Definizione agevolata. Domanda di adesione e Faq

Definizione agevolata. Domanda di adesione e Faq

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”), introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022) ha previsto la possibilità di definire in modalità agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” decadute per mancati pagamenti.

La misura prevede la facoltà per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Come si vedrà nel paragrafo che segue, sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata, di seguito riportate.

Domanda di adesione

La domanda di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senzala necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Consulta le FAQ AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE

Decreto carburanti. Cosa prevede?

Decreto carburanti. Cosa prevede?

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2023, n. 11 – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.

Si illustrano, di seguito, i contenuti del provvedimento, che sarà ora trasmesso in Parlamento per il consueto iter di conversione in legge.

  1. Trasparenza dei prezzi e buoni carburanti (art.1)

Si prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy elabori, alla luce delle comunicazioni ricevute dai gestori, i prezzi medi dei carburanti su base regionale e delle province autonome, pubblicandoli sul proprio sito internet istituzionale. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni saranno definite da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro il prossimo 30 gennaio.

Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburanti, entro 15 giorni dall’emanazione del suddetto decreto ministeriale, saranno tenuti ad adeguare la cartellonistica di pubblicazione dei prezzi presso ciascun punto vendita con i prezzi medi sopra indicati.

Nel caso di violazioni della disciplina esposta, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 6.000. Dopo la terza violazione, potrà essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra 7 e 90 giorni. L’accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Guardia di Finanza, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

All’irrogazione delle sanzioni provvederà il Prefetto e ai relativi procedimenti amministrativi si applicherà, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Legge di depenalizzazione”).

Il medesimo impianto sanzionatorio si prevede, inoltre, nei casi di mancato rispetto degli obblighi di corretta esposizione e pubblicazione dei prezzi praticati ai consumatori (art. 15, comma 5 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, Codice del consumo), nei casi di omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy dei prezzi dei carburanti praticati (art. 51, comma 1, Legge 23 luglio 2009 n.99), nonché quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato.

Si prevede, infine, che una quota pari al 50% delle sanzioni sia assegnata al Ministero delle imprese e del made in Italy, per l’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti e per iniziative volte a promuovere la trasparenza dei prezzi e il consumo consapevole e informato.

In tema di buoni carburanti, si dispone che, fermo restando quanto disposto dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il valore di detti buoni, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti anche nel corso del 2023, non concorra alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

  1. Modifiche alla disciplina delle accise mobili (art.2)

Intervenendo sui commi 290 e 291 della legge di bilancio 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n.244), si estende la possibilità di ricorrere alle cosiddette accise mobili, disponendo che la riduzione delle accise potrà essere introdotta, per compensare le maggiori entrate in termini di IVA, con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, nel caso in cui il prezzo internazionale del greggio aumenti, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato. Il decreto dovrà tenere conto anche dell’eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente, del prezzo internazionale del petrolio, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

  1. Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 3)

La disposizione opera il rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi attraverso alcune integrazioni all’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ne aveva disciplinato l’attività, modificando i commi originari (art. 2, commi 198 e 199) ed inserendo cinque nuovi commi (dal 199-bis al 199-sexies).

In particolare, si prevede adesso che il Garante, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, potrà operare in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale (art. 2, comma 198). Inoltre, potrà avvalersi della collaborazione e dei dati rilevati dall’Istat che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza (art. 2, comma 199).

Relativamente all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 % del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro in caso di mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta da parte del Garante alle imprese di dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo (art. 2, comma 199), la modifica introdotta prevede che tale sanzione amministrativa si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l’attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza.

Tali sanzioni amministrative sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l’impresa che ha commesso la violazione (art. 2, comma 199).

È prevista l’istituzione di nuova Commissione – denominata “Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi” – che avrà il compito di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali (art. 2, comma 199-bis).

Il Garante potrà convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari all’individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato.

La Commissione sarà composta dai seguenti soggetti: un rappresentante dell’ISTAT, un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti per materia, dell’Ismea, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio e della Guardia di finanza (art. 2, comma 199), i responsabili delle strutture direzionali del Ministero dell’imprese e del made in Italy di cui il Garante si avvale (art. 2, comma 200), un rappresentante delle Autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti nominati dal CNUC  e un rappresentante delle regioni e delle province autonome (art. 2, comma 199-ter).

Laddove vengano in rilievo fenomeni relativi all’anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa altresì un rappresentante dell’Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore al fine di acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati (art. 2, comma 199-quater).

Nel caso in cui, dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive, emergessero fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che, laddove necessario, informa il Governo per l’adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna (art. 2, comma 199-quinquies).

Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui sopra, sono svolte dall’Unità di missione istituita ai sensi dell’articolo 7 del D.L n. 21/2022 e collocata presso il Segretariato generale del MIMIT (art. 2, comma 199-sexies).

All’Unità di missione è attribuito il compito di curare le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza.

L’Unità di missione, ove necessario, provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

  1. Buono trasporti (art.4)

Per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, con particolare riferimento ai costi per il trasporto di studenti e lavoratori, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2023, per riconoscere un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono sarà fruibile a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del previsto decreto interministeriale attuativo – da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento – fino al 31 dicembre 2023.

Il buono, pari al 100% della spesa da sostenere per l’abbonamento, non potrà superare il valore di 60 euro e sarà riconosciuto alle persone che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro.

