Green pass operativo. Regole e funzionamento

Green pass operativo. Regole e funzionamento

È entrato in vigore, il Decreto “Riaperture” che disciplina il sistema delle certificazioni verdi Covid-19 digitali e interoperabili a livello europeo (cd. Digital green certificate – DGC).

I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti condizioni: vaccinazione anti Covid-19, guarigione dalla medesima malattia, effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo.

Dal 1 luglio prossimo i certificati saranno validi come Eu digital Covid certificate (cd green pass europeo) e agevoleranno l’esercizio del diritto di circolazione da e per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Come si ottiene e come funziona

Il green pass si ottiene dopo la vaccinazione, un test negativo o la guarigione da Covid-19. Quando è disponibile, si riceve un messaggio via sms o via email ai contatti comunicati al momento del vaccino, del test o del rilascio del certificato di guarigione, contenente un codice di autenticazione (authcode) e brevi istruzioni.

La certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dal sito web dedicato, gestito da Sogei e interconnesso con la piattaforma europea, al quale è possibile accedere tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con la tessera sanitaria (o con il documento di identità se non sei iscritti al Ssn), in combinazione con il codice ricevuto via email o sms. Ma sarà disponibile anche nel Fascicolo sanitario elettronico e tramite l’App “Immuni”.

La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali, da mostrare agli operatori autorizzati al controllo si deve mostrare soltanto il QR Code nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, oppure nella versione cartacea.

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.

La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, esclusivamente tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy. In caso non si disponesse di strumenti digitali, si può recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista. Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate da Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 – EU digital covid certificate.

La validità del certificato sarà di nove mesi dalla seconda dose della vaccinazione oppure di sei mesi dalla guarigione e 48 ore dal test negativo. Se però nel frattempo ci si ammala, il green pass sarà revocato.

Dettagli per il rilascio e le risposte alle Faq sono sul sito dedicato, già operativo, anche se tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

Per ogni informazione è possibile anche contattare il numero verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Ulteriori elementi di approfondimento sono disponibili nella nostra Area Riservata.

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

Differimento termini decadenziali cassa integrazione Covid

L’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, nel riprendere le modifiche introdotte dalla legge di conversione del dl sostegni (Legge 69/2021),  si è soffermata sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica e ha fornito le relative istruzioni operative.

Si ricorda, infatti, che la Legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

L’ Istituto ha chiarito che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno tutte le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.

Ne deriva che possono beneficiare dello slittamento dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 disponibile nella nostra Area Riservata.

Webinar. Aumentare l’engagement: strategie e trucchi

Webinar. Aumentare l’engagement: strategie e trucchi

Nuovo seminario online di Confcommercio sulle migliori strategie social per incrementare l’interesse degli utenti. 

Terzo appuntamento per il webinar dedicato alla formazione digitale e agli aggiornamenti professionali sui grandi cambiamenti della comunicazione e dell’informazione.

L’appuntamento è per martedì 22 giugno, dalle 14 alle 15.30, e si parlerà di “Social media marketing: strategie e trucchi per aumentare l’engagement”, in particolare dei canali Facebook e Twitter.

Interverranno: Sergio De Luca, direttore Comunicazione e Immagine di Confcommercio; Pierpaolo Longo, digital marketing manager; Andrea Postiglione, adv specialist di Wengage, agenzia specializzata nella comunicazione integrata per il lancio e la valorizzazione di brand, prodotti e servizi.

Per le iscrizioni: https://attendee.gotowebinar.com/register/4113937520213200655

CONAI: variazione del contributo ambientale per la procedura semplificata

CONAI: variazione del contributo ambientale per la procedura semplificata

Il Conai ha proceduto alla revisione del contributo forfetario per l’anno 2021 della procedura semplificata, per le importazioni di imballaggi pieni, da calcolarsi sul fatturato dell’anno precedente, relativamente all’importo annuo da dichiarare al Conai in un’ unica soluzione.

