Borsa di Studio “Maria Cocciolo”. Pubblicato l’esito della selezione

Borsa di Studio “Maria Cocciolo”. Pubblicato l’esito della selezione

Si è svolto il giorno 11 ottobre alle ore 15:00, presso la sede di Confcommercio Cosenza in via Alimena 14, il colloquio orale per il conferimento di n° 1 (uno) contratto individuale di collaborazione Confcommercio Cosenza – Discag Unical.

La Commissione paritetica, subito dopo il termine della prova, si è riunita per l’attribuzione del relativo punteggio e redigere la graduatoria complessiva.

Il verbale della commissione con l’esito della selezione

Esonero contributivo per assunzioni under 36

Esonero contributivo per assunzioni under 36

L’Inps con messaggio n. 3389/2021 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni.

Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2021 è possibile beneficiare dello sgravio contributivo, esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato, nella misura del 100% e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La durata dell’esonero contributivo è di 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La predetta misura non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e per le prestazioni di lavoro occasionale.

Infine, il messaggio ha chiarito che il suddetto esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Da ciò ne deriva che i datori di lavoro che avessero nel corso del 2021 fruito di altri benefici sono tenuti a restituirli per poter godere dell’esonero totale previsto dalla legge n. 178/2020.

Inoltre, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, né con decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020).

Per conoscere le modalità operative si rinvia al Messaggio INPS disponibile nella nostra Area Riservata.

Contributi imprese turistiche: apertura piattaforma

Contributi imprese turistiche: apertura piattaforma

Il Ministero del Turismo con sua comunicazione informa dell’apertura delle piattaforme per la presentazione di domande di contributo per Agenzie di viaggio, gestori siti speleologici, agenzie di animazione e imprese turistico ricettive. Nello specifico la comunicazione riguarda:

  • Agenzie di Viaggio e Tour Operator che non hanno presentato un’istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020;
  • Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (tutti);
  • Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici (tutti);
  • Imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10milioni di euro.

Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on-line a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 29 ottobre 2021.

L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.

Lo sportello telematico sul quale presentare le istanze sarà disponibile all’indirizzo https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it/

Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e seguendo le istruzioni per la compilazione dell’istanza. Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello.

A partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre sarà, inoltre, attivo un canale di assistenza, telefonica e via mail, i cui riferimenti verranno comunicati nella stessa giornata.

Per ulteriori informazioni rivolgiti ai nostri uffici.

Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Il decreto Sostegni ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Il modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia.

Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.

È possibile presentare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o rinunciare integralmente al credito d’imposta già comunicato nel medesimo arco temporale di presentazione della domanda (dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021).

Il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nello scorso anno per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, calcolato in base all’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia e tenuto conto del limite di spesa stabilito dal legislatore.

Per tale motivo, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma “teoricamente” spettante.

Dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Il rifiuto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno dettate con una successiva risoluzione.

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il decreto 9 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che dà attuazione al “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, la cui dotazione è di 140 milioni di euro per l’anno 2021. Il decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

I beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

a) alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nello specifico, ci si riferisce ai beneficiari che svolgono come attività prevalente quella prevista dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. In favore di tali soggetti sono stati stanziati 20 milioni di euro del Fondo;

b) alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73), svolgono, come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato al decreto interministeriale, rispetto alla quale hanno registrato la chiusura nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), per un arco temporale complessivo di almeno cento giorni;

c) alla data di presentazione dell’istanza risultano titolari di partiva IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 per i soggetti di cui alla precedente lette a) e prima della data 25 maggio 2021 per i soggetti di cui alla lettera b);

d) sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

e) non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Sono esclusi dalla platea dei beneficiari gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (così come definiti dall’articolo 162-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR).

La quota di 20 milioni di euro destinata alle discoteche, sale da ballo night-club e simili è ripartita prioritariamente in egual misura tra le imprese che presentano domanda di concessione del contributo, nel rispetto del limite massimo per ciascun soggetto beneficiario pari a 25 mila euro.

I rimanenti 120 milioni di euro del Fondo sono ripartiti tra i soggetti riportati nell’allegato 1 al decreto interministeriale nella seguente misura, modulata per classi di ricavi/compensi:

  • 3.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro;
  • 7.500 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 12.000 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.

Ai fini della quantificazione del contributo, rilevano i ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto beneficiario di nuova costituzione, che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel 2019, il contributo è convenzionalmente concesso nella misura di 3.000 euro.

In caso di incapienza del Fondo rispetto alle richieste dei soggetti beneficiari, successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di concessione, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000, si procederà alla riduzione in modo proporzionale del contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il contributo, erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con le modalità ed entro i termini di presentazione che verranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nell’allegato 1 del decreto interministeriale è contenuto l’elenco dei Codici ATECO prevalenti dei soggetti ammissibili al contributo, di cui alla precedente lettera b):

47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);

49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburban;

56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;

59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;

82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere;

85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;

85.52.01 – Corsi di danza;

90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;

90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;

90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;

91.02.00 – Attività di musei;

91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

93.11.10 – Gestione di stadi;

93.11.20 – Gestione di piscine;

93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. (non codificato altrove);

93.13 – Gestione di palestre;

93.21 – Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;

93.29.30 – Sale giochi e biliardi;

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. (non codificato altrove);

96.04 – Servizi dei centri per il benessere fisico;

96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.