Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Dal 6 luglio al 6 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto da parte di proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione (articolo 9-quater del D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020).

I comuni da alta tensione abitativa in Calabria sono: Acri, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Catanzaro, Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Montalto Uffugo, Palmi, Reggio Calabria Rende, Rossano, San Giovanni in Fiore, Vibo Valentia.

In particolare, il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Il predetto contributo è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, vengono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione della disciplina che riconosce il nuovo contributo, oltre al modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la Guida operativa redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte Confcommercio

Inail – attivazione servizio “Autoliquidazione ditte cessate”

Inail – attivazione servizio “Autoliquidazione ditte cessate”

Con Circolare n. 18/2021, l’Inail ha segnalato l’attivazione – dall’1.7.2021 – del nuovo servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, con cui i soggetti assicuranti titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.

In particolare, con il servizio Autoliquidazione ditte cessate – riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione – sarà possibile effettuare:

  • l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività, per le polizze dipendenti;
  • il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti.

Il servizio Autoliquidazione ditte cessate – disponibile nel menu Autoliquidazione dei servizi online o accedendo contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività (cessazione codice ditta) da Denunce – Denunce di cessazione, tramite l’apposito link Autoliquidazione ditte cessate – è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite pec alla Sede competente.

Il servizio è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare n.18 del 25.6.2021.

Fonte Confcommercio

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Dal 5 luglio al 2 settembre 2021, è possibile presentare via web l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto – alternativo ai contributi a fondo perduto automatici – previsto dal Decreto “Sostegni bis” per le attività stagionali (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73 del 2021).

Al riguardo, si ricorda che il nuovo contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che, nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del citato Decreto, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono, invece, beneficiare del contributo i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni bis automatico” (previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73 del 2021).

Il contributo, spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, registrato dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo – che non può in ogni caso superare 150.000 euro – è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del Decreto “Sostegni”, la predetta percentuale è del:

  • 60%, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi o superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, per coloro che non hanno beneficiato del citato contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del Decreto “Sostegni”), le predette percentuali diventano, rispettivamente, del 90%, del 70%, del 50%, del 40% e del 30%.

Per la richiesta del contributo, i soggetti beneficiari devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’intermediario può essere anche delegato specificamente per la sola trasmissione dell’Istanza.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a decorrere dal 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

Alla concessione, viene chiesto al soggetto richiedente la possibilità di scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

Indennizzo commercianti: sbloccate le domande per il 2021

L’Inps ha confermato la ripresa delle erogazioni riguardanti il sussidio di accompagnamento alla pensione pensato per coloro che hanno chiuso il proprio negozio in età avanzata e che non possiedono ancora i requisiti utili per poter accedere alla pensione. Le novità sono riportate all’interno del messaggio numero 2054/2021, con il quale si conferma la ripresa dei pagamenti grazie ai nuovi fondi stanziati con l’ultima manovra.

La legge di bilancio 2019 aveva rifinanziato l’indennizzo per la chiusura definitiva di un’attività commerciale, per coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 62 anni di età (se uomini) e 57 anni per le donne, con almeno 5 anni contribuzione Inps.

A causa però della mancanza dei fondi, le domande presentate dopo il 30 novembre 2019, erano state bloccate. Finalmente, ora i titolari che hanno presentato domanda di indennizzo riceveranno l’accoglimento della domanda ed i relativi pagamenti, a seguito della legge di bilancio 2021.

L’anno 2021 purtroppo si presenta difficile e sono molte le partite IVA che hanno deciso di chiudere l’attività commerciale. Ma non tutti sanno che per alcune categorie è possibile ottenere un indennizzo di 516 euro al mese fino alla pensione di vecchiaia.

Analizziamo come ottenere un indennizzo di 516 euro al mese nel 2021 se si è in crisi con l’attività.

DESTINATARI / REQUISITI

L’indennizzo Inps è una tantum, per coloro che hanno chiuso in maniera definitiva le attività commerciali, dal 1° gennaio 2019 sino all’esaurimento delle risorse. Il bonus è riconosciuto:

  • agli agenti ed ai rappresentati del commercio;
  • agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;(gestori di bar e ristoranti)
  • ai titolari ed ai coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche; (ambulanti)
  • ai titolari ed ai collaboratori di attività commerciale al minuto in sede fissa,

che al momento della cessazione dell’attività, sono iscritti come titolari o collaboratori, per almeno 5 anni alla gestione previdenziale dell’Inps dei lavoratori autonomi.

Al momento della presentazione della domanda il commerciante deve avere:

  • un’età pari a 62 anni per gli uomini;
  • un’età di 57 anni per le donne;
  • aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio;
  • aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza.

L’indennizzo per i commercianti spetta dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della domanda telematica all’Inps. Spettano 516,00 euro al mese per tredici mensilità, sino al raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia.

CONDIZIONI

Per poter ottenere l’indennizzo l’assicurato deve:

  • cessare definitivamente l’attività commerciale;
  • riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.
    Se l’attività commerciale è stata avviata con la legge di riforma (D.Lgs 114/1998) devono comunicare al Comune la cessazione dell’attività con l’apposito mod. COM 1.

Inoltre il titolare dell’attività deve aver effettuato la cancellazione:

  • dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

N.B.: Coloro che esercitano attività di commercio al minuto non devono più iscriversi obbligatoriamente al registro degli esercenti il commercio (REC) dal 24 aprile 1999 e, pertanto, da tale data viene anche a decadere l’obbligo della cancellazione.

L’indennizzo commercianti è compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti, ma non con la pensione di vecchiaia.

Inoltre, l’indennizzo non è compatibile con l’attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma. Quindi, se il percettore dell’indennizzo riprende un’attività lavorativa deve comunicarlo entro trenta giorni all’INPS. L’ente cessa l’erogazione del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla nuova attività lavorativa.

Per maggiori chiarimenti è possibile presentare domanda tramite il patronato 50&PiùENASCO, che fornisce preziose indicazioni sulle soluzioni più idonee per risolvere nel modo più favorevole le esigenze di assistenza sociale e previdenziale di ogni persona.

Per assistenza contatta il nostro Patronato – Tel. 0983859021

Camera Commercio Cosenza. Digital Days 6 – 8 Luglio 2021

Camera Commercio Cosenza. Digital Days 6 – 8 Luglio 2021

Nei giorni 6, 7 e 8 Luglio 2021 la Camera di Commercio di Cosenza organizza i Digital Days, tre giornate di full immersion nei servizi digitali rivolti alle imprese.

Nel primo appuntamento, erogato martedì 6 Luglio dalle ore 10.30 alle ore 12 in modalità e-learning, verranno illustrati e spiegati i servizi di cui, nei successivi 2 giorni, l’utenza potrà usufruire.

Per partecipare al webinar iscrizione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/DoeUFCo7FsiXARxKA  

Nel secondo appuntamento, mercoledì 7 luglio dalle ore 9 alle 12.30, verranno rilasciati gratuitamente atti, visure e bilanci tramite il cassetto digitale, a tutti gli imprenditori già in possesso di firma digitale.

Nell’ultimo appuntamento, giovedì 8 luglio dalle 9 alle 17, rilascio firma digitale e omaggio ai primi 10 utenti che si presenteranno di token usb.

Per i giorni 7 e 8 luglio registrazione degli utenti all’arrivo.

Per info e dettagli: firmedigitali@cs.camcom.it