Webinar Green Pass per i Lavoratori

Webinar Green Pass per i Lavoratori

Mercoledì 13 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 12.30 non perdere l’appuntamento con il webinar Green Pass Lavoratori.

In vista dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, la Fipe organizza un webinar informativo riservato ad associazioni e aziende associate. Nel corso del webinar verranno approfondite tutte le novità introdotte dal decreto legge n. 127/2021 e ci sarà la possibilità di un confronto aperto sulle principali criticità anche operative conseguenti al provvedimento.

Interverranno:

  • Silvio Moretti, direttore Relazioni sindacali, previdenziali e formazione
  • Andrea Chiriatti, area Relazioni sindacali, previdenziali e formazione
  • Giulia Rebecca Giuliani, Responsabile area Legale, legislativa e tributaria.

Il link per registrarti: https://forms.gle/sqPeKiyLqe1J17HV6 

 

 

Contributi a fondo perduto per attività di impianti di risalita a fune

Contributi a fondo perduto per attività di impianti di risalita a fune

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del turismo del decreto interministeriale 26 agosto 2021 è stata avviato il fondo destinato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici, ai fini della compensazione dei danni subiti dalle imprese per il mancato avvio della stagione sciistica 2020/2021.

Il fondo assegna una quota di 430 milioni di euro del fondo al Ministero del Turismo per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

I beneficiari del contributo sono le imprese esercenti in via primaria o prevalente l’attività indicata al codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano), in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgere l’attività nel territorio di uno o più comuni, ricompresi all’interno di almeno un comprensorio sciistico, la cui definizione rimane di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. non avere procedure concorsuali pendenti;
  3. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale ed assicurativa;
  4. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  5. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  6. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, purché non soggette a procedura concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.

Le imprese beneficiarie dovranno trasmettere l’istanza di accesso al contributo attraverso una procedura automatizzata disponibile allo sportello telematico che verrà predisposto dal Ministero de turismo, nel cui sito verrà pubblicato un apposito link una settimana prima dell’apertura del portale informatico.

Ai fini della valutazione del contributo (pari al 49% della media dei ricavi di sola biglietteria negli anni 2017-2019), il beneficiario dovrà procedere all’inserimento dei seguenti dati:

  • importo in euro dei ricavi di sola biglietteria degli anni 2017, 2018 e 2019, come risultante dal bilancio di esercizio depositato;
  • margine Operativo Lordo (MOL) relativo al periodo compreso tra il 4 dicembre e il 30 aprile in riferimento a ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

I dati relativi al MOL devono essere certificati da parte di auditors indipendenti. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora approvato potrà essere fornito dal beneficiario un documento contabile preconsuntivo anch’esso certificato. Nella determinazione del MOL per i mesi frazionati può essere applicato un peso proporzionale al numero dei giorni oggetto di ristoro, seguendo l’esempio riportato nel citato avviso pubblico (Allegato 1):

In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai contributi determinati sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari, l’erogazione avverrà in misura ridotta rispetto alle richieste pervenute, mediante riduzione proporzionale, tenendo conto dell’insieme delle richieste di contributo e del totale delle risorse da erogare (come già indicato, pari a 430 milioni di euro).

Il contributo concesso non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 60 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrerà alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Nell’istanza il beneficiario dovrà:

  • indicare il Comune, all’interno del comprensorio sciistico di appartenenza (come definito con provvedimento regionale);
  • dichiarare l’importo di altri contributi eventualmente ricevuti, a livello nazionale o regionale, con l’indicazione della tipologia/natura del ristoro;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere da a) a f);
  • allegare l’autodichiarazione antimafia.
Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Con il messaggio n.3216/2021, l’Inps ha fornito delle precisazioni in merito al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti potenziali beneficiari dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020, art.1, commi da 20 a 22-bis).

Lavoratrici e lavoratori autonomi – pagamento delle indennità di maternità/paternità

Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità risulti in possesso dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, e abbia presentato la domanda di accesso a tale beneficio, l’Istituto provvede a corrispondere in modalità provvisoria la prestazione di maternità/paternità, a fronte di una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore affermi di aver chiesto l’esonero.

A completamento delle verifiche, in caso di mancato riconoscimento dell’esonero contributivo, il beneficiario dell’indennità di maternità/paternità o di congedo parentale dovrà provvedere alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata – pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera

Per gli iscritti alla Gestione Separata, che si trovino nelle condizioni per il godimento dell’esonero in parola, e abbia già presentato la relativa domanda, l’Istituto procede con la liquidazione provvisoria delle indennità, salvo successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio e dietro dichiarazione di responsabilità con cui il richiedente attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.

Tuttavia, qualora nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile il requisito contributivo sia raggiunto a prescindere dall’esonero contributivo, la maternità/paternità e il congedo parentale sono gestiti con le modalità consuete. Mentre, per la malattia e degenza ospedaliera è comunque necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero, ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

È prevista la restituzione delle somme fruite a titolo di prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera, in caso di esito negativo della richiesta di esonero.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio INPS n.3216 del 24.9.2021.

Fonte Confcommercio

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Credito d’imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19

Dal 4 ottobre e sino al 4 novembre 2021, è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, rimandando per le regole, le istruzioni e il modello da utilizzare per presentare domanda, al provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021.

Come noto, la disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

I beneficiari del credito d’imposta sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi agevolabili, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, fino al 4 novembre 2021, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nello stesso periodo è possibile presentare:

  • una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Entro 5 giorni l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Nel comunicato stampa viene infine, specificato che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Fonte Confcommercio

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Si segnala il differimento – dal 30.9.2021 al 31.10.2021 – del termine per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori, con corresponsione delle mensilità arretrate dal mese di luglio 2021.

Si ricorda, infatti, che la scadenza ultima per la trasmissione delle domande è fissata al 31.12.2021; tuttavia, in caso di trasmissione della richiesta successivamente al 31.10.2021, l’assegno è erogato con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

Qui di seguito i requisiti e i criteri di chi può accedere a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE

Importo mensile per ciascun figlio *

 

Nuclei fino a due figli minori

Nuclei con almeno tre figli minori

Fino a € 7.000,00

€ 167,50

€ 217,80

Da € 39.900,01 a € 50.000,00

€ 30,00

€ 40,00

Da € 50.000,01

€ 0,00

€ 0,00

* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50


Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1 luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per avere maggiori informazioni contatta il nostro Patronato.