Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Bonus Teatri e Spettacoli. Dal 14 ottobre le domande

Il decreto Sostegni ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Ora, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Il modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia.

Una volta trasmessa la comunicazione, il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.

È possibile presentare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o rinunciare integralmente al credito d’imposta già comunicato nel medesimo arco temporale di presentazione della domanda (dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021).

Il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nello scorso anno per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, calcolato in base all’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia e tenuto conto del limite di spesa stabilito dal legislatore.

Per tale motivo, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma “teoricamente” spettante.

Dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Il rifiuto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno dettate con una successiva risoluzione.

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

Contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività economiche chiuse

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il decreto 9 settembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che dà attuazione al “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, la cui dotazione è di 140 milioni di euro per l’anno 2021. Il decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

I beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

a) alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nello specifico, ci si riferisce ai beneficiari che svolgono come attività prevalente quella prevista dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”. In favore di tali soggetti sono stati stanziati 20 milioni di euro del Fondo;

b) alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73), svolgono, come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato al decreto interministeriale, rispetto alla quale hanno registrato la chiusura nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73), per un arco temporale complessivo di almeno cento giorni;

c) alla data di presentazione dell’istanza risultano titolari di partiva IVA attiva prima della data del 23 luglio 2021 per i soggetti di cui alla precedente lette a) e prima della data 25 maggio 2021 per i soggetti di cui alla lettera b);

d) sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

e) non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Sono esclusi dalla platea dei beneficiari gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (così come definiti dall’articolo 162-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR).

La quota di 20 milioni di euro destinata alle discoteche, sale da ballo night-club e simili è ripartita prioritariamente in egual misura tra le imprese che presentano domanda di concessione del contributo, nel rispetto del limite massimo per ciascun soggetto beneficiario pari a 25 mila euro.

I rimanenti 120 milioni di euro del Fondo sono ripartiti tra i soggetti riportati nell’allegato 1 al decreto interministeriale nella seguente misura, modulata per classi di ricavi/compensi:

  • 3.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro;
  • 7.500 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 12.000 euro, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro.

Ai fini della quantificazione del contributo, rilevano i ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto beneficiario di nuova costituzione, che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel 2019, il contributo è convenzionalmente concesso nella misura di 3.000 euro.

In caso di incapienza del Fondo rispetto alle richieste dei soggetti beneficiari, successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di concessione, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di 3.000, si procederà alla riduzione in modo proporzionale del contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Il contributo, erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

I soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con le modalità ed entro i termini di presentazione che verranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nell’allegato 1 del decreto interministeriale è contenuto l’elenco dei Codici ATECO prevalenti dei soggetti ammissibili al contributo, di cui alla precedente lettera b):

47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);

49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburban;

56.21.00 – Catering per eventi, banqueting;

59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica;

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;

82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere;

85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi;

85.52.01 – Corsi di danza;

90.01.01 – Attività nel campo della recitazione;

90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche;

90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;

91.02.00 – Attività di musei;

91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

93.11.10 – Gestione di stadi;

93.11.20 – Gestione di piscine;

93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. (non codificato altrove);

93.13 – Gestione di palestre;

93.21 – Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;

93.29.30 – Sale giochi e biliardi;

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. (non codificato altrove);

96.04 – Servizi dei centri per il benessere fisico;

96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

Corso online abilitante per intermediario assicurativo

Corso online abilitante per intermediario assicurativo

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione, organizzato da SDI Confcommercio, per intermediario assicurativo per l’iscrizione alle sezioni C-E-F del Registro Unico degli intermediari – IVASS.

L’intermediario assicurativo ha un’ottima conoscenza del diritto assicurativo e attua strategie commerciali efficaci, possedendo ottime doti comunicative e relazionali, supportate da una forte attitudine alla vendita. Abile nella presentazione di prodotti finanziari e previdenziali più adatti in base alle specifiche necessità richieste del cliente, e nella conclusione, gestione ed esecuzione di contratti.

Il corso ha una durata complessiva di 60 ore, si svolge completamente online e si rivolge: nuovi impiegati addetti al front office di agenzie assicurative, addetti ai call center e sub-agenti.

Durante le lezioni verranno trattate le seguenti tematiche:

  • Area contrattuale e prodotti
  • Area giuridica
  • Area tecnica assicurativa e riassicurativa
  • Area amministrativa e gestionale
  • Area informatica

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di frequenza e profitto conforme alla normativa prevista dal Reg.40/2018 art.90 e idoneo per iscriversi al RUI.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consulta il sito di SDI Confcommercio o contatta gli uffici allo 0984/24030.

Riaprono le discoteche. Teatri, cinema e concerti al 100%

Riaprono le discoteche. Teatri, cinema e concerti al 100%

Via libera del Governo al decreto che prevede la riapertura in zona bianca, con capienza del 50% al chiuso e del 75% all’aperto. Silb: “un risultato importante”. Cinema, teatri e concerti salgono al 100%.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che allenta ulteriormente le strette anti-Covid, riportando al 100%, in zona bianca, la capienza di cinema e teatri. Il provvedimento prevede anche la riapertura delle discoteche, con capienza che “non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso”. Nel settore degli spettacoli – cinema, teatri, concerti – la capienza sarà al 100%, sia al chiuso che all’aperto. Per gli eventi sportivi sarà possibile riempiere gli impianti al 60% al chiuso e al 75% all’aperto.  Per accedere in tutti questi luoghi sarà obbligatorio esibire il green pass. Le nuove disposizioni entrano in vigore lunedì prossimo, 11 ottobre. In caso di violazione delle regole su capienza e green pass dalla seconda violazione scatterà la sanzione della chiusura. Ma vediamo nel dettaglio le nuove disposizioni.

