Finanziamenti per internazionalizzazione, transizione ecologica e digitale

Finanziamenti per internazionalizzazione, transizione ecologica e digitale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre u.s. la delibera quadro del Comitato agevolazioni di Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, di approvazione della politica di investimento e delle correlate circolari operative dei tre interventi attuativi di realizzazione della Sub-Misura «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81» (M1C2 Investimento 5.1) del PNRR ed in attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

Il Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato dotato complessivamente di 1,2 miliardi di euro – di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto.

Per assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi e consentire l’accesso a un più ampio numero di imprese, ogni azienda potrà presentare una sola domanda di finanziamento che prevede un tasso agevolato pari al 10% del Tasso di Riferimento UE e attualmente pari allo 0,055% annuo, con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.

Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto sale fino al 40% per le PMI con sede operativa (da almeno 6 mesi) nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); a queste imprese è altresì riservato il 40% della dotazione complessiva del Fondo, ossia 480 milioni di euro.

Il cofinanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Framework è, allo stato, concedibile per le richieste deliberate fino al 31 dicembre 2021.

Le risorse del Fondo vengono veicolate attraverso tre nuovi strumenti:

  • transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale;
  • partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema;
  • sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce).

Si riassumono di seguito le principali caratteristiche dei tre strumenti.

  1. Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale.

È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno essere destinate per una quota almeno pari al 50% a investimenti per la transizione digitale e per la restante quota a investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale. Il finanziamento ha una durata di 6 anni, con 2 di pre-ammortamento e un importo massimo finanziabile di 300mila euro che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

  1. Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema (ossia missioni finalizzate alla promozione imprenditoriale del c.d. “sistema Italia” nei mercati internazionali).

È un finanziamento agevolato per la partecipazione di PMI a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all’evento, a meno che l’evento stesso non sia a tema digital o ecologico. L’importo massimo del finanziamento è pari a 150mila euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Il periodo di rimborso è di 4 anni, con 1 anno di pre-ammortamento.

  1. Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce).

È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso a una piattaforma di terzi (market place) di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. L’importo minimo dell’intervento che l’impresa può richiedere è pari a 10 mila euro, mentre l’imposto massimo è pari a euro 300 mila per la piattaforma propria e pari a 200 mila euro per l’accesso a piattaforma di terzi. In ogni caso, il finanziamento non può essere superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata dei finanziamenti è di 4 anni con 1 anno di pre-ammortamento.

Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione di esito della domanda, che conterrà il CUP (Codice Unico di Progetto) ed entro la fine del periodo di preammortamento.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire attraverso un Conto corrente dedicato e indicando all’interno della causale di ogni pagamento/movimentazione i riferimenti delle fatture, numero CUP e riferimento al PNRR.

Il prossimo 28 ottobre alle ore 9:30 si aprirà il Portale operativo per la ricezione delle domande di finanziamento, ma già dal 21 ottobre, le imprese potranno pre-caricare il modulo di domanda firmato digitalmente, con l’obiettivo di agevolare l’iter di richiesta dei fondi.

Per gli ulteriori dettagli operativi della misura, consulta la nostra AREA RISERVATA.

Webinar Green Pass per i Lavoratori

Webinar Green Pass per i Lavoratori

Mercoledì 13 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 12.30 non perdere l’appuntamento con il webinar Green Pass Lavoratori.

In vista dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, la Fipe organizza un webinar informativo riservato ad associazioni e aziende associate. Nel corso del webinar verranno approfondite tutte le novità introdotte dal decreto legge n. 127/2021 e ci sarà la possibilità di un confronto aperto sulle principali criticità anche operative conseguenti al provvedimento.

Interverranno:

  • Silvio Moretti, direttore Relazioni sindacali, previdenziali e formazione
  • Andrea Chiriatti, area Relazioni sindacali, previdenziali e formazione
  • Giulia Rebecca Giuliani, Responsabile area Legale, legislativa e tributaria.

Il link per registrarti: https://forms.gle/sqPeKiyLqe1J17HV6 

 

 

Contributi a fondo perduto per attività di impianti di risalita a fune

Contributi a fondo perduto per attività di impianti di risalita a fune

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del turismo del decreto interministeriale 26 agosto 2021 è stata avviato il fondo destinato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici, ai fini della compensazione dei danni subiti dalle imprese per il mancato avvio della stagione sciistica 2020/2021.

