Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio. Istanza bando 15 settembre 2020

Avviso pubblico ristori agenzie di viaggio. Istanza bando 15 settembre 2020

È stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione contenente il testo dell’Avviso pubblico con il quale, secondo le modalità descritte all’articolo 3, commi 9-15, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, le risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) dello stesso decreto ministeriale, vengono assegnate automaticamente ai soggetti che hanno presentato istanza di contributo in base al decreto dirigenziale 15 settembre 2020, rep. 35, recante Avviso pubblico ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 403.

La comunicazione contiene, oltre al citato Avviso pubblico, 3 allegati.

L’allegato 1 è costituito dall’elenco dei beneficiari del contributo, che è definito “contributo teorico” in quanto lo stesso deve essere verificato mediante inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sulla base delle concessioni già maturate da parte del singolo beneficiario.

L’allegato 2 rimanda al modulo che i potenziali beneficiari, che avessero avuto modifiche di codice IBAN rispetto alle precedenti erogazioni di ristori di cui al bando del 2020, dovranno compilare e inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata mailto:dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.itponendo, nell’oggetto della comunicazione la frase “Fondo 128 milioni-comunicazione IBAN”.

L’allegato 3 rimanda al testo del modulo “Format aiuti di Stato” che le imprese evidenziate in giallo nell’elenco di cui all’allegato 1 dovranno compilare e inviare – entro il termine massimo di 10 giorni continuativi dal 28 ottobre corrente anno – all’indirizzo di posta elettronica certificata mailto:dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it.

A supporto dei soggetti ai quali è richiesta la compilazione di quest’ultimo allegato, sono pubblicate nella comunicazione anche delle istruzioni per la compilazione.

Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Ampliamento attività per obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il decreto sostegni ha introdotto alcune novità in tema di obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per le prestazioni rese nell’ambito delle attività di insegnamento, formazione e a carattere promozionale.

L’Inps, con la circolare circolare n. 155 del 20 ottobre 2021, ha illustrato le novità normative introdotte dall’articolo 66, D.L. 73/2021, in ordine agli obblighi assicurativi derivanti dallo svolgimento di attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché di attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

L’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo riguarda tutti i soggetti già iscritti, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui al D.Lgs. sopra richiamato, nel caso in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di queste.

Per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, ma anche quelle riguardanti la formazione ricevuta qualora, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.

Ai fini dell’obbligo assicurativo, l’attività di insegnamento o formazione deve essere riconducibile: in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata, per le qualifiche professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello spettacolo (come ballerini e attori); alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo, per le categorie “generiche” (quali truccatori, maestranze e tecnici).

Tra gli enti presso cui vengono svolte tali attività di insegnamento o di formazione, rientrano tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministerodella Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Si tratta di attività promozionali remunerate – svolte dalle figure di cui al D.Lgs C.P.S. n.708/1947, art.3, c.1 – non già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente, ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali l’obbligo assicurativo già sussiste.

Qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato, anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo, in caso di prestazione artistica/tecnica, è tenuto ad assolvere all’obbligo contributivo tutte le volte che ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di semplice partecipazione.

CONAI: Riduzione del contributo ambientale

CONAI: Riduzione del contributo ambientale

Il Consiglio di amministrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha previsto a partire dal 1° gennaio 2022 ulteriori riduzioni dei contributi ambientali per gli imballaggi in carta e cartone e per alcuni di quelli in plastica.

La riduzione è legata essenzialmente alle quotazioni delle materie prime di imballaggio cellulosiche e plastiche e ai relativi valori di mercato.

 Per quanto riguarda la carta, il contributo passa da 25 EUR/tonn a 10 EUR/tonn.

Relativamente agli imballaggi in plastica, lo schema relativo alla rimodulazione delle fasce contributive viene così articolato:

Sono soggette a riduzione anche le procedure forfetarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

In caso di calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) il contributo scenderà da 101 a 90 EUR/tonn.

Ristori perdite guide e accompagnatori turistici

Ristori perdite guide e accompagnatori turistici

Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito la comunicazione che riporta il testo dell’Avviso Pubblico riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi per guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440.

L’Avviso pubblico riguarda dunque, esclusivamente la ripartizione dei contributi di cui all’articolo 4 commi da 1 a 4 del Decreto Ministeriale 24 agosto, per 10 milioni di euro, destinati a guide turistiche e accompagnatori turistici. Tanto è indicato all’articolo 1 del provvedimento in oggetto.

Articolo 2 – beneficiari–Tali soggetti devono, all’atto della pubblicazione dell’Avviso Pubblico in analisi e quindi il 21 ottobre del corrente anno, avere domicilio fiscale in Italia ed essere titolari di partita IVA attiva in relazione ad una delle attività identificate da codici ATECO 79.90.20, ATECOFIN 2004 63302, ATECOFIN 1993 6330-A, ATECOFIN 1993 6330B quale attività prevalente: tale requisito deve essere posseduto da prima del 23 febbraio 2020. Inoltre devono essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020, con la normativa antimafia, non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, né essere stati destinatari di decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale. Devono altresì essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva, non avere superato, alla data della presentazione della domanda di agevolazione, il massimale de minimis ed, in fine, devono essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento dell’attività di guida turistica o di accompagnatore turistico i.

L’articolo 3 – Istanza, contenuti e modalità di presentazione – al comma 1 stabilisce che le istanze di accesso al contributo dovranno essere presentate, con procedura automatizzata, su apposita piattaforma telematica certificata che sarà raggiungibile attraverso un link che verrà successivamente pubblicato sul sito web del Ministero del Turismo una settimana prima dell’apertura della funzione di caricamento dati per la presentazione. Dopo l’indicazione, al comma 2, delle modalità che consentiranno l’accesso alla piattaforma e dei servizi che in essa saranno resi disponibili, come la delega di presentazione a soggetto terzo, il rilascio di dichiarazioni in autocertificazione, la firma digitale della domanda e il rilascio ricevuta di presentazione, al comma 3 si specifica che lo sportello telematico consentirà l’invio di una sola istanza di contributo per ogni interessato, indicando anche la possibilità di correggere l’istanza presentata previo annullamento di quella precedente. Con l’accesso al sistema sarà possibile scaricare un manuale operativo di ausilio alla presentazione.

Corso somministrazione al pubblico di alimenti e bevande online

Corso somministrazione al pubblico di alimenti e bevande online

Il 4 Novembre inizia in modalità On-line il corso SAB (somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) organizzato da SDI Confcommercio. È possibile ancora iscriversi.

Il corso è rivolto a coloro che intendono intraprendere un’attività commerciale (bar, ristorante, commercio al dettaglio e all’ingrosso dei prodotti alimentari, ecc), conferendo un’adeguata preparazione sia in ambito commerciale-gestionale che in materia di sicurezza igienico-alimentare.

Il corso ha una durata complessiva di 100 ore. Tra gli argomenti trattati nelle lezioni Contabilità e legislazione fiscale; Merceologia; Economia aziendale; Marketing; Sicurezza sul lavoro.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato riconosciuto dalla Regione Calabria, valido su tutto il territorio nazionale. Le lezioni si svolgeranno interamente online.

Per iscrizioni e informazioni contatta i nostri uffici o consulta il sito di SDI Confcommercio.