Obbligo Pos. Entrata in vigore sanzioni

Obbligo Pos. Entrata in vigore sanzioni

Da oggi 30 giugno scattano le nuove regole previste sull’obbligo di accettare i pagamenti elettronici. Come è noto, negozianti, artigiani e studi professionali che non permetteranno ai clienti i pagamenti tramite Pos potranno essere multati.

L’entità della sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione di un pagamento tramite carta.

Confcommercio in una nota ribadisce la sua linea sottolineando che “non si può pensare di incentivare i pagamenti elettronici attraverso il meccanismo delle sanzioni, quello che serve per raggiungere questo obiettivo è una riduzione delle commissioni e dei costi a carico di consumatori ed imprese, anche potenziando lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente, e introdurre la gratuità per i cosiddetti micropagamenti”.

“Già oggi nel nostro Paese- sottolinea Confcommercio – il numero di transazioni con carte di debito, di credito e prepagate è elevatocon una crescita, nell’ultimo quinquennio, del 120% e sono oltre 4 milioni i Pos installati e attivi presso le attività commerciali e di servizi. E’ dunque evidente che il nostro sistema dei pagamenti è già in pieno sviluppo, ora va fatto di più per modernizzare ulteriormente questo processo rendendolo più efficiente e meno oneroso”. “Agire per via sanzionatoria per la mancanza del Pos – conclude Confcommercio -non è certo la strada da seguire, andrebbe invece prorogata tempestivamente la misura istituita dal decreto “Sostegni-bis”, in scadenza a fine giugno, che dispone l’incremento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dagli esercenti che adottano sistemi evoluti di incasso”.

Si ricorda che è previsto un credito d’imposta sulle commissioni pagate per pagamenti elettronici. Nel dettaglio, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o per transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla regolamentazione UE per gli aiuti de minimis. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Calabria. Date saldi estivi 2022  

Calabria. Date saldi estivi 2022  

Pochi giorni oramai a uno degli appuntamenti più attesi del periodo estivo: i saldi. In quasi tutte le regioni d’Italia la stagione dei saldi estivi avrà inizio nella prima settimana di luglio. In Calabria i saldi inizieranno il 2 luglio 2022 e si protrarranno per i successivi 60 giorni fino al 30 agosto 2022.

A tal proposito vi ricordiamo alcune semplici regole per un corretto acquisto degli articoli in saldo:

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo l’acquisto è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi: non c`è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante

Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Sanzioni per mancata comunicazione al Registro Imprese della PEC

Sanzioni per mancata comunicazione al Registro Imprese della PEC

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni.

In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:

  • applicazione di sanzioni: come previsto dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).Il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro per ciascun obbligato e per le imprese individuali di 60,00 euro;
  • attribuzione d’ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login

Il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio.

Per scoprire come comunicare la PEC contatta i nostri uffici.

Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Indennità una tantum lavoratori dipendenti

Con Circolare n.73/2022 e Messaggio n.2559/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum disciplinata dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, art. 31 e 32) a beneficio dei lavoratori dipendenti.

Importo ed erogazione dell’indennità

L’indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, è riconosciuta – nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 – per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni sopra richiamate (all.to 1).

Competenza della retribuzione

Qualora sussista il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto.

Ovvero, in considerazione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, l’indennità è concessa con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in conseguenza di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Beneficiari e requisiti

Lavoratori dipendenti esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato – per almeno una mensilità, nel primo quadrimestre 2022 – dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art.1, c. 121) in favore dei soggetti con retribuzione mensile (imponibile ai fini previdenziali) di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Possono usufruire dell’indennità tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Tali soggetti non devono risultare titolari dell’indennità una tantum prevista per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art.32, c. 1 e 18, del Decreto Aiuti, cfr. Parti II e III della Circolare in esame).

Contratti a tempo parziale e soggetti titolari di più rapporti di lavoro

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.  Qualora l’indennità venga erogata da più datori di lavoro, è prevista la restituzione all’Inps e il recupero delle somme da parte del lavoratore (Com. n.43 del 15.6.2022).

L’indennità spetta, nella misura piena di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Fruizione dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2022

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha segnalato che il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero – primo quadrimestre 2022 – è esteso fino al 23 giugno 2022, giorno precedente la pubblicazione della Circolare in commento.

La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore unicamente sui ratei di tredicesima non determina il riconoscimento dell’indennità in parola.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Qualora i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, siano in forza nel mese di luglio del corrente anno, con la retribuzione di luglio 2022, riceveranno in automatico l’indennità da parte dei datori di lavoro, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti per tali lavoratori ai commi 13 e 14 dell’articolo 32 (prestazione svolta per almeno 50 giornate/almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021).

Solo qualora tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, l’erogazione del bonus avverrà da parte dell’Inps, a domanda, in presenza naturalmente dei requisiti sopra richiamati.

Compensazione del credito

L’erogazione dell’indennità genererà un credito, che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, secondo le seguenti istruzioni riportate nella Com. n.43/2022.

Convenzione Vicantour Srls – Confcommercio Cosenza

Convenzione Vicantour Srls – Confcommercio Cosenza

Una nuova convenzione tra Vicantour Srls e Confcommercio Imprese Per l’Italia Provincia di Cosenza.

L’offerta prevede tariffe convenzionate per il trasferimento verso aeroporto e stazioni ferroviare per le imprese associate.

Gli associati e i lori familiari conviventi potranno ottenere sconti in particolare nei trasferimenti da e per Lamezia Terme da Cosenza/Rende o da e per Paola da Cosenza/Rende.

Il trasferimento può essere effettuato a tariffe convenzionate sia con auto (max 3 persone) che con mini van (max 8 persone).

Ricordati di avere sempre con te la tua tessera Confcommercio per ottenere gli sconti!

Per avere maggiori informazioni sulla convenzione contatta i nostri uffici o rivolgiti direttamente all’agenzia.