Il buono recherà il nominativo del beneficiario, sarà utilizzabile per un solo abbonamento, non sarà cedibile, non costituirà reddito imponibile del beneficiario e non rileverà ai fini del valore dell’ISEE.

Resta in ogni caso ferma la detrazione fiscale (art. 15, comma 1, lettera i-decies, del testo unico delle imposte  sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917) della quota della spesa, che rimarrà a carico del beneficiario.

Vengono, infine, destinati alla manutenzione della piattaforma già istituita per l’erogazione del buono 500 mila euro delle risorse del fondo, salvo eventuali economie che potranno essere conseguite. 

Turismo delle Radici. Al via il primo corso in Calabria

Turismo delle Radici. Al via il primo corso in Calabria

Ha preso il via con la prima lezione il corso organizzato da SDI Confcommercio Cosenza con il patrocinio dell’Università della Calabria e del MAECI sul “Turismo delle Radici”.

Dopo i saluti della Direttrice Maria Santagada e del Presidente di Klaus Algieri è intervenuto il consigliere del MAECI Giovanni Maria De Vita che ha espresso le sue congratulazioni per l’ottima organizzazione del corso e per la lungimiranza nel cogliere l’opportunità di formare su un tema così attuale come quello del turismo di rientro, che coinvolge milioni di turisti di origini italiane residenti all’estero.

Successivamente le docenti Sonia Ferrari, Professore associato di Marketing del Turismo e di Marketing Territoriale presso l’Università della Calabria e Tiziana Nicotera, Cultore della materia in marketing del Turismo e Marketing Territoriale presso l’Unical, hanno dato il via ufficiale alla prima lezione del corso.

Vasta la platea dei partecipanti che vede coinvolti imprenditori, amministratori locali e rappresentanti della funzione pubblica.

Per il Presidente di SDI Confcommercio, Klaus Algieri “l’avvio di questo corso rappresenta un alto momento di formazione che si concentra su un tema di mercato di vitale importanza e di cui gli operatori del turismo e chi gestisce la cosa pubblica non possono non tener conto”.

Il corso si concluderà a marzo ma già sono avviate le procedure per far partire la seconda edizione.

Le novità su assegno unico e universale 2023

Le novità su assegno unico e universale 2023

A partire dal 2023 per l’Assegno Unico e Universale non sarà più obbligatorio presentare ogni anno la relativa domanda, ma la prestazione sarà erogata in automatico. Vediamo nel dettaglio tutte le novità previste dalla normativa e le indicazioni dell’Inps.

Dal 1° marzo 2023, infatti coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato domanda di Assegno Unico e Universale (AUU), accolta e in corso di validità, avranno diritto a beneficiare d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.

Potranno invece presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e coloro che avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non più attiva.

I richiedenti, saranno tenuti a comunicare all’Inps eventuali variazioni nelle informazioni indicate in precedenza. Alcune di queste possono essere relative a:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario, pertanto, dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solamente nel caso in cui sia necessario segnalare eventuali variazioni.

Assegno Unico e Universale 2023: presentazione della DSU aggiornata

Coloro che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico dovranno presentare la domanda secondo le consuete modalità.

Lo stesso vale per i richiedenti che al 28 febbraio 2023 abbiano presentato un’istanza che però è stata respinta, revocata, decaduta oppure sia stata oggetto di rinuncia.

Assegno Unico e Universale: i pagamenti

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 – l’Assegno Unico e Universale è riconosciuto a partire dal mese di marzo dello stesso anno.

Circa l’importo dell’Assegno Unico, resta per tutti l’obbligo di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 potrà essere utilizzato per determinare gli importi dell’assegno per le mensilità di gennaio e febbraio 2023. In assenza di una nuova DSU da marzo l’assegno sarà erogato con l’importo minimo.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria per tutte le prestazioni di natura previdenziale.

Vieni a trovarci presso i nostri uffici di Confcommercio di via Metaponto –  Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021.

Rinnovo canone speciale RAI 2023

Rinnovo canone speciale RAI 2023

Il 31 gennaio 2023 scadrà il termine per rinnovare l’abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti nei Pubblici Esercizi.

Gli importi del canone speciale, anche grazie all’intervento di Fipe – Confcommercio, non hanno subito variazioni rispetto al 2022 e sono consultabili al seguente link: http://www.canone.rai.it/Speciali/Categorie.aspx

Per quel che concerne le modalità di pagamento, si ricorda che, oltre alla tradizionale modalità di pagamento attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza, è possibile effettuare il versamento anche nei seguenti modi:

  • pagamento on-line tramite carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai (per ricevere il link attraverso il quale effettuare il versamento occorre contattare il Call Center RAI al numero 800.938.362);
  • domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI;
  • bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori: (i) numero di abbonamento; (ii) nome, cognome o ragione sociale; (iii) indirizzo; (iv) codice fiscale/partita IVA;
  • con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali RAI.

Per tutte le altre informazioni di dettaglio (variazioni, disdette, sanzioni ecc.) si rinvia alla pagina del sito della RAI dedicata al canone speciale.

Si coglie l’occasione per rammentare che, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge n. 488/1999, il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio; pertanto, i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone per la televisione, mentre i soggetti che hanno la radio ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.