Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

L’Inps ha confermato la ripresa delle erogazioni riguardanti il sussidio di accompagnamento alla pensione pensato per coloro che hanno chiuso il proprio negozio in età avanzata e che non possiedono ancora i requisiti utili per poter accedere alla pensione. Le novità sono riportate all’interno del messaggio numero 2054/2021, con il quale si conferma la ripresa dei pagamenti grazie ai nuovi fondi stanziati con l’ultima manovra.

La legge di bilancio 2019 aveva rifinanziato l’indennizzo per la chiusura definitiva di un’attività commerciale, per coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 62 anni di età (se uomini) e 57 anni per le donne, con almeno 5 anni contribuzione Inps.

A causa però della mancanza dei fondi, le domande presentate dopo il 30 novembre 2019, erano state bloccate. Finalmente, ora i titolari che hanno presentato domanda di indennizzo riceveranno l’accoglimento della domanda ed i relativi pagamenti, a seguito della legge di bilancio 2021.

L’anno 2021 purtroppo si presenta difficile e sono molte le partite IVA che hanno deciso di chiudere l’attività commerciale. Ma non tutti sanno che per alcune categorie è possibile ottenere un indennizzo di 516 euro al mese fino alla pensione di vecchiaia.

Analizziamo come ottenere un indennizzo di 516 euro al mese nel 2021 se si è in crisi con l’attività.

DESTINATARI / REQUISITI

L’indennizzo Inps è una tantum, per coloro che hanno chiuso in maniera definitiva le attività commerciali, dal 1° gennaio 2019 sino all’esaurimento delle risorse. Il bonus è riconosciuto:

  • agli agenti ed ai rappresentati del commercio;
  • agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;(gestori di bar e ristoranti)
  • ai titolari ed ai coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche; (ambulanti)
  • ai titolari ed ai collaboratori di attività commerciale al minuto in sede fissa,

che al momento della cessazione dell’attività, sono iscritti come titolari o collaboratori, per almeno 5 anni alla gestione previdenziale dell’Inps dei lavoratori autonomi.

Al momento della presentazione della domanda il commerciante deve avere:

  • un’età pari a 62 anni per gli uomini;
  • un’età di 57 anni per le donne;
  • aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio;
  • aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza.

L’indennizzo per i commercianti spetta dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della domanda telematica all’Inps. Spettano 516,00 euro al mese per tredici mensilità, sino al raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia.

CONDIZIONI

Per poter ottenere l’indennizzo l’assicurato deve:

  • cessare definitivamente l’attività commerciale;
  • riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
    Se l’attività commerciale è stata avviata con la legge di riforma (D.Lgs 114/1998) devono comunicare al Comune la cessazione dell’attività con l’apposito mod. COM 1.

Inoltre il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione:

  • dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

N.B.: Coloro che esercitano attività di commercio al minuto non devono più iscriversi obbligatoriamente al registro degli esercenti il commercio (REC) dal 24 aprile 1999 e, pertanto, da tale data viene anche a decadere l’obbligo della cancellazione.

L’indennizzo commercianti è compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti, ma non con la pensione di vecchiaia.

Inoltre, l’indennizzo non è compatibile con l’attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma. Quindi, se il percettore dell’indennizzo riprende un’attività lavorativa deve comunicarlo entro trenta giorni all’INPS. L’ente cessa l’erogazione del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla nuova attività lavorativa.

Per maggiori chiarimenti è possibile presentare domanda tramite il patronato 50&PiùENASCO, che fornisce preziose indicazioni sulle soluzioni più idonee per risolvere nel modo più favorevole le esigenze di assistenza sociale e previdenziale di ogni persona.

Per assistenza contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Camera Commercio Cosenza. Digital Days 6 – 8 Luglio 2021

Camera Commercio Cosenza. Digital Days 6 – 8 Luglio 2021

Nei giorni 6, 7 e 8 Luglio 2021 la Camera di Commercio di Cosenza organizza i Digital Days, tre giornate di full immersion nei servizi digitali rivolti alle imprese.

Nel primo appuntamento, erogato martedì 6 Luglio dalle ore 10.30 alle ore 12 in modalità e-learning, verranno illustrati e spiegati i servizi di cui, nei successivi 2 giorni, l’utenza potrà usufruire.

Per partecipare al webinar iscrizione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/DoeUFCo7FsiXARxKA  

Nel secondo appuntamento, mercoledì 7 luglio dalle ore 9 alle 12.30, verranno rilasciati gratuitamente atti, visure e bilanci tramite il cassetto digitale, a tutti gli imprenditori già in possesso di firma digitale.

Nell’ultimo appuntamento, giovedì 8 luglio dalle 9 alle 17, rilascio firma digitale e omaggio ai primi 10 utenti che si presenteranno di token usb.

Per i giorni 7 e 8 luglio registrazione degli utenti all’arrivo.

Per info e dettagli: firmedigitali@cs.camcom.it

 

ISCRO. Sostegno al reddito dei liberi professionisti

ISCRO. Sostegno al reddito dei liberi professionisti

L’Inps con la circolare n. 94 del 2021, ha specificato che è possibile presentare le domande di ISCRO (la nuova misura di sostegno al reddito dei liberi professionisti introdotta dalla Legge di Bilancio 2021) a partire dall’1 luglio e fino al 31 ottobre 2021.

In particolare, nel riepilogare le regole di spettanza dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, l’Istituto ha fornito istruzioni operative per la fruizione dell’indennità in vigore in via sperimentale per il triennio 2021/2023.

Inoltre, lo stesso Istituto ha precisato che la domanda per l’accesso all’indennità ISCRO potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS. Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet.

Di seguito i principali contenuti della circolare:

Requisiti

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Misura, durata e decorrenza della prestazione

L’indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda e non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro né superiore a 800 euro.

La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO si deve presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO può essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Decadenza dalla prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  1. cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
  2. titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  3. iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  4. titolarità del Reddito di cittadinanza.

Regime delle incompatibilità

L’indennità ISCRO è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e con il Reddito di cittadinanza, nonché con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS COLL.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps.

Fonte Confcommercio

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021 (Serie Generale n. 154) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, con cui è stato disposto il differimento, dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In particolare, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell’Iva e dell’Irap.

Nel caso in cui i versamenti in parola vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2021, le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in esame, nello specifico, si applica:

  • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
  • ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • ai soggetti che applicano il regime forfetario;
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Il D.L. n. 30/2021 (art. 2, c.6) ha disciplinato, in favore di alcune categorie di lavoratori, genitori di figli conviventi di età inferiore a 14 anni o di figli disabili,  l’erogazione di uno o più bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia di seguito specificati:

  • centri estivi;
  • servizi integrativi per l’infanzia (D.Lgs. n. 65/2017, art.2);
  • servizi socio-educativi territoriali;
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Destinatari e requisiti d’accesso

Destinatari del bonus

Il bonus – di ammontare settimanale non superiore a 100 euro, per nucleo familiare – è riconosciuto in favore dei seguenti lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps; personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Requisiti d’accesso

Il bonus è riconosciuto ai soggetti sopra indicati, in caso di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla  durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da  SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del  figlio disposta dalla ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Presentazione delle domande

La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15.7.2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30.6.2021, attraverso le seguenti modalità:

  • Applicazione Web, al seguente percorso cui accedere con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN: www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”;
  • Patronati.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n.2433 del 28.6.2021.

Fonte Confcommercio