Fondo per le piccole e medie imprese creative

Fondo per le piccole e medie imprese creative

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2022 il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della cultura del 19 novembre 2021, che disciplina le modalità di intervento del ”Fondo per le piccole e medie imprese creative”, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il Fondo vuole sostenere le micro, piccole e medie imprese che operano nel settore creativo, sia che esse siano costituite o in fase di costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle tre seguenti linee di azione:

  • programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
  • programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo.
  • investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start up innovative e PMI innovative.

Il Fondo prevede 40 milioni stanziati per gli anni 2021 e 2022.

Per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, le agevolazioni sono sotto forma di una combinazione tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato.

Nello specifico, le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80% di cui: una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto e una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.

Per gli interventi volti alla collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, le agevolazioni concedibili assumono la forma del contributo a fondo perduto (voucher), fino a copertura del 80 per cento delle spese per l’acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo e, comunque, per un importo massimo pari a 10 mila euro.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

L’INPS, con il messaggio del 9 febbraio 2022, n. 637, ha fornito indicazioni su alcuni aspetti relativi alla contribuzione dovuta per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al d.lgs. n. 148/2015, a seguito della riforma della normativa in materia avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.

Per quanto concerne i soggetti beneficiari, l’Istituto rammenta che, a seguito della recente riforma, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGS, FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al Titolo I e II del d.lgs. 148/2015, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali tenendo conto altresì di tali lavoratori, in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

In merito alla CIGO, l’ultima Legge di Bilancio non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi.

Per quanto riguarda la CIGS, viene esteso il suo campo di applicazione, confermando, tuttavia, l’aliquota contributiva pari al 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come stabilita all’art. 23 del d.lgs. 148/2015. Pertanto, anche i nuovi datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGS, sono tenuti al versamento della suddetta contribuzione di finanziamento. Per l’anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto che tale aliquota venga ridotta dello 0,63%, determinando pertanto un’aliquota di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, pari allo 0,27% (0,90 – 0,63).

La novella normativa ha esteso anche l’ambito applicativo del FIS, nonché riformulato le aliquote del relativo contributo di finanziamento. Nello specifico, l’aliquota per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato fino a cinque dipendenti, è pari allo 0,50%. Per coloro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota è fissata allo 0,80%. Per il solo anno 2022, la Legge di Bilancio ha disposto la riduzione delle predette aliquote nelle seguenti modalità:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Si riporta di seguito un schema riassuntivo delle aliquote di finanziamento del FIS e della CIGS, così come riformulate dalla nuova disciplina.

Numero di dipendenti Aliquote precedenti Aliquote a regime Aliquote ridotte nel 2022
FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT FIS CIGS TOT
Fino a 5 0,00% 0,50% 0,50% 0,15% (-0,35%) 0,15%
Oltre 5 e fino a 15 0,45% 0,45% 0,80% 0,80% 0,55% (-0,25%) 0,55%
Oltre 15 0,65% 0,65% 0,80% 0,90% 1,70% 0,69% (-0,11%) 0,27% (-0,63%) 0,96%
Commercio*
Oltre 50 0,90% 0,90% 0,80% 0,90% 1,70% 0,24% (-0,56%) 0,90% 1,14%

* Imprese commerciali, comprese logistica, e le agenzie di viaggio e turismo, compresi i tour operator

Si ricorda che le aliquote contributive di CIGS e FIS – a differenza della CIGO che è totalmente a carico delle imprese – sono ripartite per 1/3 a carico dei lavoratori e per i restanti 2/3 a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma l’importo della contribuzione addizionale prevista per l’accesso alla CIGO e CIGS, di cui all’art. 5 del d.lgs. 148/2018. Si rammenta che per entrambi i trattamenti, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è pari al 9%, fino a 52 settimane richieste, al 12%, da 53 a 104 settimane richieste, e al 15%, oltre le 104 settimane richieste, nel quinquennio mobile. A partire dal 1° gennaio 2025, le prime due aliquote vengono ridotte rispettivamente al 6% e al 9% a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento. Per quanto riguarda il FIS, il contributo è confermato nella misura già prevista all’art. 29, del d.lgs. 148/2015, pari al 4%, e ridotto del 40% al ricorrere dei medesimi presupposti sopraindicati, relativi alla CIGO e alla CIGS. L’Istituto chiarisce che tale riduzione determina un contributo pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Infine, l’INPS rende noto che, in merito alle istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens, in considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1 gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Rinnovo canone speciale RAI 2022 – Proroga al 31 marzo 2022

Rinnovo canone speciale RAI 2022 – Proroga al 31 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione della RAI, nel corso della riunione del 9 Febbraio 2022, accogliendo la richiesta formulata da Fipe-Confcommercio, ha deliberato di differire al 31 marzo 2022 il termine di scadenza per il pagamento del canone speciale RAI per l’anno 2022.

Inoltre, Fipe-Confcommercio ha formalmente richiesto alla RAI la revisione, di concerto con i Ministeri competenti, dei criteri di classificazione in categorie sulla cui base viene definito l’ammontare del canone speciale per i Pubblici Esercizi, da tempo obsoleti e di fatto disapplicati dalle Autorità preposte.

Corso per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande

Corso per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande

Il 16 febbraio iniziano le lezioni del nuovo corso abilitante alla somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, gestito dalla sede di Corigliano Rossano. Rimangono gli ultimi posti per potersi iscrivere. 

Il corso ha una durata complessiva di 100 ore e possono iscriversi coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e assolto l’obbligo scolastico.

Tra gli argomenti trattati nelle lezioni Contabilità e legislazione fiscale; Merceologia; Economia aziendale; Marketing; Sicurezza sul lavoro.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato riconosciuto dalla Regione Calabria, valido su tutto il territorio nazionale.

Per iscrizioni e informazioni contatta i nostri uffici di CORIGLIANO – ROSSANO via Metaponto – tel. 0983 859021, email corigliano@confcommercio.cs.it

Seguici sulla nostra pagina Facebook e cerca i corsi di formazione con l’hashtag #ConfcommercioTiForma.

Contributi per la digitalizzazione. Voucher digitali 4.0

Contributi per la digitalizzazione. Voucher digitali 4.0

A partire dal 17 febbraio 2022 e fino al 31 ottobre 2022, le imprese attive nella provincia di Cosenza, potranno presentare le domande di partecipazione al Bando Voucher Digitali I4.0, per sviluppare soluzioni informatiche, attraverso servizi di formazione e consulenza e l’acquisto di beni/servizi strumentali, finalizzati alla digitalizzazione delle aziende.

La Camera di Commercio di Cosenza ha pubblicato il bando che prevede contributi attraverso l’assegnazione di voucher che andranno a coprire fino al 70% degli investimenti diretti in progetti di innovazione tecnologica per le imprese. In particolare, per attività focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia del Piano Nazionale Impresa 4.0 e Transizione 4.0.

Il voucher potrà avere un valore massimo di 10.000,00 euro.

La novità dell’edizione di quest’anno del bando è che prevede una Misura Unica che si rivolge ai progetti presentati, esclusivamente, da singole imprese.

Le spese ammissibili, relative alle tecnologie previste dalla misura, sono:

  • servizi di consulenza e/o formazione;
  • acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione.

Ulteriore premialità è riservata alle imprese in possesso del rating di legalità, alle quali verrà riconosciuta un contributo aggiuntivo di 250,00 euro.

La presentazione delle domande dovrà avvenire per invio telematico. È prevista una procedura a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Per ulteriori dettagli sulle spese ammissibili e per assistenza nella presentazione delle domande, contatti i nostri uffici.