Contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e simili

Contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e simili

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il Provvedimento del Direttore del 18 maggio 2022, n. 71638, con il quale vengono definiti le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione di un contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Rifinanziato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, istituito con la finalità di erogare contributi a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night club e simili che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2022) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria.

Beneficiari

Il contributo è riconosciuto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 27 gennaio 2022, la cui attività prevalente, risultante dal modello AA7/AA9, è individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza dovrà essere predisposta mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere trasmessa a partire dal 6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022. In tale periodo sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, tenendo conto che l’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La richiesta di contributo può essere trasmessa direttamente dal soggetto richiedente o tramite un intermediario provvisto di delega di consultazione del Cassetto fiscale.

Calcolo ed erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto verrà ripartito in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, rapportando i 20 milioni disponibili all’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti beneficiari, con un tetto massimo di contributo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Le comunicazioni dell’Agenzia sull’importo del contributo riconosciuto e sull’avvenuto mandato di pagamento o sullo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi che lo hanno determinato, saranno disponibili nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

Corso formazione online SAB

Corso formazione online SAB

In partenza in modalità online il nuovo corso abilitante alla somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, gestito dalla sede di Corigliano Rossano. Rimangono gli ultimi posti per potersi iscrivere.

Il corso ha una durata complessiva di 100 ore (70 ore in FAD e 30 ore in aula) e possono iscriversi coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e assolto l’obbligo scolastico.

Tra gli argomenti trattati nelle lezioni Contabilità e legislazione fiscale; Merceologia; Economia aziendale; Marketing; Sicurezza sul lavoro.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato riconosciuto dalla Regione Calabria, valido su tutto il territorio nazionale.

Per iscrizioni e informazioni contatta i nostri uffici di CORIGLIANO – ROSSANO via Metaponto – tel. 0983 859021, email corigliano@confcommercio.cs.it

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Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

L’INPS, attraverso il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla presenza di una serie di errori nella compilazione delle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS) connessi alla scelta delle causali.

L’Istituto fornisce alcune indicazioni operative relativamente alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in modo tale da garantire l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.

Aziende fino a 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.

Aziende con più di 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto adotterà un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A tal proposito si precisa che, oltre alla necessaria comunicazione al datore di lavoro di vizio di incompetenza, la scrivente Confederazione ha sollecitato l’INPS a considerare i termini decadenziali per la presentazione delle istanze anche in relazione alle eventuali rettifiche di inoltro delle istanze a cui le aziende dovranno provvedere.

Pertanto, si auspica che l’Istituto fornisca a breve ulteriori indicazioni rispetto a tale ultimo punto.

L’INPS precisa, infine, che l’eventuale provvedimento di accoglimento sarà motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Inoltre, è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Inail – limiti minimi di retribuzione premi 2022

Con Circolare n. 21/2022, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022.

Per il 2022, il minimale di retribuzione giornaliera risulta pari a 49,91 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.297,66 euro.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.1.2021, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 58,40 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.460,07 euro

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.1.2021, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad 1.300,92 euro (108,41 euro x 12).

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. La retribuzione oraria minimale, per l’anno 2022, è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (49,91 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.1.2021, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 108,02 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 700,43 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.1.2021, è pari a 13,50 euro.

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2022, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 49,91 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la stessa attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita che, dall’1.1.2021, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 58,16 euro;
  • importo mensile: 1.454,08 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.1.2021, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile:  1.454,08 euro;                       
  • massimo mensile: 2.700,43 euro.

Lavoratori dello spettacolo autonomi

Come noto, dall’1.1.2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per la determinazione del premio assicurativo, la retribuzione imponibile da prendere a riferimento è rappresentata dai compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 49,91 euro.

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 62,82 euro per l’anno formativo 2021/2022.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Corso operatore socio sanitario specializzato (OSSS)

Corso operatore socio sanitario specializzato (OSSS)

In partenza il corso di formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS) organizzato da Confcommercio Cosenza. Il corso si rivolge a chi sia già in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario. Iscriviti ora, a breve inizieranno le lezioni.

Infatti, l’Operatore Socio Sanitario Specializzato, oltre a svolgere e assorbire tutte le attività dell’Oss, lavora in equipe con l’infermiere e tutti gli operatori professionali nelle attività assistenziali in base all’organizzazione in cui opera e conformemente alle indicazioni che gli vengono impartire dal personale infermieristico stesso.

Il corso di formazione ha una durata di 400 ore di cui circa la metà è destinato all’apprendimento in tirocinio con compiti e funzioni sanitarie.

L’OSSS è una figura di supporto che è in grado di eseguire:

  • la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, della terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica;
  • bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
  • la rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;
  • la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
  • medicazioni semplici, bendaggi e clisteri;
  • la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
  • la respirazione artificiale e massaggio cardiaco esterno;
  • la cura, lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;
  • la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;
  • il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;
  • la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito oppure da richiedere presso i nostri uffici) con allegati documento di identità, codice fiscale, curriculum vitae e attestazione Oss.

Il corso ha un costo di 700 euro. Al momento dell’iscrizione andrà versato un acconto e il saldo andrà effettuato entro fine corso, possibilità di pagamento anche in più soluzioni per venire incontro ad esigenze specifiche.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di qualifica riconosciuto dalla Regione Calabria e valevole in tutte le regioni d`Italia e a livello europeo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti:

COSENZA Tel. 0984 77181 email formazione@confcommercio.cs.it

CORIGLIANO CALABRO Tel. 0983859021 email corigliano@confcommercio.cs.it