Al via i contributi per guide e accompagnatori turistici

Al via i contributi per guide e accompagnatori turistici

Da oggi 18 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione del contributo destinato alle guide turistiche e accompagnatori turistici.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, la comunicazione che riporta:

  • Il link da cui alla piattaforma dedicata alla presentazione delle domande;
  • l’indirizzo mail assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.ital quale potranno essere inviate richieste di assistenza;
  • il testo del Manuale beneficiario per la presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo.

Ricordiamo che le risorse stanziate per la misura in analisi sono pari a 2 milioni di euro, l’Avviso pubblico indica, all’articolo 2, i beneficiari del contributo, che sono soggetti non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021 ricadenti in una delle seguenti categorie:

  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;
  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72;
  • le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici ATECO e ATECOFIN di cui sopra.

Si precisa inoltre, al comma 2 dello stesso articolo, che i soggetti di cui sopra, alla data del 27/10/2022, devono:

  • avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia;
  • essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate dai codici sopra indicati;
  • essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare all’istanza;
  • essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
  • essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di imposta;
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  • non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime de minimis dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri uffici.

Approvato il bilancio previsionale 2023 di Confcommercio Cosenza

Approvato il bilancio previsionale 2023 di Confcommercio Cosenza

L’Assemblea dei soci di Confcommercio Cosenza riunita oggi ha approvato all’unanimità il Bilancio previsionale per il 2023 predisposto dalla Giunta e dal Consiglio riunitisi lo scorso 02 novembre.

Nel corso dell’Assemblea è stato poi presentato e approvato il Budget Sociale 2023. Cinque le linee progettuali che definiscono le strategie d’azione dell’associazione per il prossimo anno:

Sviluppo rete associativa e relazioni con gli associati

  • Incremento e diversificazione dei servizi
  • Rafforzamento relazioni sul territorio
  • Nuove strategie di comunicazione digitale
  • Manager e imprenditori verso il futuro

Il Presidente Klaus Algieri ha espresso soddisfazione per i nuovi obiettivi e ha dichiarato che: “Nel 2023 continueremo la nostra attività con la professionalità di sempre e metteremo in campo iniziative concrete per dare servizi innovativi alle imprese associate. Formazione continua e digitalizzazione saranno i capisaldi della nostra azione”.

Nell’illustrare il Budget Sociale 2023 il Direttore Maria Santagada ha dichiarato: “i progetti che contiamo di realizzare ci consentiranno di migliorare la qualità dei servizi che offriamo ogni giorno e la soddisfazione dei nostri associati”.

Allestire la vetrina per le festività e occasioni commerciali

Allestire la vetrina per le festività e occasioni commerciali

Il sito Le Bussole si arricchisce di una serie di articoli ed esempi pratici sull’allestimento delle vetrine durante l’anno, seguendo il calendario delle varie festività/occasioni commerciali, che riteniamo possano essere fonte di ispirazione per imprenditori associati o associabili.

Gli articoli, che saranno pubblicati nel corso dell’anno tra gli approfondimenti delle Bussole, sono realizzati con il contributo di Cristina Pisani, consulente esperta di vetrine e Visual Merchandising e autrice di manuali per gli operatori commerciali. Cristina Pisani collabora con l’Università di Parma e lo IED di Torino e con alcune Associazioni Territoriali in qualità di docente e formatrice in Comunicazione Visiva e VM.

E’ già online l’articolo Prima di allestire una vetrina – istruzioni per l’uso, propedeutico a qualunque allestimento festivo, riportante anche il calendario minimo delle modifiche di una vetrina (che sarà seguito per le pubblicazioni degli articoli) e, soprattutto, l’articolo Come allestire le vetrine per il prossimo Natale. Infatti, considerata l’importanza del Natale sui risultati economici di un negozio, abbiamo deciso di iniziare subito il calendario delle pubblicazioni, invece che seguire l’anno solare. Sempre sul Natale, inoltre, sarà pubblicato a giorni un approfondimento relativo all’allestimento e gestione degli spazi interni del negozio.

SCARICA IL PDF ORA!

Come-allestire-le-vetrine-per-il-prossimo-Natale 

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell’esonero contributivo – introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 – in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite, l’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Devono essere però soddisfatte due condizioni:

  1. il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
  2. deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).

Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:

Termine congedo obbligatorio

Rientro effettivo al lavoro

Fruizione del congedo parentale

Fruizione ferie

Decorrenza esonero

18 luglio 2022

19 luglio 2022

dall’8 agosto al 7 settembre 2022

dall’8 al 14 settembre 2022

dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.

L’Inps affronta infine il tema della portabilità dell’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.
Bonus 550 euro lavoratori part-time

Bonus 550 euro lavoratori part-time

I lavoratori impiegati in modalità di lavoro a tempo parziale “ciclico” possono presentare domanda telematica per ricevere l’indennità una tantum di 550 euro entro il 30 novembre.

Con la circolare n. 115/2022, l’INPS ha fornito le indicazioni operative del bonus 550 euro previsto dal decreto Aiuti.

Per ottenere il bonus il lavoratore deve essere stato titolare nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Il contratto di lavoro a part-time ciclico verticale (o multi-periodale) si articola su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno (significa che i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri giorni non lavorano affatto).

L’istituzione del Fondo per il sostegno di tali lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione/interruzione dal lavoro (con relativa, prolungata mancanza di retribuzione).

Possono richiedere il bonus 550 euro:

  • i titolari di contratto di lavoro nel 2021 a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Inoltre questi lavoratori non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né essere percettori di NASpI. Sulla questione la nuova circolare INPS precisa che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

I lavoratori per poter percepire il bonus 550 euro, inoltre non devono essere titolari di un trattamento pensionistico.

Si precisa che il bonus 550 euro è cumulabile con l’assegno di invalidità.

L’indennità può essere riconosciuta soltanto una volta a ciascun lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata direttamente dall’INPS che monitora anche il limite di spesa.

 

Come fare domanda?

I lavoratori interessati, per ottenere l’indennità una tantum (bonus 550 euro) dovranno presentare domanda per via telematica all’INPS, entro il 30 novembre 2022.
La domanda può essere presentata anche attraverso il Patronato 50&PiùEnasco che è a disposizione per tutte le informazioni e il supporto necessario.

Il Patronato è a disposizione per la presentazione della domanda. Contattaci allo 0983859021.