ISCRO. Sostegno al reddito dei liberi professionisti

ISCRO. Sostegno al reddito dei liberi professionisti

L’Inps con la circolare n. 94 del 2021, ha specificato che è possibile presentare le domande di ISCRO (la nuova misura di sostegno al reddito dei liberi professionisti introdotta dalla Legge di Bilancio 2021) a partire dall’1 luglio e fino al 31 ottobre 2021.

In particolare, nel riepilogare le regole di spettanza dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, l’Istituto ha fornito istruzioni operative per la fruizione dell’indennità in vigore in via sperimentale per il triennio 2021/2023.

Inoltre, lo stesso Istituto ha precisato che la domanda per l’accesso all’indennità ISCRO potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS. Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet.

Di seguito i principali contenuti della circolare:

Requisiti

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Misura, durata e decorrenza della prestazione

L’indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda e non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro né superiore a 800 euro.

La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO si deve presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO può essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Decadenza dalla prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  1. cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
  2. titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  3. iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  4. titolarità del Reddito di cittadinanza.

Regime delle incompatibilità

L’indennità ISCRO è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e con il Reddito di cittadinanza, nonché con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS COLL.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps.

Fonte Confcommercio

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021 (Serie Generale n. 154) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, con cui è stato disposto il differimento, dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In particolare, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell’Iva e dell’Irap.

Nel caso in cui i versamenti in parola vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2021, le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in esame, nello specifico, si applica:

  • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
  • ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • ai soggetti che applicano il regime forfetario;
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Il D.L. n. 30/2021 (art. 2, c.6) ha disciplinato, in favore di alcune categorie di lavoratori, genitori di figli conviventi di età inferiore a 14 anni o di figli disabili,  l’erogazione di uno o più bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia di seguito specificati:

  • centri estivi;
  • servizi integrativi per l’infanzia (D.Lgs. n. 65/2017, art.2);
  • servizi socio-educativi territoriali;
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Destinatari e requisiti d’accesso

Destinatari del bonus

Il bonus – di ammontare settimanale non superiore a 100 euro, per nucleo familiare – è riconosciuto in favore dei seguenti lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps; personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Requisiti d’accesso

Il bonus è riconosciuto ai soggetti sopra indicati, in caso di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla  durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da  SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del  figlio disposta dalla ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Presentazione delle domande

La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15.7.2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30.6.2021, attraverso le seguenti modalità:

  • Applicazione Web, al seguente percorso cui accedere con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN: www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”;
  • Patronati.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n.2433 del 28.6.2021.

Fonte Confcommercio

Modifiche ai regimi di garanzia introdotte dal Decreto Sostegni-bis

Modifiche ai regimi di garanzia introdotte dal Decreto Sostegni-bis

La Commissione Europea ha autorizzato la proroga e le modifiche dei due regimi italiani “Fondo di garanzia per le PMI” e “Garanzia Italia” di SACE, disposte dall’articolo 13 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), ritenendoli in linea con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Temporary Framework).

Nella sostanza, quindi, diventano effettive la proroga di tali misure al 31 dicembre 2021 e l’aumento della durata massima dei prestiti, ivi inclusi quelli oltre 30.000 euro coperti dal Fondo di garanzia PMI.

Tuttavia, rispetto al testo della norma contenuta nel decreto Sostegni-bis – che, si ricorda, per entrambi gli schemi di garanzia prevede l’estensione della durata massima dei prestiti garantiti dagli attuali 6 a 10 anni – l’autorizzazione della Commissione stabilisce che la durata massima delle operazioni finanziarie garantibili, ai sensi del Punto 3.2 del Temporary framework, non potrà essere superiore a 8 anni.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, il gestore del Fondo di garanzia PMI (Mediocredito Centrale), ha emanato una specifica circolare (n. 6/2021 del 30 giugno 2021) in applicazione delle misure previste dal decreto Sostegni-bis.

In particolare, viene chiarito che il nuovo limite di durata si applicherà a tutte le richieste di ammissione all’intervento del Fondo a valere sull’articolo 13, comma 1, lett. c) del decreto-legge n. 23 del 2020 (Decreto Liquidità), presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1 luglio 2021.

Inoltre, a partire da una data che verrà successivamente comunicata dal gestore del Fondo, sarà possibile richiedere, in riferimento a tutte le operazioni finanziarie ex articolo 13, comma 1, lett. c) già garantite dal Fondo stesso, l’allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 8 anni, ferma restando la percentuale di copertura originaria del 90 per cento.

Sempre in base a quanto disposto dal decreto Sostegni bis, a partire dal 1° luglio 2021 viene ridotta dal 90 all’80 per cento la quota di garanzia sulle nuove operazioni di finanziamento di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c) del Decreto Liquidità.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, viene ridotta dal 100 al 90 per cento la copertura della garanzia del Fondo di garanzia PMI sui nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro (di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m) del Dl Liquidità). Per tali nuovi prestiti non sarà più previsto il tetto massimo al tasso di interesse finora applicato.

Fonte Confcommercio

Siae – Ulteriore proroga degli abbonamenti 2021

Siae – Ulteriore proroga degli abbonamenti 2021

Viste le grandi difficoltà sofferte dai comparti rappresentati da Confcommercio nel corso di questi mesi, Siae ha accolto le richieste di ulteriore proroga del pagamento degli abbonamenti annuali 2021 inerenti alla diffusione di musica d’ambiente in scadenza il 30 giugno (riguardanti, come da nota n. 14 del 5 marzo 2021, i settori alberghiero, extralberghiero, pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, no food – es. retail, parrucchieri, artigiani, centri commerciali…).

Il nuovo termine è stato fissato per il 16 luglio 2021.

Vi ricordiamo, inoltre, che gli associati Confcommercio continuano ad usufruire di uno sconto riservato e possono ritirare l’apposito modulo o contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.