Super Green Pass. Le nuove misure

Super Green Pass. Le nuove misure

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021).

La legge, entrata in vigore il 21 novembre 2021, ha confermato i contenuti iniziali del decreto legge n.127 apportando alcune modifiche.

Impiego del cd. Green Pass in ambito lavorativo privato (art. 3)

La disposizione, modificata in sede di conversione, disciplina l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro.

Soggetti obbligati all’esibizione del Green Pass (art. 3, commi 1, 2 e 3)

Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato – per accedere ai luoghi di lavoro – a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.

Lo stesso obbligo grava altresì – ai sensi del comma 2 – su tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. In sede di conversione, è stato specificato, con riferimento al settore privato, che l’ambito dei soggetti che svolgono attività di formazione comprende anche i discenti.

Si ricorda, invece, che non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Soggetti tenuti al controllo del Green Pass (art. 3, comma 4)

I datori di lavoro sono tenuti a verificare che i lavoratori posseggano il Green Pass. Si ricorda inoltre che per i lavoratori esterni – di cui al comma 2 –  la verifica sul rispetto del sopra descritto obbligo potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

In sede di conversione, è stato altresì precisato che per i lavoratori in somministrazione è solo l’azienda utilizzatrice quella competente ad effettuare i controlli, mentre l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass.

Modalità di controllo delle Certificazioni verdi COVID-19 (art. 3, comma 5)

Si ricorda che l’articolo 3, comma 5 prevede, a carico dei datori di lavoro, l’obbligo di definizione – entro il 15 ottobre 2021 – delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, inoltre, devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

In sede di conversione, è stata introdotta la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della stessa.

Conseguenze per il lavoratore in caso di assenza di Green Pass (art. 3, comma 6 e 7)

Si ricorda che, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In sede di conversione è stata, inoltre, rivista la norma che permette alle imprese del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. Si prevede in particolare che le suddette imprese possano, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza il previgente limite di un solo rinnovo. È stata inoltre precisata l’assenza di conseguenze disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Sanzioni in caso di violazioni (art. 3, commi da 8 a 10)

Quanto all’impianto sanzionatorio, viene confermato quanto già previsto nel decreto originario. In particolare si prevede:

  • per i lavoratori che abbiano fatto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass: il pagamento della sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 1500, oltre le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
  • per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica: l’applicazione del consueto quadro sanzionatorio di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n.19/2020 (pagamento di una sanzione da euro 400 ad euro 1000).

Per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione.

Si ricorda altresì che tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto e che i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle stesse trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla relativa violazione.

Scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa (art. 3-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che qualora la validità di un certificato verde COVID-19 di un dipendente privato e pubblico scada durante il corso della prestazione lavorativa, al lavoratore non si applicano le sanzioni sopra descritte, previste a suo carico in caso di violazione dell’obbligo di esibizione del Green pass e può permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario al completamento del proprio turno di lavoro.

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione Covid-19 nei luoghi di lavoro (art. 4-bis)

I datori di lavoro, pubblici e privati, potranno promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione contro il Covid-19 (nuovo art. 4-bis), dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008).

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5)

La disposizione in esame, modificata in sede di conversione, reca diverse novelle alla disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9 del D.L. “Riaperture” (D.L. n. 52/2021).

In particolare, la norma ha introdotto – art. 9, comma 2, lettera c-bis) – tra le fattispecie che possono dare luogo alla generazione del certificato verde, anche la nuova ipotesi della “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo vaccinale”, con durata di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata modificata dal recente decreto legge n. 172 del 26 novembre scorso, su cui si è riferito con nostra nota del 28 novembre – con effetti a decorrere dal 15 dicembre prossimo. Ai sensi della nuova lettera c-bis), la certificazione in esame viene rilasciata in caso di “avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” (dose booster o terza dose). Quanto alla durata, la stessa viene ridotta da 12 a 9 mesi. Si evidenzia che la fattispecie di cui alla lettera c-bis) si applica a condizione che la positività all’infezione sia stata accertata oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Si ricorda, inoltre, che, per i soggetti che abbiano contratto il Covid prima di sottoporsi al vaccino, la certificazione verde è valida a decorrere dalla somministrazione della prima ed unica dose del vaccino stesso (la normativa precedente prevedeva invece che la validità decorresse dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Agenzia Entrate. Contributo a fondo perduto perequativo

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, è stato approvato, il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per fruire del c.d. contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto legge n. 73 del 2021 (decreto “Sostegni-bis”).

Il contributo perequativo è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.

Il suddetto contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.

Quale condizione per fruire del beneficio il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 con le seguenti modalità:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

L’importo del contributo riconosciuto non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.

