Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Aggiornamento. Contributi impianti di risalita a fune

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo il decreto interministeriale 26 ottobre 2021 (in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti) e l’avviso pubblico del 5 novembre 2021, che modificano rispettivamente il decreto interministeriale 26 agosto 2021 e l’avviso pubblico del 30 settembre 2021, con i quali è stata avviata la fase attuativa dei contributi a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

Il decreto interministeriale del 26 ottobre, modificando il comma 1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 26 agosto, ha eliminato il riferimento al codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano) quale requisito soggettivo per l’accesso all’agevolazione, sostituendolo con l’indicazione per esteso della denominazione dei beneficiari dell’agevolazione, che con la nuova formulazione sono individuati negli “esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici”.

L’avviso pubblico del 5 novembre 2021 ha recepito la modifica, specificando che i beneficiari così individuati possono presentare istanza compilando il format disponibile nello sportello telematico. Tuttavia, l’istruttoria delle istanze pervenute sarà subordinata all’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto interministeriale del 26 ottobre 2021 e, in caso di mancata registrazione, verranno considerate solo le istanze presentate dai soggetti identificati con il codice ATECO 49.39.01.

Sul sito del Ministero del Turismo, oggi 8 novembre, si dà comunicazione che le istanze di concessione del contributo potranno essere compilate e trasmesse on-line dallo sportello telematico (https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it) appositamente predisposto a partire dalle ore 12:00 del giorno 9 novembre 2021 e fino alle ore 17:00 del giorno 18 novembre 2021.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro articolo del 6 ottobre 2021, relativ0 alla pubblicazione del decreto interministeriale del 26 agosto 2021 e dell’avviso del 30 settembre 2021 del Ministero del Turismo.

AGGIORNAMENTO

Prorogato a lunedì 22 novembre 2021, ore 17:00 il termine ultimo per la presentazione delle istanze,

Corso abilitante per Esperto Negoziatore della crisi di impresa

Corso abilitante per Esperto Negoziatore della crisi di impresa

Sono aperte le iscrizioni al corso online per Esperto nella negoziazione della crisi di impresa organizzato e gestito da SDI Confcommercio, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria. Sarà possibile seguire le lezioni da qualsiasi parte d’Italia e nella comodità del proprio luogo di residenza.

É ancora possibile iscriversi, restano gli ultimi posti disponibili.

Il corso di formazione abilitante ha una durata di 60 ore ed è valido per l’iscrizione nell’elenco degli esperti negoziatori della crisi di impresa, istituito presso le Camere di Commercio ai sensi del DL 118/2021, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021.

Il corso si rivolge a tutti professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro) e i manager d’azienda chiamati a intermediare tra l’impresa in difficoltà e i creditori al fine di trovare una risoluzione idonea al riassetto economico finanziario, al fine di evitare il default.

L’esperto negoziatore della crisi d’impresa, agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

La L. 147 del 21 ottobre 2021 ha infatti stabilito che per l’impresa in difficoltà economico-finanziaria nella quale ci siano gli elementi per il risanamento, si possa avviare una speciale procedura telematica, richiedendo alla CCIAA di competenza la nomina dell’esperto abilitato al fine attivare l’iter di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”.

Durante le lezioni verranno trattate le seguenti tematiche:

  • Il contesto dell’intervento formativo: presupposti, finalità, obiettivi;
  • Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale;
  • La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma;
  • La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento;
  • La redazione di un piano di risanamento;
  • Il protocollo di conduzione della composizione negoziata;
  • La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze;
  • Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali;
  • La stima della liquidazione del patrimonio;
  • L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11.

Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza e profitto abilitante alla seguente figura: esperto negoziatore per la composizione della crisi d’impresa ai sensi della L. n. 147/2021 di conversione del Decreto Legge n. 118/2021 e del Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia del 28/09/2021.

Per maggiori informazioni contatta SDI Confcommercio: tel 098424030 email: sdi@sdiconfcommercio.it

Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS)

Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS)

Il 25 novembre a Cosenza le lezioni del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) organizzato da SDI Confcommercio. É ancora possibile iscriversi. Non perdere tempo e assicurati il tuo posto.

L’OSS fa parte delle figure tecniche del comparto della sanità pubblica, svolgendo attività che aiutano le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali. Si occupa del recupero, mantenimento e sviluppo del livello di benessere dei pazienti, promuovendone l’autonomia e l’autodeterminazione. Un lavoro di costante collaborazione con il personale medico e infermieristico delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il corso dura complessivamente 1000 ore ed è suddiviso in un Modulo Base (200 ore di formazione teorica) e un Modulo Professionalizzante (800 ore ulteriormente composte da 250 ore di formazione teorica, 100 di esercitazione e 450 di tirocinio all’interno di strutture convenzionate).

Contenuti didattici:

  • Legislazione sanitaria, di etica e deontologia;
  • Elementi di psicologia e sociologia;
  • Igiene dell’ambiente e confort alberghiero;
  • Disposizioni in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • Interventi assistenziali, assistenza sociale e metodologia del lavoro sociale e sanitario.

Opportunità di dilazionare il pagamento in comode rate per venire incontro a specifiche esigenze.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di qualifica riconosciuto sia a livello nazionale che europeo.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione con allegati documento di identità, codice fiscale e curriculum vitae e presentarlo agli uffici di SDI Confcommercio di via Alimena, 14, Cosenza.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consulta il sito di SDI Confcommercio o contatta gli uffici allo 0984/24030.

 

Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

Agenzia Entrate.Proroga servizio di consultazione fatture

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 novembre 2021, ha prorogato a fine anno il termine, scaduto il 30 settembre, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle Fatture Elettroniche e dei loro duplicati informativi.

Lo scorso 30 settembre è, infatti, scaduto il termine per l’adesione al predetto servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, terminando, di fatto, il periodo transitorio durante il quale gli operatori e i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica. In assenza di adesione espressa, è possibile consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.

Ora, con il provvedimento in oggetto, viene disposta la riapertura dei termini, al fine di venire incontro alle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali circa l’indisponibilità delle fatture pregresse e considerati gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, anche legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia.

Pertanto, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa, specifica, adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.

Da ultimo, viene segnalato che le fatture elettroniche sono consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il citato beneficio, introdotto per la prima volta dall’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), già oggetto di specifici chiarimenti con le circolari n. 20/E e n. 25/E del 2020, consiste, così come innovato dal decreto Sostegni-bis, in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi. Di seguito, un’analisi dei principali chiarimenti forniti.

Ambito soggettivo, misura del credito d’imposta e rilevanza fiscale:
Dal punto di vista soggettivo, per espressa previsione contenuta nel comma 1 del citato articolo 32, il credito d’imposta in esame è rivolto:

  • ai soggetti esercenti attività di impresa;
  • ai soggetti esercenti arti e professioni;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini della corretta quantificazione del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Ambito oggettivo: le spese ammesse al credito d’imposta:
In particolare, sono ricomprese nel credito d’imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 in commento;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riguardo alle spese di cui alla lettera b), ossia per la “somministrazione di tamponi”, la circolare chiarisce che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Sono, invece, escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria, il credito d’imposta si applica per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento qualora siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella circolare n. 20/E del 2020.

Rilevanza fiscale e modalità di utilizzo del credito d’imposta:
Così come espressamente previsto dalla norma, il credito d’imposta in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Premesso ciò, la circolare chiarisce che il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.

Si ricorda, infine, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del credito di imposta, da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario incaricato.