Webinar: il no show al ristorante

Webinar: il no show al ristorante

Fipe- Confcommercio, martedì 31 maggio alle ore 15:30, organizza un webinar dal titolo “il no show al ristorante: come contrastare una brutta abitudine”.

C’è un ristorante a cui non sia mai capitato di ricevere una prenotazione per un tavolo e non vedere arrivare nessuno? Probabilmente no, perché questo fenomeno, noto con il nome di no show, è assai diffuso potendo contare oggi in Italia solo sulla buona educazione delle persone e non sulla presenza di regole chiare e condivise. Prendiamo il caso della prenotazione alberghiera. Se non ci si presenta senza aver dato disdetta la regola, non la consuetudine, impone che il cliente paghi.

Un meccanismo che si basa sul ragionevole principio che la mancata presenza senza disdetta si traduce in una perdita certa per l’impresa che non ha avuto il tempo di trovare un nuovo cliente o non ha addirittura potuto vendere il servizio ad un cliente che l’aveva chiesto.

Questo danno, non solo economico ma anche morale, assume oggi un valore ancora più importante anche per effetto del contingentamento della capienza dei locali imposto dai protocolli di sicurezza.

Cosa si può fare per arginare il fenomeno? È possibile mutuare le regole già utilizzate in altre attività e applicarle anche nei ristoranti?

Il webinar ha l’obiettivo di approfondire i diversi profili del fenomeno “no show” e soprattutto intende suggerire soluzioni già disponibili.

Compila il form per registrarti: https://forms.gle/XxuAhceTtoAos8uPA

Scarica il programma del webinar

Convenzione Confcommercio – ENI Plenitude

Convenzione Confcommercio – ENI Plenitude

Confcommercio, insieme a ENI Plenitude, mette a disposizione degli associati interessanti soluzioni aziendali per la ricarica delle auto elettriche.

Plenitude, attraverso la sua controllata Be Charge, riserva alle Partite Iva associate a Confcommercio condizioni economiche dedicate per l’acquisto di prodotti e servizi per la ricarica degli autoveicoli elettrici, compresi i servizi di progettazione, installazione, collaudo e manutenzione delle stazioni di ricarica.

Con l’installazione delle colonnine o wallbox, sarà possibile attivare uno dei seguenti servizi di gestione, adatti alle diverse casistiche di utilizzo:

  • Be Charge Business Solution dedicata a quelle aziende che dispongono di una flotta elettrica e/o plug-in aziendale e vogliono limitare l’accesso alle colonnine di ricarica unicamente ai soggetti autorizzati, gestendo l’abbinamento delle attività di ricarica ai singoli soggetti, targhe o altre funzionalità simili, per il tramite di un portale web di gestione. 
  • Be Charge Public Solution dedicata a quelle aziende che dispongono di un’area di parcheggio accessibile al pubblico o ai propri clienti/ospiti e vogliono offrire un servizio di ricarica a pagamento e gestita da un operatore professionale con migliaia di punti installati in Italia come Be Charge. Sarà possibile, inoltre, creare tariffe dedicate e/o scontate per particolari categorie di utilizzatori (clienti, dipendenti, altro) e beneficiare degli investimenti di marketing rilevanti che Plenitude effettua per far conoscere la propria rete di ricarica ad accesso pubblico (ad oggi i punti di ricarica pubblici di proprietà sono circa 7mila e aumenteranno fino a 30 mila nei prossimi anni).
  • Public Fleet Management dedicata a quelle aziende che dispongono di una flotta elettrica e/o plug-in aziendale e vogliono ricaricare in area pubblica in Italia ed Europa sulla rete diffusa di Be Charge e di tutti gli operatori interoperabili.

Per tutti gli Associati che sottoscriveranno uno o più servizi di cui sopra sono previste, in via esclusiva, le seguenti agevolazioni:

  • Sconto del 50% sul canone di manutenzione per il primo anno di contratto;
  • Sconto del 50% sul canone dei servizi di gestione scelti per il primo anno di contratto;
  • Coupon di ricarica a disposizione della propria flotta aziendale per la ricarica pubblica.

Tutti gli Associati che sottoscriveranno un servizio di gestione beneficeranno di un monitoraggio in tempo reale 24/7 delle colonnine da parte della sala controllo centrale della rete di ricarica.

Per richiedere informazioni di dettaglio e proposte commerciali personalizzate contatta i nostri uffici.

Contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e simili

Contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e simili

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il Provvedimento del Direttore del 18 maggio 2022, n. 71638, con il quale vengono definiti le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione di un contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Rifinanziato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, istituito con la finalità di erogare contributi a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night club e simili che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2022) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria.

Beneficiari

Il contributo è riconosciuto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 27 gennaio 2022, la cui attività prevalente, risultante dal modello AA7/AA9, è individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza dovrà essere predisposta mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere trasmessa a partire dal 6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022. In tale periodo sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, tenendo conto che l’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La richiesta di contributo può essere trasmessa direttamente dal soggetto richiedente o tramite un intermediario provvisto di delega di consultazione del Cassetto fiscale.

Calcolo ed erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto verrà ripartito in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, rapportando i 20 milioni disponibili all’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti beneficiari, con un tetto massimo di contributo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Le comunicazioni dell’Agenzia sull’importo del contributo riconosciuto e sull’avvenuto mandato di pagamento o sullo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi che lo hanno determinato, saranno disponibili nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

Corso formazione online SAB

Corso formazione online SAB

In partenza in modalità online il nuovo corso abilitante alla somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, gestito dalla sede di Corigliano Rossano. Rimangono gli ultimi posti per potersi iscrivere.

Il corso ha una durata complessiva di 100 ore (70 ore in FAD e 30 ore in aula) e possono iscriversi coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e assolto l’obbligo scolastico.

Tra gli argomenti trattati nelle lezioni Contabilità e legislazione fiscale; Merceologia; Economia aziendale; Marketing; Sicurezza sul lavoro.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato riconosciuto dalla Regione Calabria, valido su tutto il territorio nazionale.

Per iscrizioni e informazioni contatta i nostri uffici di CORIGLIANO – ROSSANO via Metaponto – tel. 0983 859021, email corigliano@confcommercio.cs.it

Seguici sulla nostra pagina Facebook e cerca i corsi di formazione con l’hashtag #ConfcommercioTiForma.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti INPS

L’INPS, attraverso il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla presenza di una serie di errori nella compilazione delle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS) connessi alla scelta delle causali.

L’Istituto fornisce alcune indicazioni operative relativamente alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in modo tale da garantire l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), l’Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.

Aziende fino a 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.

Aziende con più di 15 dipendenti

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19, l’Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Nel caso il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto adotterà un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A tal proposito si precisa che, oltre alla necessaria comunicazione al datore di lavoro di vizio di incompetenza, la scrivente Confederazione ha sollecitato l’INPS a considerare i termini decadenziali per la presentazione delle istanze anche in relazione alle eventuali rettifiche di inoltro delle istanze a cui le aziende dovranno provvedere.

Pertanto, si auspica che l’Istituto fornisca a breve ulteriori indicazioni rispetto a tale ultimo punto.

L’INPS precisa, infine, che l’eventuale provvedimento di accoglimento sarà motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Inoltre, è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.