L’iniziativa verrà sospesa il 30 giugno, cancellata l’operazione prevista per il secondo semestre dell’anno.
Dopo aver “spaccato” la maggioranza (nell’aprile scorso su una mozione presentata da Fratelli d’Italia in Senato che ne chiedeva la sospensione Forza Italia, Lega e Iv si erano astenuti), il cashback (vedi l’approfondimento realizzato da Confcommercio) continua ad agitare le acque del governo Draghi. Nonostante la forte opposizione del M5S, l’operazione sarà infatti sospesa , con il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il ‘superpremio’ da 1.500 euro ai maggiori utilizzatori. Verrà quindi cancellata l’operazione prevista per il secondo semestre dell’anno.
Confcommercio: “occasione per riflettere sulle criticità e per puntare sull’abbattimento di costi e commissioni sugli strumenti di moneta elettronica”
“Adesso occorre che si apra una riflessione approfondita sulle criticità fin qui segnalate, a partire dalle considerazioni della Banca centrale europea sulla necessità di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili fino alle considerazioni circa i possibili effetti sperequativi tra i redditi e l’effettivo impulso ai consumi”. Questo il commento di Confcommercio, che ribadisce che “l’impulso alla diffusione della moneta elettronica andrebbe anzitutto perseguito abbattendo costi e commissioni a carico di consumatori ed esercenti, in particolare per la fascia dei micropagamenti”.
Algieri, Confcommercio Cosenza: “la riconferma di Anna Gallo è il giusto riconoscimento al grande lavoro svolto in questi cinque anni alla guida del gruppo che rappresenta le imprenditrici del nostro territorio”
Anna Gallo imprenditrice da più generazioni nel settore immobiliare è stata rieletta alla guida del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Cosenza.
La rielezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea delle imprenditrici associate a Confcommercio Cosenza alla presenza del Presidente dell’Associazione Klaus Algieri e del Direttore, Maria Santagada.
“La rielezione di Anna Gallo è il giusto riconoscimento al grande lavoro svolto in questi cinque anni alla guida del gruppo che rappresenta le imprenditrici del nostro territorio – ha dichiarato il Presidente Klaus Algieri – tante le iniziative attivate a sostegno dell’imprenditoria femminile e sono certo che il lavoro proseguirà nei prossimi anni con altrettanti risultati”.
“Ringrazio l’Assemblea e il Presidente Algieri per avermi ridato fiducia – ha sottolineato la neoeletta Presidente Gallo. Il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Cosenza in questi anni ha intrapreso un percorso che ha portato molti frutti tra cui l’apertura della Sala delle Donne presso il Complesso Monumentale di San Domenico a Cosenza e il progetto Formate per l’Impresa, attraverso il quale abbiamo formato tante imprenditrici della nostra provincia”. L’Assemblea ha poi eletto anche le consigliere che affiancheranno la Gallo nel prossimo quinquennio: Antonella Tarsitano eletta anche vicepresidente, Giovanna Oliverio, Enrica Sprovieri, Maria Vittoria Campesi, Ida Monteforte e Angela Cosentino.
Con Messaggio n. 2418 del 25.6.2021, l’Inps ha segnalato il differimento di alcune scadenze di pagamento, nelle more del completamento dell’iter di attuazione di normative inerenti alla sospensione dei versamenti di cui risultano destinatari gli iscritti alle gestioni e le aziende di seguito richiamate:
gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
gestione lavoratori agricoli autonomi;
gestione separata;
aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo.
Pertanto, a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fino a nuova comunicazione, sono differiti i seguenti termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:
somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione 2021 dovuta dai lavoratori autonomi e professionisti destinatari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposto dalla Legge di bilancio 20201 (L. n. 178/2020, art. 1, c. 20);
somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata;
somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021;
contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per le filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, destinatarie dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disciplinato dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, art. 70). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
contributi previdenziali, dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, artt. 16 e 16-bis).
L’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito all’assegno temporaneo e alla presentazione delle domande d’accesso a tale misura.
Beneficiari
Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Requisiti
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.
Misura dell’assegno temporaneo
L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.
Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo
Livelli di ISEE
Importo mensile per ciascun figlio *
Nuclei fino a due figli minori
Nuclei con almeno tre figli minori
Fino a € 7.000,00
€ 167,50
€ 217,80
Da € 39.900,01 a € 50.000,00
€ 30,00
€ 40,00
Da € 50.000,01
€ 0,00
€ 0,00
* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50
Presentazione delle domande
La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:
portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
istituti di patronato.
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1° luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.
Compatibilità dell’assegno temporaneo
L’assegno risulta compatibile con:
il reddito di cittadinanza;
la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).
Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.
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