Regione Calabria. Riqualificazione stabilimenti balneari

Regione Calabria. Riqualificazione stabilimenti balneari

La Regione Calabria ha pubblicato in pre-informazione un bando che intende sostenere le imprese del settore del turismo balneare e marittimo, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.

La misura si rivolge alle microimprese che svolgono attività di gestione di stabilimenti e/o di strutture balneari marittime di cui al codice ATECO 93.29.20 in regime di regolare concessione.

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello. L’intensità dell’aiuto concedibile, in relazione alle spese ammissibili, è pari al 70%.

L’importo totale delle spese ammissibili dovrà essere di importo non inferiore a € 30.000, ogni beneficiario potrà ottenere € 50.000 come importo massimo del contributo concedibile.

Gli operatori interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda di aiuto, una proposta progettuale in conformità con le finalità e gli obiettivi della misura, tenuto conto che le iniziative finanziabili attengono a:

  • riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività e delle relative pertinenze;
  • riqualificazione dell’attività finalizzata all’introduzione di nuovi servizi da offrire alla clientela e/o al loro potenziamento, miglioramento e/o consolidamento, anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali, nonché finalizzate ad introdurre efficaci sistemi di distanziamento fisico per il contrasto alla diffusione del virus COVID19;
  • riqualificazione dell’attività e dei servizi in termini di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento a: riduzione del consumo di plastiche e imballaggi e rifiuti; riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, anche tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia; efficace gestione della risorsa idrica; riqualificazione delle strutture e dell’attività tramite l’utilizzo di materiali eco-sostenibili; contenimento del rumore e riduzione dell’inquinamento acustico; accessibilità ai servizi offerti da parte della clientela con disabilità; implementazione di attività sportive a zero impatto ambientale.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 14/05/2021, utilizzando tassativamente la piattaforma informatica.

La presentazione della domanda si svolge in 2 fasi:
FASE 1 – Registrazione dell’utente, predisposizione della domanda e caricamento allegati. Le imprese interessate possono registrarsi attraverso lo sportello informatico reso disponibile all’indirizzo web www.bandifincalabra.it e predisporre la domanda a partire dal 14/05/2021 alle ore 10 e fino al 26/05/2021 alle ore 18.
FASE 2 – Invio della domanda (Click day)che potrà essere effettuato esclusivamente dal 27/05/2021 alle ore 10 fino al 27/05/2021 alle ore 18.

Tutti gli aggiornamenti, il bando e le ultime FAQ sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare i nostri uffici.

Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività dei pubblici esercizi

Cronoprogramma per la graduale ripresa delle attività dei pubblici esercizi

Il D.L. n. 52/2021, disciplinante le nuove misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid19 che verranno applicate, salvo successivi interventi normativi, fino 31 luglio 2021, in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili.

Con riferimento al comparto rappresentato, si segnala:

nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo.

nelle zone gialle a partire dal 26 aprile:

  • saranno consentite le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (ad oggi ore 22.00);
  • permane il limite delle quattro persone al tavolo, ad eccezione che siano tutti conviventi;
  • consentiti i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
  • restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
  • restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nelle giornate festive e prefestive continueranno a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso (tuttavia, sul punto si noti quanto specificato nel testo della circolare con riferimento ai live club);
  • restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • permane il divieto di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
  • civili e religiose.

nelle zone gialle a partire dal 1° giugno, i cambiamenti d’interesse per il settore riguardano:

  • dalle 5.00 fino alle 18.00 le attività di ristorazione con consumo al tavolo saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;

nelle zone gialle a partire dal 15 giugno è consentito lo svolgimento in presenza di fiere;

nelle zone gialle a partire dal 1° luglio sono consentiti convegni e congressi;

nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente:

  • per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
  • permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale bingo e casinò.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Fipe-Confcommercio

Hotel Park 108. Soggiorni e benessere in Sila

Hotel Park 108. Soggiorni e benessere in Sila

Gli associati di Confcommercio Cosenza potranno usufruire per i loro soggiorni in Sila, grazie ad una nuova convenzione con l’Hotel Park 108, di una scontistica dedicata sulle tariffe del periodo (HB, FB o BB) e sui trattamenti SPA.

Situato a Lorica nel cuore del Parco Nazionale della Sila, sulle rive del lago Arvo, a ridosso di una lussureggiante foresta sempre verde di pino laricio, l’albergo, privo di barriere architettoniche, gode di un’ottima posizione: a poca distanza dagli impianti sciistici e dalle migliori attrattive del luogo, è al tempo stesso immerso nello splendido scenario della natura incontaminata, ideale per una vacanza tra benessere, relax e divertimento.

L’Hotel Park è il luogo ideale dove rilassarsi e rigenerarsi grazie al suo Centro benessere. Piscina idromassaggio vista lago, sauna, bagno turco, docce emozionali, trattamenti e percorsi personalizzati fanno della Spa un’oasi di pace, ideale per ritrovare l’equilibrio fisico e mentale.

Credito d’imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate

Credito d’imposta per locazioni commerciali e affitto d’azienda. Chiarimenti Agenzia Entrate

Con la risposta ad interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, così come previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Ristori.

In particolare, la fattispecie analizzata nell’interpello riguarda una S.r.l. costituita nel 2019, che a causa dei provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo e in modo limitato, l’attività per la quale è stata costituita.

Tanto premesso, l’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, il contribuente maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta sugli affitti.

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente al quesito, fermo restando il verificarsi degli altri presupposti prescritti dalla norma.

Pertanto, il pagamento nel 2021 dei canoni di locazione relativi ai mesi del 2020, agevolabili sulla base delle predette disposizioni, dà diritto alla fruizione del credito d’imposta locazione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il comma 1 dell’articolo 122 del Decreto “Rilancio”, precisa che il credito d’imposta in esame può essere ceduto. Infatti, la predetta disposizione specifica che: “fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Al riguardo, il citato comma 2 individua, tra le misure introdotte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, anche il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

Fonte Confcommercio

Aggiornamento indennità lavoratori turismo, stabilimenti termali e dello spettacolo

Aggiornamento indennità lavoratori turismo, stabilimenti termali e dello spettacolo

In relazione alle indennità disciplinate dal Decreto Sostegni (D.L. n. n. 41/2021, art. 10, c. 2, 3, 5 e 6) – in favore dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo nonché di talune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 – l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative per la fruizione del bonus di ammontare pari a 2.400 euro.

Tali indennità, erogate dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021, non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori non già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori (artt. 15 e/o 15-bis) sono tenuti a presentare domanda telematica all’Inps entro il 31 maggio 2021 e non come inizialmente fissato entro il 30 aprile 2021.

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