Il fondo assegna una quota di 430 milioni di euro del fondo al Ministero del Turismo per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

I beneficiari del contributo sono le imprese esercenti in via primaria o prevalente l’attività indicata al codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano), in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgere l’attività nel territorio di uno o più comuni, ricompresi all’interno di almeno un comprensorio sciistico, la cui definizione rimane di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. non avere procedure concorsuali pendenti;
  3. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale ed assicurativa;
  4. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  5. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  6. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, purché non soggette a procedura concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

Le imprese beneficiarie dovranno trasmettere l’istanza di accesso al contributo attraverso una procedura automatizzata disponibile allo sportello telematico che verrà predisposto dal Ministero de turismo, nel cui sito verrà pubblicato un apposito link una settimana prima dell’apertura del portale informatico.

Ai fini della valutazione del contributo (pari al 49% della media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019), il beneficiario dovrà procedere all’inserimento dei seguenti dati:

  • importo in euro dei ricavi di sola biglietteria degli anni 2017, 2018 e 2019, come risultante dal bilancio di esercizio depositato;
  • margine Operativo Lordo (MOL) relativo al periodo compreso tra il 4 dicembre e il 30 aprile in riferimento a ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

I dati relativi al MOL devono essere certificati da parte di auditors indipendenti. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora approvato potrà essere fornito dal beneficiario un documento contabile preconsuntivo anch’esso certificato. Nella determinazione del MOL per i mesi frazionati può essere applicato un peso proporzionale al numero dei giorni oggetto di ristoro, seguendo l’esempio riportato nel citato avviso pubblico (Allegato 1):

In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai contributi determinati sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari, l’erogazione avverrà in misura ridotta rispetto alle richieste pervenute, mediante riduzione proporzionale, tenendo conto dell’insieme delle richieste di contributo e del totale delle risorse da erogare (come già indicato, pari a 430 milioni di euro).

Il contributo concesso non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 60 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrerà alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nell’istanza il beneficiario dovrà:

  • indicare il Comune, all’interno del comprensorio sciistico di appartenenza (come definito con provvedimento regionale);
  • dichiarare l’importo di altri contributi eventualmente ricevuti, a livello nazionale o regionale, con l’indicazione della tipologia/natura del ristoro;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere da a) a f);
  • allegare l’autodichiarazione antimafia.
Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Con il messaggio n.3216/2021, l’Inps ha fornito delle precisazioni in merito al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti potenziali beneficiari dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020, art.1, commi da 20 a 22-bis).

Lavoratrici e lavoratori autonomi – pagamento delle indennità di maternità/paternità

Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità risulti in possesso dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, e abbia presentato la domanda di accesso a tale beneficio, l’Istituto provvede a corrispondere in modalità provvisoria la prestazione di maternità/paternità, a fronte di una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore affermi di aver chiesto l’esonero.

A completamento delle verifiche, in caso di mancato riconoscimento dell’esonero contributivo, il beneficiario dell’indennità di maternità/paternità o di congedo parentale dovrà provvedere alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata – pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera

Per gli iscritti alla Gestione Separata, che si trovino nelle condizioni per il godimento dell’esonero in parola, e abbia già presentato la relativa domanda, l’Istituto procede con la liquidazione provvisoria delle indennità, salvo successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio e dietro dichiarazione di responsabilità con cui il richiedente attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.

Tuttavia, qualora nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile il requisito contributivo sia raggiunto a prescindere dall’esonero contributivo, la maternità/paternità e il congedo parentale sono gestiti con le modalità consuete. Mentre, per la malattia e degenza ospedaliera è comunque necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero, ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

È prevista la restituzione delle somme fruite a titolo di prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera, in caso di esito negativo della richiesta di esonero.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio INPS n.3216 del 24.9.2021.

Fonte Confcommercio

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Dal 4 ottobre e sino al 4 novembre 2021, è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, rimandando per le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda, al provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021.

Come noto, la disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi agevolabili, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nello stesso periodo è possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Nel comunicato stampa viene infine, specificato che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Fonte Confcommercio