Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

Chiarimenti su integrazioni salariali previste nel Decreto Sostegni

L’INPS, con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, ha chiarito diversi aspetti relativi ai nuovi trattamenti di integrazione salariale introdotti dal DL “Sostegni”.

In particolare l’Inps ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già fatto richiesta di accesso alle integrazioni salariali ai sensi del dl 41/2021 con decorrenza 1 aprile e vogliano includere anche i giorni 29,30 e 31 marzo, possono farlo inviando una domanda integrativa. Tale istanza deve riguardare gli stessi lavoratori coinvolti dal trattamento nella domanda originaria.

Pertanto, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per gli stessi lavoratori, per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.

Tale istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 così come è previsto per i trattamenti decorrenti dal 1 aprile (si ricorda infatti che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa).

Inoltre, l’Inps precisa che fermi restando i limiti di durata massima previsti dal DL Sostegni(DL 41/2021) si potrà accedere agli ammortizzatori a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1 aprile e quindi con decorrenza 29 marzo.

Per quanto riguarda invece la sottoscrizione dell’accordo sindacale finalizzato all’attivazione della Cassa integrazione in deroga per le aziende con più di 5 dipendenti si precisa che, in caso di domande di nuovi periodi di CIG in deroga, che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID 19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID 19.

Inoltre, le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). Per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi.

Infine si ricorda che in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

Webinar su Commercio estero e internazionalizzazione

Webinar su Commercio estero e internazionalizzazione

Confcommercio Cosenza organizza un seminario online per illustrare le opportunità rappresentate dall’internazionalizzazione per le imprese associate che vogliono affacciarsi su nuovi mercati internazionali.

L’incontro si terrà mercoledì 5 maggio alle ore 15:30 in diretta Facebook, Youtube e verrà trasmessa anche sul nostro sito.

Il webinar si rivolge agli imprenditori della provincia di Cosenza, interessati ad avviare, o che già hanno avviato, attività di import/export con la finalità di illustrare le prospettive di sviluppo e i servizi offerti dalla convenzione stipulata con l’Associazione Italiana Commercio Estero (AICE).

Interverrà David Doninotti, Segretario Generale, AICE.

L’AICE si occupa della promozione per l’internazionalizzazione e offre servizi per il commercio estero. Rappresenta e tutela gli interessi delle imprese italiane che svolgono attività di commercio con l’estero (import, export, ecc.) e servizi connessi a tali attività (trasporti internazionali, servizi bancari e finanziari, ecc).

Al termine dell’incontro è prevista una fase di dibattito durante la quale gli interessati potranno approfondire le modalità di accesso alle agevolazioni e porre domande.

Registrati al webinar al seguente link: https://forms.gle/yR9vorrWBPEjj2fM8

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici.

Emergenza Coronavirus: proroga validità titoli di guida

Emergenza Coronavirus: proroga validità titoli di guida

Con una nota il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fatto chiarezza sulle proroghe della validità di alcuni titoli abilitativi alla guida, già introdotte nei mesi scorsi e su cui è intervenuta la proroga dello stato di emergenza.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato la circolare 14282 del 27 aprile 2021 che ha fornito il quadro riepilogativo delle diverse proroghe di validità dei certificati abilitativi alla guida, risultante dal coordinamento della legislazione europea e nazionale, da ultimo modificata con la proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza.

Di conseguenza, tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, fino al 29 ottobre 2021.

Patenti di guida

  • Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo con patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1° luglio 2021
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

  • Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 29 ottobre 2021
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 29 ottobre 2021

Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

  • Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo, eccetto l’Italia, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e
  • per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1° luglio 2021
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

  • per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 29 ottobre 2021
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 29 ottobre 2021

Per ulteriori approfondimenti la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio

SDI Confcommercio. Corso Operatore Socio Sanitario

SDI Confcommercio. Corso Operatore Socio Sanitario

Se desideri intraprendere una nuova professione e diventare un operatore socio sanitario, allora devi necessariamente frequentare il corso di formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) organizzato da SDI Confcommercio. Non perdere tempo e assicurati il tuo posto.

L’OSS fa parte delle figure tecniche del comparto della sanità pubblica, svolgendo attività che aiutano le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali. Si tratta di attività finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere dei pazienti, promuovendone l’autonomia e l’autodeterminazione. Un lavoro di costante collaborazione con il personale medico e infermieristico delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Il corso dura complessivamente 1000 ore ed è suddiviso in un Modulo Base (200 ore di formazione teorica) e un Modulo Professionalizzante (800 ore ulteriormente composte da 250 ore di formazione teorica, 100 di esercitazione e 450 di tirocinio all’interno di strutture convenzionate).

Contenuti didattici:

  • Elementi di legislazione sanitaria, di etica e deontologia;
  • Elementi di psicologia e sociologia;
  • Elementi di igiene, igiene dell’ambiente e confort alberghiero;
  • Disposizioni in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • Interventi assistenziali, assistenza sociale e metodologia del lavoro sociale e sanitario.

Opportunità di dilazionare il pagamento in comode rate per venire incontro a specifiche esigenze.

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di qualifica riconosciuto sia a livello nazionale che europeo.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione con allegati documento di identità, codice fiscale e curriculum vitae e presentarlo agli uffici di SDI Confcommercio di via Alimena, 14, Cosenza.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consulta il sito di SDI Confcommercio o contatta gli uffici allo 0984/24030.

Indagine su date avvio Saldi estivi 2021

Indagine su date avvio Saldi estivi 2021

In vista dell’approssimarsi della stagione estiva e scongiurando eventuali chiusure per decreto in base all’andamento dei contagi chiediamo alle imprese del nostro territorio del settore moda di conoscere l’orientamento sulla data di avvio dei prossimi saldi in Calabria.

Il tema dei saldi è da sempre centrale nella vita economica della nostra Regione. Attraverso questa breve rilevazione vorremmo conoscere l’idea degli imprenditori sulla possibilità di anticipare, confermare o posticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione, prevista per il 3 luglio.

Il risultato di questa indagine sarà poi portato sui tavoli regionali al fine di definire la data di avvio dei saldi nella nostra Regione.

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