Tale revisione consegue alla diminuzione del contributo ambientale ordinario per gli imballaggi in carta che passerà a partire dal 1° luglio 2021 da 55,00 a 25,00 euro/t.

Si riporta di seguito una tabella che contiene le variazioni intervenute per ciascuna fascia.

Fatturato anno precedente Cac forfetario ATTUALE
(espresso in euro)
Cac forfetario AGGIORNATO
(espresso in euro)
Fino a 200.000 euro Esenzione totale Esenzione totale
Oltre 200.000-fino a 500.000 284 280
Oltre 500.000-fino a 1000.000 567 559
Oltre 1.000.000-fino a 1.500.000 851 839
Oltre 1.500.000-fino a 2.000.000 1.134 1.118

Le aziende che hanno già presentato la dichiarazione con la procedura in oggetto per l’anno 2021 con i precedenti valori dei contributi per fascia, riceveranno una nuova notifica dal Conai che emetterà nei confronti delle stesse le fatture con gli importi aggiornati.

Chiarimenti esenzioni Imu 2020 e 2021

Chiarimenti esenzioni Imu 2020 e 2021

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad un quesito, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle esenzioni Imu previste, per gli anni 2020 e 2021, dai decreti emergenziali da COVID-19 (art. 177 del Decreto “Rilancio”; art. 78 del Decreto “Agosto”; art. 9-ter del Decreto “Ristori”).

Il quesito riguarda la corrispondenza tra proprietario e gestore dell’attività esercitata nell’immobile quale condizione posta dalle suddette disposizioni per fruire delle esenzioni Imu. In particolare, viene richiesto se il requisito risulta soddisfatto anche nel caso in cui le attività economiche siano gestite da società di persone i cui soci persone fisiche, risultano essere proprietari degli immobili in cui vengono svolte le medesime attività.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 177 del Decreto “Rilancio” ha previsto l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu, per l’anno 2020, per gli immobili d/2 e per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, bed and breakfast, residence e campeggi “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate”.

Successivamente, l’art. 78 del decreto “Agosto” ha esteso l’esenzione alla seconda rata Imu, oltre che per i soggetti sopra menzionati, anche per gli immobili d/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per quelli destinati a discoteche, sale da ballo e night club. Anche in questo caso il beneficio si applica “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate”.

Tanto premesso, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che, nella fattispecie analizzata, la condizione della coincidenza tra soggetto passivo d’imposta e gestore dell’attività può considerarsi soddisfatta in quanto le società di persone sono prive di personalità giuridica e dotate di un’autonomia patrimoniale imperfetta tali da comportare per i soci la responsabilità illimitata e solidale rispetto alle obbligazioni assunte dalla società.

In dette società la gestione spetta ai soci secondo la disciplina del Codice civile sul potere di amministrazione. Ad esempio, mentre nelle società in nome collettivo la gestione dell’amministrazione viene affidata indistintamente e illimitatamente ai soci, in quelle in accomandita semplice è una prerogativa dei soci accomandatari (con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’immobile destinato all’esercizio dell’attività appartenga a un socio accomandante, l’Imu sarà dovuta secondo le regole ordinarie).

Inoltre, nel quesito vengono posti chiarimenti con riguardo alla disposizione di cui all’art. 6 sexies del decreto “Sostegni” – introdotta in sede di conversione in legge del decreto – che esenta dal versamento della prima rata IMU 2021, i soggetti che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D. L. n. 41 del 2021).

Al riguardo, viene precisato che tale esenzione si applica anche ai terreni agricoli e i fabbricati rurali a condizione che siano in possesso dei requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto e che si tratti dell’immobile in cui il soggetto passivo esercita l’attività di cui sia anche gestore.

Da ultimo, viene chiarito che l’art.78 bis del DL n. 104 del 2020 (decreto “Agosto”) che permette in materia di Imu ai soci di società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, di applicare e conservare i diritti e le agevolazioni stabilite dalla normativa vigente, ha una portata generale e dunque, si applica indipendentemente dal quadro normativo emergenziale.

Fonte Confcommercio