Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19

Il Ministero della Salute, con circolare del 12 aprile 2021, ha fornito indicazioni in merito alla riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. In particolare, il Ministero chiarisce le casistiche di seguito riportate.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;

Lavoratori positivi sintomatici: lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);

Lavoratori positivi asintomatici: i lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);

Lavoratori positivi a lungo termine: ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021, pertanto, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante;

Lavoratore contatto stretto asintomatico: il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Ministero Transizione Ecologica. Precisazioni applicazione TARI

Ministero Transizione Ecologica. Precisazioni applicazione TARI

Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, ha emanato, in data 12 Aprile 2021, una circolare di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla TARI a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

In particolare, la Circolare del Ministero riconosce la necessità di intervenire affinché si coordini il quadro normativo tra i diversi regimi di prelievo sui rifiuti urbani che, in questi anni, si sono succeduti (Tia1, Tia2, TARES, etc..).

La Circolare si focalizza, inoltre, sull’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 116/20 che hanno previsto la possibilità, per le utenze non domestiche, di vedersi riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa per i quantitativi di rifiuti gestiti in maniera autonoma rispetto al servizio pubblico.

Viene sottolineata l’esenzione, per le aree che producono rifiuti industriali, sia della quota variabile sia di quella fissa del tributo che nell’impianto della Tari servirebbe a finanziare i costi generali del servizio. L’esenzione si applica a tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, oltre che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale.

Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.

La circolare, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese – a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico – devono essere esonerare dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma.

A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA – al quale i rifiuti sono avviati.

L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è, pertanto, sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Per ottenere lo sconto, della durata di cinque anni rinnovabili, occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio di ogni anno.

Il testo integrale della circolare è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Fipe torna in piazza a Roma

Fipe torna in piazza a Roma

Oggi Assemblea straordinaria della Federazione in Piazza San Silvestro per chiedere un programma definitivo per le riaperture e delle date certe. Parteciperà il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

Poco meno di sei mesi dopo “#SiamoATerra”, la manifestazione organizzata in 24 città con la partecipazione di migliaia di imprenditori, la Federazione italiana dei Pubblici Esercizi, torna oggi in piazza a Roma per dare volto e voce all’esasperazione di un settore in ginocchio.

All’Assemblea parteciperanno le sigle di tutte le componenti della galassia dei pubblici esercizi: titolari di bar e ristoranti, ovviamente, ma anche il mondo del catering e del banqueting, la ristorazione commerciale e collettiva, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell’intrattenimento. Tutti insieme chiederanno al governo un programma per la riapertura definitiva delle loro attività, alcune delle quali chiuse da 14 mesi, e una data certa per avviarlo. Previsti gli interventi di tanti piccoli imprenditori provenienti dalle diverse parti di Italia, che racconteranno le loro storie di quotidiana disperazione. Sono inoltre previsti interventi del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, del presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani e dello chef tristellato Massimo Bottura, patron dell’Osteria Francescana di Modena.

Se nella manifestazione di ottobre il disagio era stato espresso apparecchiando simbolicamente tavole vuote nelle piazze d’Italia, stavolta si è scelto di convocare direttamente in piazza l’Assemblea Straordinaria della Federazione. L’obiettivo è chiedere direttamente al governo, e alla politica in generale, un impegno preciso: una data della ripartenza e un piano per farlo in sicurezza. “Sarà una forma di protesta ordinata e costruttiva, coerente con lo stile di una Federazione che ha sempre cercato un confronto con le istituzioni, rifuggendo populismi, polemiche e strumentalizzazioni e che oggi vuole dare un altro segnale forte”, rivendica Fipe.

Calugi: “c’è una battaglia politica che non fa bene a nessuno”

Intanto, nel giorno dell’audizione davanti alle Commissioni congiunte V e VI del Senato sul Dl Sostegni, il direttore generale Roberto Calugi, ha lanciato un nuovo appello alla politica sottolineando che “attorno alla riapertura dei pubblici esercizi si combatte una battaglia politica che non fa bene a nessuno. Qui è in gioco il futuro di migliaia di imprenditori e di oltre un milione di lavoratori. Ci aspettiamo che il governo affronti il tema della ripartenza dei nostri locali così come ha fatto in passato per altre categorie, prevedendo un piano preciso, misure stringenti e controlli a tappeto per punire chi non le rispetta”.

Gestione Separata INPS: le aliquote contributive del 2021

Gestione Separata INPS: le aliquote contributive del 2021

L’INPS ha provveduto ad aggiornare le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’INPS fissa quindi le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Specifica inoltre le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

E’ stata aumentata l’aliquota a carico dei professionisti, pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023 (articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Resta ferma invece l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela della maternità, della malattia e per l’assegno per il nucleo familiare.

 Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono fissate come segue:

 Aliquote gestione separata INPS 2021

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Massimale e Minimale Gestione separata INPS

Massimale

Per l’anno 2021 il massimale di reddito è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2021 il minimale di reddito è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
  • 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 24% € 3.828,72
€ 15.953,00 25,98% € 4.144,59 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 (IVS € 5.264,52
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

Versamenti, scadenze, ripartizione onere contributivo Gestione separata 

Collaboratori

Riguardo l’obbligo contributivo per i collaboratori (lavoro parasubordinato) come sempre la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). In ogni caso l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche le modalità sono illustrate nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti i iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Principio di cassa allargato

L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

Decreto sostegni: tutte le novità previdenziali

Decreto sostegni: tutte le novità previdenziali

Il decreto Sostegni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, è in vigore dal 23 marzo e introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Le principali novità riguardano: Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali; Nuova indennità per i lavoratori sportivi; Reddito di Cittadinanza; Reddito di emergenza, Lavoratori fragili; Naspi. Tutte le novità e le misure previste dal decreto Sostegni per il lavoro.

Per approfondire l’argomento visita la nostra AREA RISERVATA o rivolgiti ai nostri uffici.