Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

L’INPS, con la circolare n. 169 del 2021, fa seguito alla precedente circolare n.140/021 per fornire le modalità operative riferite all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), fruibile entro il 31 dicembre 2021 per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare, la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 / 30 novembre 2021.

Con le nuove istruzioni l’INPS ha recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 e dunque ha confermato che, ai fini del predetto sgravio, si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO oltre a quelli contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps n. 140/2021:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Per quanto riguarda le modalità operative all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on line “SOST.BIS_ES”, per la richiesta dell’esonero che dovrà contenere:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare e, pertanto, entro il 10 dicembre 2021.

L’agevolazione viene riconosciuta entro i limiti delle risorse stanziate e, pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra citati.

Infine, l’Inps, ha precisato che emanerà le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro con prossimo messaggio.

Per ogni ulteriore approfondimento consulta le circolari 140 e 169 INPS e relativi allegarti, disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021, è stato pubblicato il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Di seguito, si illustrano le misure contenute nel citato provvedimento, la cui entrata in vigore decorre dal 12 novembre 2021.

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità (art. 1)

Superbonus 110% – Modifica della disciplina sul visto conformità

Il decreto c.d. “Rilancio” (decreto legge n. 34 del 2020) ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura, in caso di interventi che danno diritto al c.d. Superbonus 110% (trattasi della detrazione, in misura pari al 110%, per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in caso di specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici). Il visto di conformità che deve essere apposto è il c.d. visto leggero (art. 35 del D.Lgs. 241 del 1997). Tale tipologia di visto implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.

L’articolo in esame (al comma 1, lettera a), n. 1) estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità succitato anche all’ipotesi in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità, tuttavia, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Superbonus 110% – Modifica della disciplina sull’asseverazione

Ai fini della fruizione del Superbonus 110%, il contribuente deve anche ottenere l’asseverazione, ad opera di un tecnico abilitato, ossia la certificazione della conformità degli interventi eseguiti in base alla normativa.

Con l’articolo in esame (al comma 1. lett. a), n. 2), è stabilito che, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si debba far riferimento, oltre ai prezzari individuati dal D.M. agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 30 gg., decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Interventi edilizi diversi dal Superbonus 110% – Introduzione del visto di conformità e dell’asseverazione

Infine, l’articolo in esame (comma 1, lett. b)) prevede che, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi, di cui al comma 2 dell’art. 121 del decreto c.d. Rilancio, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%:

  1. il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
  2. i tecnici abilitati debbono asseverare la congruità delle spese sostenute.

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (art. 2)

Come noto, gli artt. 121 e 122 del decreto c.d. Rilancio prevedono, in alternativa, all’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali in materia edilizia o dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall’art. 121). Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.

Con l’articolo in esame, mediante aggiunta dell’art. 122-bis nel decreto c.d. Rilancio, viene previsto che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima (nel caso di cessione dei crediti, si ricorda che quest’ultimi possono essere ceduti più volte), e delle opzioni, inviate ai sensi dei succitati articoli 121 e 122, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

Se all’esito del controllo non risultano profili di rischio ovvero sono decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Se all’esito del controllo risultano profili di rischio, la comunicazione dovrà considerarsi non effettuata e l’esito del controllo dovrà essere comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. In tale ipotesi, inoltre, l’amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo, nei termini di legge, di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non effettuata.

I profili di rischio, che l’Agenzia potrà utilizzare, saranno individuati utilizzando dei criteri riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Le banche e gli atri istituti finanziari (elencati nell’art. 3 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, avente ad oggetto l’attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), inoltre, non possono procedere all’acquisizione dei crediti, risultanti dalle operazioni di cui agli art. 121 e 122 del decreto Rilancio, ove ricorrano i presupposti previsti per la segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 e 42 del medesimo decreto legislativo).

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in esame.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate (art. 3)

Con l’articolo in esame, viene stabilito che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli artt. 1 e 2 del presente decreto (opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per lavori edilizi e cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19), nonché alle

agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per lo svolgimento delle attività di controllo, utilizzi i poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA.

In specie, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate può procedere con un atto di recupero, emanato in base all’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con l’atto di recupero, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (fatto salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente di riferimento), sono irrogate anche le sanzioni, previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse, e sono applicati gli interessi.

La competenza dell’attività di accertamento spetta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Ove il domicilio fiscale non sia determinabile, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia, da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Sulle eventuali controversie relative all’atto di recupero, la competenza spetta al giudice tributario.

Aggiornamento. Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Aggiornamento. Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021 sono state definite le modalità di accesso al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui al decreto “Sostegni-bis”.

La citata disposizione, si ricorda, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Secondo le indicazioni del citato Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili e la rende nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Con provvedimento del 10 novembre 2021, è stato disposto che la suddetta percentuale è pari al 100 per cento in quanto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

Pertanto, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito d’imposta richiesto (30% delle spese comunicate), senza alcuna defalcazione.

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10 novembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Al riguardo sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021.

Ambito soggettivo

Il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo. Considerati la ratio generale dell’intervento e il generico riferimento alle “imprese”, la circolare precisa che, ai fini dell’individuazione delle attività ammesse al contributo, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Inoltre, in assenza di un’espressa esclusione normativa, sono ammessi al contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Nessuna limitazione anche per la data di inizio dell’attività, rientrando, nel credito d’imposta tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

Ambito oggettivo

I soggetti interessati rientrano nell’ambito di applicazione del beneficio a condizione che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019.

In caso di esercizio di attività “mista”, ovvero sia attività teatrali e spettacoli dal vivo che altre attività, viene precisato che, ai fini della verifica della riduzione del fatturato, occorre fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività “teatrali e spettacoli dal vivo”.

Infine, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di applicazione del beneficio, viene chiarito che la sussistenza della riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.

Costi ammissibili

La circolare n. 14/E indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta da imputare secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

In particolare, vi rientrano i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui:

  • costi per il personale;
  • costi di ospitalità;
  • costi di produzione;
  • costi di gestione spazi;
  • costi di pubblicità e promozione;
  • formazione;
  • investimenti ammortizzabili;
  • costi generali;
  • estero
  • circo e spettacolo viaggiante.

Determinazione dell’agevolazione

Come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento delle spese, sostenute nel 2020, assumendo in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata.

Pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d’imposta in esame va inclusa l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Rilevanza del credito di imposta

Per espressa previsione normativa il beneficio in esame:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Utilizzo

Per effetto della recente modifica normativa intervenuta con il decreto legge n. 146 del 2021 (c.d. decreto “Fiscale”), il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e non anche, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Al riguardo, viene chiarito che il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso e può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 (in quanto per espressa previsione normativa non è applicabile l’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007).

Inoltre, viene precisato che l’eventuale ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.

Una descrizione più dettagliata dei costi ammissibili è disponibile nella nostra Area Riservata.

Contributo fondo perduto per le start up

Contributo fondo perduto per le start up

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2021, sono state definite le regole per beneficiare del contributo a fondo perduto per i contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.

Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Secondo le indicazioni fornite dal provvedimento direttoriale, per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda, dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante apposito intermediario.

Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro e il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Con il provvedimento in esame viene specificato che l’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, inoltre, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Circa le modalità di fruizione del beneficio, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza (tra i controlli vi è quello della verifica dell’inizio dell’attività d’impresa nel corso del 2019 in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello sull’intestazione dell’Iban).