05/2022.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici.

Contributo a fondo perduto per le imprese del commercio al dettaglio

Contributo a fondo perduto per le imprese del commercio al dettaglio

Pubblicato sul portale del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) il decreto direttoriale del 25 marzo 2022, con il quale si stabiliscono i termini di presentazione delle istanze e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a valere sul Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, istituito presso il MISE, dall’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L’agevolazione ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifici interventi di sostegno in favore dei soggetti maggiormente danneggiati.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.

Beneficiari e soggetti esclusi

Sono beneficiari del contributo a fondo perduto le imprese che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Agevolazioni concedibili, massimali di aiuto e cumulabilità

L’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 20194 una delle seguenti percentuali, differenziate per fascia di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019:

  • sessanta per cento per le imprese con ricavi non superiori a quattrocentomila euro;
  • cinquanta per cento per le imprese con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  • quaranta per cento per le imprese con ricavi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Il contributo è erogato a valere sulla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Domande di concessione e fruizione dei benefici

Per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare istanza al MISE, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero. E sarà consentito presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica potrà essere effettuata dal rappresentante legale dell’impresa richiedente tramite la Carta nazionale dei servizi (cd. CNS). Il rappresentante legale, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza.