Pensione: contributi a enti diversi

Pensione: contributi a enti diversi

Può capitare, nel corso della vita lavorativa, di essere stati iscritti a più gestioni o enti previdenziali. Cosa succede alla pensione in questi casi? 

Alcune forme di cumulo della contribuzione sono specifiche, esistono da tempo e riguardano singole gestioni: ad esempio, tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tra Inps e Inpgi, tra Inps e ex Enpals, ecc.

Riportiamo le norme più recenti, che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni:

  • computo nella gestione separata;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi;
  • cumulo dei periodi assicurativi per chi è in possesso di contribuzione prima del 1.1.1996;
  • cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo;
  • ricongiunzione.

Il computo consente l’utilizzo dei periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato) e autonomo nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori “parasubordinati”.

Possono confluire nella gestione separata i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. I contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti, invece, non si possono computare.

Per avvalersi del computo è necessario possedere almeno un mese di contribuzione nella gestione separata e le seguenti condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo:

  • un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31.12.1995.

Questa facoltà non può essere scelta dai lavoratori cosiddetti «contributivi puri», ovvero privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 nelle gestioni destinatarie della normativa sul computo.

Tutte le quote del trattamento pensionistico vengono calcolate con il sistema contributivo. La pensione spettante, se di importo esiguo, non viene integrata al trattamento minimo.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi di lavoro dipendente (pubblico e privato), autonomo, parasubordinato e libero professionale, al fine di conseguire un’unica pensione.

Con la totalizzazione vengono riuniti i contributi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, nei Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché quelli versati nelle casse dei liberi professionisti, nel soppresso Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.

Le quote che compongono la pensione totalizzata vengono determinate con il sistema di calcolo contributivo. Tuttavia, se l’assicurato matura un “diritto autonomo a pensione” in una determinata gestione, tale pro-quota può essere calcolato con il sistema retributivo o misto (in base al possesso di più o meno di 18 anni di contribuzione complessiva al 31.12.1995).

La pensione in totalizzazione, se di importo modesto e liquidata nel sistema contributivo, non viene integrata al trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 2013 è stata introdotta un’altra possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a diverse gestioni pensionistiche.

Prima si potevano cumulare solo i periodi posseduti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Dal 1° gennaio 2017, invece, si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.

Nei casi di presenza di contribuzione versata presso una cassa dei liberi professionisti, il cui regolamento preveda requisiti minimi per la pensione di vecchiaia più elevati rispetto ai 67 anni di età sopra indicati e ai 20 anni di contribuzione, tali periodi della cassa sono validi per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma saranno valorizzati ed erogati solo quando saranno perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa cassa. In questi casi il trattamento pensionistico viene liquidato in “forma progressiva”.

Le quote che compongono il trattamento pensionistico vengono calcolate secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento (retributivo, misto o contributivo), in base all’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995. Per stabilire se si ha diritto ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 2011 (e poi contributiva) oppure ad una quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 (e poi contributiva) occorre verificare se al 31.12.1995 il lavoratore avesse o meno raggiunto i 18 anni di contributi complessivi considerando, a tale data, i contributi versati nelle varie gestioni coinvolte, tranne quelli versati nelle casse libero professionali.

I TFS/TFR dei dipendenti pubblici, che accedono alla pensione anticipata in cumulo, vengono corrisposti dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal compimento dell’età pensionabile (67 anni nel 2019/2022).

Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996, ai sensi del decreto legislativo n. 184/1997, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi posseduti in diverse gestioni.

Possono essere cumulati i contributi posseduti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dei cosiddetti parasubordinati e nelle forme sostitutive ed esclusive. Ai soli fini della maturazione del diritto a pensione vengono considerati anche i periodi non coincidenti posseduti nelle casse dei liberi professionisti che applicano il sistema contributivo o che abbiano optato per l’adozione di tale sistema.

Le lavoratrici e i lavoratori che non possiedono nessun contributo al 31.12.1995 accedono ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati in base alle disposizioni previste per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.

Si può ricorrere al cumulo anche per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (o a proficuo lavoro se da ultimo il lavoratore è iscritto all’ex Inpdap o all’ex Ipost) e la pensione indiretta ai superstiti.

Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i periodi versati nelle gestioni cumulate, escludendo quelli delle casse dei liberi professionisti. Le quote di pensione vengono determinate da ciascuna gestione con il sistema contributivo. La pensione liquidata con questa modalità non viene integrata al trattamento minimo.

Ricongiunzione della pensione:

si tratta dell’istituto che consente a chi ha posizioni assicurative aperte in gestioni previdenziali diverse (Casse dei liberi professionisti compresi e con la sola eccezione della Gestione Separata INPS) di trasferire tutti i contributi maturati all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione. Una volta unificati, i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero stati dal principio versati a quel fondo e danno quindi diritto alla pensione sulla base dei requisiti previsti da quella specifica gestione. 
Viene erogata su domanda diretta dell’interessato, che deve in particolare rivolgersi all’ente di previdenza presso cui desidera ricongiungere i contributi (e che, in seguito, gli corrisponderà l’assegno pensionistico) e può essere sia onerosa sia gratuita, a seconda di diverse variabili tra cui entità, tipologia e collocazione temporale dei contributi da trasferire da una gestione all’altra. 

La ricongiunzione può rivelarsi piuttosto vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, benché tendenzialmente onerosa. 
È bene valutare quando si trasferiscono periodi che hanno richiesto analoghe percentuali di contribuzione, così come nel caso di “trasferimenti” verso una gestione esclusiva o sostitutiva dell’A.G.O. di periodi antecedenti il 1993: in questo caso, infatti, il richiedente (specie se con uno stipendio piuttosto elevato al momento della cessazione del servizio) potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente.

Oppure può essere utile nel caso in cui si valuti la possibilità di andare in pensione prima (a prescindere dai costi oppure dalla misura della pensione stessa): si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più “favorevoli” nell’accesso al diritto alla pensione. 

In alcuni casi, infine, va considerato che la ricongiunzione onerosa potrebbe in realtà essere l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi.

Emblematico il caso di opzione donna, il cui requisito contributivo non può essere perfezionato tramite cumulo o totalizzazione (se non nel caso della totalizzazione in regime internazionale). Nel caso in cui alla lavoratrice servisse ricorrere a periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per soddisfare il requisito dei 35 anni, avrà come unica possibilità quella della ricongiunzione onerosa.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al nostro Patronato – tel. 0983859021.

Mediazione immobiliare, passo indietro alla Camera

Mediazione immobiliare, passo indietro alla Camera

Fimaa sconcertata per l’estensione alle società di mediazione creditizia della possibilità di svolgere anche mediazione immobiliare. Taverna: “pericolo per i consumatori”. Bellotti: ”l’approvazione della misura rischia di penalizzare fortemente le piccole e medie realtà immobiliari”.

L’Aula della Camera ha approvato il 27 luglio scorso, nell’ambito del disegno di legge sulla concorrenza 2021, una significativa riforma della disciplina della mediazione creditizia prevedendo per le società di mediazione creditizia la possibilità di svolgere anche l’attività di mediazione immobiliare.

È una modifica che manda in soffitta la netta distinzione di ruoli tra il mondo del credito ed il mondo immobiliare, scardinando i principi comunitari in materia visto che viene espressamente previsto che l’attività di mediazione creditizia sia compatibile con quella di ‘agente immobiliare’.

Passa così in secondo piano quanto disposto nella Legge Europea 2019-2020, entrata in vigore meno di sei mesi fa, sulla incompatibilità tra l’attività dell’agente immobiliare e quella del collaboratore di società di mediazione creditizia.

Un cambiamento di indirizzo che, per Fimaa-Confcommercio, è “assolutamente ingiustificato e non concordato con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale sia del settore della mediazione sia dei consumatori”. Si tratta, insomma, di “un passo indietro per l’intero settore dell’intermediazione che vede così conferita la possibilità ai grandi gruppi di intermediazione di concentrare nelle proprie mani le attività di mediazione immobiliare, creditizia, assicurativa e finanziaria, a danno dei consumatori e delle piccole-medio imprese di intermediazione che costituiscono oltre l’80% del settore”.

La nuova disposizione normativa, oltre a ledere il principio comunitario di separatezza tra le attività del comparto dei servizi finanziari e quelle del comparto immobiliare “favorisce la possibile commistione tra l’esercizio delle rispettive attività, oltre a pericolose e inopportune concentrazioni e conflitti di interesse, a discapito della trasparenza del mercato dell’intermediazione”.

Secondo Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa, “è stato scelto di favorire la concentrazione in grossi gruppi a discapito delle singole realtà imprenditoriali, base del nostro tessuto economico, con il pericolo per i consumatori di trovarsi davanti interlocutori votati principalmente alla massimizzazione del profitto a danno dei loro interessi”.

Al dissenso per il provvedimento espresso dal Presidente Taverna si unisce anche il Presidente della FIMAA di Cosenza Gennaro Bellotti: ” l’approvazione della misura rischia di penalizzare fortemente le piccole e medie realtà immobiliari come le nostre, favorendo i grandi gruppi la cui attenzione non è tanto rivolta alla qualità della consulenza, ma più alla quantità. Ciò non accade invece in realtà come le nostre, dove quotidianamente cerchiamo di dare ai clienti servizi di intermediazione calati sulle loro esigenze e che rispondano alle loro specifiche richieste. Con questo decreto si rischia di distorcere in modo irreversibile la concorrenza all’interno del mercato penalizzando le piccole attività”.

Corso somministrazione alimenti e bevande – ex REC

Corso somministrazione alimenti e bevande – ex REC

Inizia a breve in modalità online e in presenza il nuovo corso abilitante alla somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, gestito dalla nostra scuola di formazione, SDI Confcommercio. Rimangono gli ultimi giorni per potersi iscrivere. Affrettati e assicurati il tuo posto.

Il corso ha una durata complessiva di 100 ore e possono iscriversi coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e assolto l`obbligo scolastico. Tra gli argomenti trattati nelle lezioni Contabilità e legislazione fiscale; Merceologia; Economia aziendale; Marketing; Sicurezza sul lavoro.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato riconosciuto dalla Regione Calabria, valido su tutto il territorio nazionale.

Oltre al modulo di iscrizione (scaricabile al seguente link https://bit.ly/36jWiwX o richiedibile presso i nostri uffici) è necessario presentare un documento di identità e il Codice fiscale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni contatta i nostri uffici.

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Decreto Aiuti ed Energia. Rateizzazioni semplificate

Decreto Aiuti ed Energia. Rateizzazioni semplificate

Come noto, il Decreto Legge n. 50 del 2022 (c.d. decreto “Aiuti”), così come convertito nella Legge n. 91/2022, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, in particolare alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi e dei termini per evitare la decadenza.

Con il Comunicato stampa del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate/Riscossione ha analizzato le principali novità normative introdotte, e contestualmente, ha approvato i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120.000 euro.

  1. Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

  1. Decadenza dopo 8 rate non pagate

Con riferimento ai termini di decadenza, la Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

In particolare, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

  1. Compensazione crediti pa/cartelle

Infine, la Legge n. 91/2022 ha introdotto, a regime, la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.

Inoltre, il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Mepa. Abilitazione alla nuova piattaforma

Mepa. Abilitazione alla nuova piattaforma

Il sistema, completamente rinnovato per P.A. e imprese, è disponibile oramai dal 25 maggio, con nuove funzioni, una grande modularità delle negoziazioni e il nuovo spazio Wiki che raccoglie tutte le informazioni sulle procedure del sistema.

Il nuovo sistema di e-procurement è attivo e Amministrazioni e Operatori economici possono lavorare su una piattaforma che li aiuterà a svolgere le proprie attività in maniera ancora più semplice ma con molte funzionalità aggiuntive e una grande modularità delle operazioni.

Gli operatori economici che hanno effettuato la pre-abilitazione entro l’11 maggio, possono continuare ad operare in continuità sul Mercato Elettronico e sul Sistema dinamico, negoziando immediatamente dal momento dell’attivazione dei nuovi bandi.

Invece, per gli operatori economici che non hanno ancora effettuato la procedura di pre-abilitazione e al momento non risultano abilitati, sarà necessario effettuare una nuova richiesta di abilitazione per continuare ad operare sul MePA.

Diverse sono le novità sulla nuova piattaforma:

  • procedure per l’abilitazione semplificate
  • maggiore integrazione e interoperabilità con sistemi esterni
  • esperienza utente e interfaccia grafica migliorate

Sono queste le direttrici del cambiamento della piattaforma che si sostanziano però in risultati che porteranno agli utenti vantaggi concreti. Parliamo della nuova abilitazione degli Operatori economici, semplificata e unica per MePA e Sistema dinamico.

Ma le novità si concretizzano anche nelle nuove funzioni di gestione del catalogo per gli Operatori economici.

Proprio in ambito negoziale il nuovo sistema mostra tutte le sue potenzialità garantendo una elevatissima flessibilità, configurabilità e personalizzazione.

Pertanto se sei un operatore abilitato o un nuovo operatore che vuole abilitarsi al MEPA e hai bisogno di assistenza e supporto contatta i nostri uffici:

Ref. Dott. Francesco Bomparola, Tel. 0983859021 – email: sportellinrete.corigliano@confcommercio.cs.it