Webinar. Incentivi all’utilizzo della moneta elettronica

Webinar. Incentivi all’utilizzo della moneta elettronica

Il recente decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 (art. 1, commi 10 e 11) ha previsto nuovi interventi in materia di crediti d’imposta relativi all’utilizzo della moneta elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per approfondire il tema Confcommercio ha organizzato il Webinar di approfondimento “Incentivi all’utilizzo della moneta elettronica: novità” che si terrà il prossimo mercoledì 14 luglio alle ore 15.15.

L’evento, di cui allego locandina, si svolgerà interamente online e sarà virtualmente ospitato dalla piattaforma EDI-Confcommercio (Cisco Webex), e accessibile previa iscrizione a questo link.

Il programma prevede gli interventi di:

  • Luciano Gaiotti, Direttore Centrale Servizi per il Sistema di Confcommercio, che introdurrà i lavori.
  • Mario Carmelo Piancaldini, Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi – Settore Procedure, che illustrerà le novità in materia.
  • Sessione finale Q&A in cui i partecipanti potranno rivolgere domande tramite una apposita chat.

Contributi per il rilancio dell’offerta turistica regionale

Contributi per il rilancio dell’offerta turistica regionale

La Regione Calabria ha pubblicato un bando per sostenere e rilanciare l’offerta turistica calabrese, sia a livello nazionale che internazionale, attraverso azioni mirate di promozione, improntate alla sicurezza e alla qualità dei servizi.

In particolare, la misura prevede interventi per il rilancio e il riposizionamento degli agenti dell’intermediazione turistica operanti in Calabria.

Le finalità dell’avviso sono quelle di:

  • valorizzare l’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale, delle destinazioni, dei prodotti e dei servizi turistici;
  • promuovere lo sviluppo di progetti di promozione e marketing coerenti con il posizionamento turistico della Calabria;
  • riorientare l’offerta turistica regionale puntando sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi.

La misura si rivolge alle Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI)che svolgono come attività prevalente quella di agenzia di viaggio (Codice Ateco 79.11.00) o di tour operator (Codice Ateco 79.12.00).

L’intensità dell’aiuto concedibile nella forma di contributo a fondo perduto, in relazione alle spese ammissibili, è pari al 70% e fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila). Ai fini del calcolo del contributo ammissibile si farà riferimento al fatturato dei soggetti beneficiari.

I beneficiari potranno presentare telematicamente una sola domanda. Le date di apertura e chiusura dello sportello, per la presentazione delle domande, sono:

  • 1 fase dalle ore 10.00 di giorno 22 luglio 2021 alle ore 18.00 di giorno 29 luglio 2021
  • 2 fase dalle ore 10.00 di giorno 30 luglio 2021 alle ore 18.00 di giorno 30 luglio 2021

Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di più domande.

L’Avviso prevede una procedura di selezione “valutativa a graduatoria” e alla concessione delle agevolazioni si applica il regime de minimis.

Tutti gli aggiornamenti, il bando e gli allegati sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare i nostri uffici.

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Dal 6 luglio al 6 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto da parte di proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione (articolo 9-quater del D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020).

I comuni da alta tensione abitativa in Calabria sono: Acri, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Catanzaro, Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Montalto Uffugo, Palmi, Reggio Calabria Rende, Rossano, San Giovanni in Fiore, Vibo Valentia.

In particolare, il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Il predetto contributo è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione della disciplina che riconosce il nuovo contributo, oltre al modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la Guida operativa redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte Confcommercio

Inail – attivazione servizio “Autoliquidazione ditte cessate”

Inail – attivazione servizio “Autoliquidazione ditte cessate”

Con Circolare n. 18/2021, l’Inail ha segnalato l’attivazione – dall’1.7.2021 – del nuovo servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, con cui i soggetti assicuranti titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.

In particolare, con il servizio Autoliquidazione ditte cessate – riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione – sarà possibile effettuare:

  • l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività, per le polizze dipendenti;
  • il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti.

Il servizio Autoliquidazione ditte cessate – disponibile nel menu Autoliquidazione dei servizi online o accedendo contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività (cessazione codice ditta) da Denunce – Denunce di cessazione, tramite l’apposito link Autoliquidazione ditte cessate – è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite pec alla Sede competente.

Il servizio è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare n.18 del 25.6.2021.

Fonte Confcommercio

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Dal 5 luglio al 2 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto – alternativo ai contributi a fondo perduto automatici – previsto dal Decreto “Sostegni bis” per le attività stagionali (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73 del 2021).

Al riguardo, si ricorda che il nuovo contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che, nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del citato Decreto, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono, invece, beneficiare del contributo i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni bis automatico” (previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73 del 2021).

Il contributo, spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, registrato dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo – che non può in ogni caso superare 150.000 euro – è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto “Sostegni”, la predetta percentuale è del:

  • 60%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi o superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, per coloro che non hanno beneficiato del citato contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni”), le predette percentuali diventano, rispettivamente, del 90%, del 70%, del 50%, del 40% e del 30%.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’intermediario può essere anche delegato specificamente per la sola trasmissione dell’Istanza.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a decorrere dal 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

Alla concessione, viene chiesto al soggetto richiedente la possibilità di scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.