TEATRI, CINEMA, CONCERTI – In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi.

MUSEI – Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

PUBBLICO A EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE – La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.

DISCOTECHE – La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

“Un risultato importante. Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’Esecutivo che ha recepito le nostre istanze e ha aumentato la capienza delle discoteche al 50%. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per un risultato così importante. Ora è arrivato il momento di ripartire in totale sicurezza. Da parte nostra non possiamo che garantire controlli rigorosi, attenzione e la massima professionalità per tornare a vivere la socialità nei nostri locali in maniera sicura”. Così il presidente del Silb, il Sindacato Italiano dei locali da Ballo aderente a Fipe-Confcommercio, Maurizio Pasca.

I limiti del Cts: 35% al chiuso, 50% all’aperto.

Il Comitato tecnico-scientifico aveva dato il 5 ottobre scorso il sospirato via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca, suggerendo però un limite di capienza severo: 35% al chiuso e 50% all’aperto. Un limite che era stato definito “inaccettabile” dal Silb, Sindacato italiano dei locali da ballo aderente a Fipe-Confcommercio, per il cui presidente Maurizio Pasca, “aprire è importante ma non posiamo mantenere quella capienza, i costi di gestione sono ingenti e certamente non riusciremmo a coprirli”.

Ma andiamo con ordine: la nota firmata dal portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, sottolineava che le attività nelle sale da ballo e discoteche “si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus”.  Tuttavia, “fermo restando che gli accessi a queste attività debbano avvenire esclusivamente attraverso un meccanismo di registrazione che consenta un eventuale tracciamento e solo in presenza di green pass valido, si ritiene che se ne possa considerare l’apertura con una progressiva gradualità anche tenendo conto della necessità di valutare l’impatto delle misure già adottate”.

Di conseguenza, il Cts “ritiene che queste attività possano essere consentite in zona bianca” con:

  • una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all’aperto;
  • la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo d’aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo ISS;
  • l’uso obbligatorio dei bicchieri monouso;
  • la garanzia della possibilità di frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali;
  • l’utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo, paragonabile alle attività fisiche al chiuso.
Finanziamenti per internazionalizzazione, transizione ecologica e digitale

Finanziamenti per internazionalizzazione, transizione ecologica e digitale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre u.s. la delibera quadro del Comitato agevolazioni di Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, di approvazione della politica di investimento e delle correlate circolari operative dei tre interventi attuativi di realizzazione della Sub-Misura «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81» (M1C2 Investimento 5.1) del PNRR ed in attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

Il Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato dotato complessivamente di 1,2 miliardi di euro – di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto.

Per assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi e consentire l’accesso a un più ampio numero di imprese, ogni azienda potrà presentare una sola domanda di finanziamento che prevede un tasso agevolato pari al 10% del Tasso di Riferimento UE e attualmente pari allo 0,055% annuo, con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di Temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.

Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto sale fino al 40% per le PMI con sede operativa (da almeno 6 mesi) nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); a queste imprese è altresì riservato il 40% della dotazione complessiva del Fondo, ossia 480 milioni di euro.

Il cofinanziamento a fondo perduto in regime di Temporary Framework è, allo stato, concedibile per le richieste deliberate fino al 31 dicembre 2021.

Le risorse del Fondo vengono veicolate attraverso tre nuovi strumenti:

  • transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale;
  • partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema;
  • sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce).

Si riassumono di seguito le principali caratteristiche dei tre strumenti.

  1. Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale.

È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno essere destinate per una quota almeno pari al 50% a investimenti per la transizione digitale e per la restante quota a investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale. Il finanziamento ha una durata di 6 anni, con 2 di pre-ammortamento e un importo massimo finanziabile di 300mila euro che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

  1. Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema (ossia missioni finalizzate alla promozione imprenditoriale del c.d. “sistema Italia” nei mercati internazionali).

È un finanziamento agevolato per la partecipazione di PMI a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all’evento, a meno che l’evento stesso non sia a tema digital o ecologico. L’importo massimo del finanziamento è pari a 150mila euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Il periodo di rimborso è di 4 anni, con 1 anno di pre-ammortamento.

  1. Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce).

È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso a una piattaforma di terzi (market place) di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. L’importo minimo dell’intervento che l’impresa può richiedere è pari a 10 mila euro, mentre l’imposto massimo è pari a euro 300 mila per la piattaforma propria e pari a 200 mila euro per l’accesso a piattaforma di terzi. In ogni caso, il finanziamento non può essere superiore al 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata dei finanziamenti è di 4 anni con 1 anno di pre-ammortamento.

Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione di esito della domanda, che conterrà il CUP (Codice Unico di Progetto) ed entro la fine del periodo di preammortamento.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire attraverso un Conto corrente dedicato e indicando all’interno della causale di ogni pagamento/movimentazione i riferimenti delle fatture, numero CUP e riferimento al PNRR.

Il prossimo 28 ottobre alle ore 9:30 si aprirà il Portale operativo per la ricezione delle domande di finanziamento, ma già dal 21 ottobre, le imprese potranno pre-caricare il modulo di domanda firmato digitalmente, con l’obiettivo di agevolare l’iter di richiesta dei fondi.

Per gli ulteriori dettagli operativi della misura, consulta la nostra AREA RISERVATA.