Sanzioni per mancata comunicazione al Registro Imprese della PEC

Sanzioni per mancata comunicazione al Registro Imprese della PEC

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni.

In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:

  • applicazione di sanzioni: come previsto dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).Il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro per ciascun obbligato e per le imprese individuali di 60,00 euro;
  • attribuzione d’ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login

Il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio.

Per scoprire come comunicare la PEC contatta i nostri uffici.

Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Con Circolare n.73/2022 e Messaggio n.2559/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum disciplinata dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 31 e 32) a beneficio dei lavoratori dipendenti.

Importo ed erogazione dell’indennità

L’indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, è riconosciuta – nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 – per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni sopra richiamate (all.to 1).

Competenza della retribuzione

Qualora sussista il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

Ovvero, in considerazione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, l’indennità è concessa con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in conseguenza di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Beneficiari e requisiti

Lavoratori dipendenti esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato – per almeno una mensilità, nel primo quadrimestre 2022 – dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 121) in favore dei soggetti con retribuzione mensile (imponibile ai fini previdenziali) di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Possono usufruire dell’indennità tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Tali soggetti non devono risultare titolari dell’indennità una tantum prevista per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art.32, c. 1 e 18, del Decreto Aiuti, cfr. Parti II e III della Circolare in esame).

Contratti a tempo parziale e soggetti titolari di più rapporti di lavoro

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.  Qualora l’indennità venga erogata da più datori di lavoro, è prevista la restituzione all’Inps e il recupero delle somme da parte del lavoratore (Com. n.43 del 15.6.2022).

L’indennità spetta, nella misura piena di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Fruizione dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2022

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha segnalato che il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero – primo quadrimestre 2022 – è esteso fino al 23 giugno 2022, giorno precedente la pubblicazione della Circolare in commento.

La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore unicamente sui ratei di tredicesima non determina il riconoscimento dell’indennità in parola.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Qualora i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, siano in forza nel mese di luglio del corrente anno, con la retribuzione di luglio 2022, riceveranno in automatico l’indennità da parte dei datori di lavoro, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti per tali lavoratori ai commi 13 e 14 dell’articolo 32 (prestazione svolta per almeno 50 giornate/almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021).

Solo qualora tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, l’erogazione del bonus avverrà da parte dell’Inps, a domanda, in presenza naturalmente dei requisiti sopra richiamati.

Compensazione del credito

L’erogazione dell’indennità genererà un credito, che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, secondo le seguenti istruzioni riportate nella Com. n.43/2022.

Convenzione Vicantour Srls – Confcommercio Cosenza

Convenzione Vicantour Srls – Confcommercio Cosenza

Una nuova convenzione tra Vicantour Srls e Confcommercio Imprese Per l’Italia Provincia di Cosenza.

L’offerta prevede tariffe convenzionate per il trasferimento verso aeroporto e stazioni ferroviare per le imprese associate.

Gli associati e i lori familiari conviventi potranno ottenere sconti in particolare nei trasferimenti da e per Lamezia Terme da Cosenza/Rende o da e per Paola da Cosenza/Rende.

Il trasferimento può essere effettuato a tariffe convenzionate sia con auto (max 3 persone) che con mini van (max 8 persone).

Ricordati di avere sempre con te la tua tessera Confcommercio per ottenere gli sconti!

Per avere maggiori informazioni sulla convenzione contatta i nostri uffici o rivolgiti direttamente all’agenzia.

APE sociale – istruzioni e chiarimenti Inps

APE sociale – istruzioni e chiarimenti Inps

Con Circolare n.62/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni e alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte – dalla Legge di bilancio 2022 – in merito all’Ape sociale

Tali novità si applicano anche ai soggetti che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché a coloro che sono decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.

Coloro che risultano in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, 31.12.2022, previsto dalla Legge di bilancio.

Categoria dei disoccupati

La Legge di bilancio 2022 ha disposto, ai fini dell’accesso alla misura in argomento, l’eliminazione del periodo minimo intercorrente tra la conclusione della NASpI e la fruizione dell’APE sociale.

Pertanto, a decorrere dall’1.1.2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione – a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n.604/1996, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi – possono presentare domanda di accesso al beneficio, senza attendere il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

In merito a tali lavoratori, l’Istituto ha chiarito che sia da riconoscere l’APE sociale anche in caso di recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova nonché in favore dei soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.

Lavori c.d. gravosi

A decorrere dall’1.1.2022, l’APE sociale riconosciuta per i lavori cd. gravosi è rivolta ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell’allegato 3 della Legge di bilancio 2022.

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro

Nella Circolare è riportato il percorso da seguire per il reperimento dei modelli di domanda – che recepiscono le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 – da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio in parola nonché i nuovi modelli di attestazione.

In relazione alla data di presentazione delle domande, si ricorda che l’Inps è tenuto a comunicare ai richiedenti, entro determinate scadenze, gli esiti dell’istruttoria delle domande di verifica.

Domande presentate entro il Comunicazione esito istruttoria
entro il 31.3.2022 entro il 30.6.2022
entro il 15.7.2022 entro il 15.10.2022
oltre il 15.7.2022 ma non oltre il 30.11.2022 entro il 31.12.2022

Le domande presentate oltre le date di scadenza previste per il mese di marzo e di luglio, e comunque entro il 30.11.2022, saranno prese in considerazione esclusivamente qualora dovessero residuare risorse finanziare in seguito all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i predetti mesi di marzo e luglio.

L’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.

Coloro che – in fase di presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’indennità in parola – risultino già in possesso dei requisiti, al fine di non perdere ratei di trattamento, dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Con riferimento alla cessazione del riconoscimento dell’APE sociale, si ricorda che la prestazione – sia per il biennio 2021-2022 sia per il biennio 2023-2024 – sarà dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.

Per maggiori informazioni e inoltrare la domanda è possibile contattare il nostro Patronato allo 0983859021. 

Obbligo trasparenza erogazioni pubbliche

Obbligo trasparenza erogazioni pubbliche

AGGIORNAMENTO: Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Prot. n. 233822, con il quale viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine di presentazione dell’autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti e contributi pubblici.

La Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce, infatti che di regola, entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente.

I soggetti iscritti nel Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali esercenti attività di impresa, società cooperative) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Tale obbligo non sussiste per contributi di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila euro).

L’inosservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 125 e 125 bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Qualora sprovvisti di sito internet i nostri Associati possono avere a disposizione il nostro sito per adempiere alla pubblicazione ai termini di legge.

Per informazioni o richiedere la pubblicazione sul nostro sito è possibile contattare i nostri uffici: Tel: 0984.77181 – email: servizi@confcommercio.cs.it