L’Istanza può essere trasmessa dal 29 novembre al 28 dicembre 2021, direttamente dal richiedente o mediante intermediari già delegati al cassetto fiscale oppure al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per orientare il contribuente in merito alle regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita guida operativa che è disponibile nella nostra Area Riservata.

Aggiornamento. Ristori guide turistiche e accompagnatori turistici

Aggiornamento. Ristori guide turistiche e accompagnatori turistici

In attuazione di quanto disposto all’articolo 3 dell’Avviso pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243 è stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che informa in merito all’apertura della piattaforma per la presentazione delle istanze di contributo in favore di guide e accompagnatori turistici non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale del 2 ottobre 2020, n.440 e titolari di codice ATECO 79.90.20, ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente.

La comunicazione informa che le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line utilizzando lo sportello telematico https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021 e fino alle ore 17:00 del giorno 24 novembre 2021.

ULTERIORE PROROGA AL 6 DICEMBRE 2021 ORE 12:00.

Allo sportello telematico/piattaforma si accederà attraverso le credenziali SPID o CNS, per poi  seguire le istruzioni per la compilazione dell’istanza ivi riportate generando, a termine compilazione, la domanda in formato PDF su cui apporre la firma digitale o, in alternativa, la firma autografa.

L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita, a seguito dell’istruttoria effettuata, sulle istanze pervenute nei termini di scadenza temporale di cui sopra.

La comunicazione conclude informando che, a partire dalle ore 12:00 del 15 novembre, verrà reso disponibile un canale di assistenza, telefonica e via mail. I riferimenti di tale servizio di assistenza verranno resi noti il giorno stesso, per cui invitiamo gli interessati a monitorare il sito istituzionale del Ministero https://www.ministeroturismo.gov.it

Black Friday. Stime delle vendite in aumento

Black Friday. Stime delle vendite in aumento

Maria Santagada, Direttore Confcommercio: “Bene l’aumento della clientela e del volume di vendita, ma c’è il rischio di un’erosione della marginalità in vista del Natale”.

Ormai da qualche anno il Black Friday ha preso piede anche in Italia, monopolizzando le vendite del l’ultimo week-end di novembre.

Per molti si tratta dell’occasione giusta per iniziare a realizzare i regali di Natale, per altri di una semplice opportunità di risparmio nell’acquisto di qualche prodotto.

Certamente tra i prodotti più gettonati troviamo i capi di abbigliamento, seguiti dai prodotti di elettronica e dagli accessori.

Quest’anno inoltre, le stime tornano ai livelli di interesse e fatturato del 2019. In particolate si stima un incremento medio delle vendite del 50% rispetto al 2020 ed in linea con quelle del 2019.

Per Maria Santagada, Direttore di Confcommercio Cosenza e Calabria: “Il Black Friday senza dubbio attira l’interesse dei consumatori a caccia dell’affare in vista della stagione natalizia nei negozi delle nostre città. Tuttavia, le stime sui volumi di vendita non vanno lette solo in senso positivo in quanto le promozioni in piena stagione, alle porte del Natale, danneggiano soprattutto quegli operatori dei negozi multibrand che sacrificano una marginalità che, dopo il drastico calo delle vendite del 2020 e di inizio 2021, è divenuta sempre più di sopravvivenza. Va detto anche però che il Black Friday rappresenta anche una risposta del commercio al contenimento dell’inflazione ormai in forte aumento”.

Webinar Creative Restaurant Branding

Webinar Creative Restaurant Branding

Mercoledì 1 dicembre alle ore 15.00 non perdere l’appuntamento con il webinar di Fipe Creative Restaurant Branding.

Dopo un periodo che ha messo a dura prova le imprese della ristorazione servono idee e azioni concrete che accompagnino gli operatori nel percorso della ripartenza.

La FIPE organizza un webinar di approfondimento sulla definizione di identità e posizionamento del brand riservato alle imprese della ristorazione e alle associazioni del sistema che vedrà la partecipazione di Nicoletta Polliotto e Ilaria Legato, autrici del libro “Creative Restaurant Branding”.

Il Brand viene definito come lo strumento principale per arrivare al cuore dei clienti e fidelizzarli e nel corso del webinar verrà presentato il metodo per un posizionamento vincente e per individuare il proprio pubblico di riferimento.

Interverranno:

  • Nicoletta Polliotto, Digital project manager
  • Ilaria Legato, Brand e Food Designer
  • Luciano Sbraga, Direttore Ufficio Studi Fipe

Per registrarti: https://forms.gle/qgBcKYcUbw33FsXYA

Nei giorni successivi la registrazione riceverai il link per il collegamento all’indirizzo indicato in fase di registrazione.