Riduzione IRES 2025: agevolazioni per investimenti e assunzioni aziendali

Riduzione IRES 2025: agevolazioni per investimenti e assunzioni aziendali

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, disciplina la riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti, nuove assunzioni o forme di partecipazione dei dipendenti agli utili.

La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025, consente una riduzione transitoria di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES per il periodo d’imposta successivo al 2024, subordinata a specifici requisiti di patrimonializzazione, incremento occupazionale e assenza di ricorso a ammortizzatori sociali.

Soggetti beneficiari
Possono usufruire della riduzione:

  • società di capitali, società cooperative e società europee residenti;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società con attività commerciale principale;
  • stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.

Sono esclusi: società in liquidazione, soggetti che determinano il reddito con regimi forfetari o in contabilità semplificata.

Condizioni di accesso
La riduzione IRES è subordinata a:

  1. Accantonamento dell’utile: almeno l’80% dell’utile 2024 deve essere destinato a riserva, con un minimo del 30% dell’utile accantonato destinato a investimenti qualificati.
  2. Investimenti rilevanti: beni materiali e immateriali secondo il modello “Industria 4.0”, investimenti per riduzione dei consumi energetici, realizzati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza della dichiarazione dei redditi. L’investimento minimo è pari al maggiore tra il 30% dell’utile accantonato, il 24% dell’utile 2023 o 20.000 euro.
  3. Base occupazionale: il numero di dipendenti non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente e devono essere assunti nuovi lavoratori a tempo indeterminato, con incremento minimo dell’1%.

Cause di decadenza
L’agevolazione decade in caso di distribuzione anticipata dell’utile accantonato, dismissione o cessione dei beni, o spostamento stabile delle attività all’estero. Il recupero dell’imposta avviene entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi.

Altre disposizioni
Il decreto regola inoltre:

  • il consolidato fiscale e l’attribuzione della riduzione IRES ai soci in caso di trasparenza fiscale;
  • il coordinamento con regimi fiscali privilegiati e imprese estere controllate;
  • le operazioni di riorganizzazione aziendale, fusioni e scissioni;
  • il cumulo della riduzione IRES con altri incentivi, come i crediti d’imposta per Transizione 4.0 e 5.0.

L’agevolazione mira a sostenere la crescita degli investimenti produttivi, l’innovazione tecnologica e l’incremento occupazionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

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Incentivi Autoimpiego 2025: pubblicato il decreto per i giovani fino a 35 anni

Incentivi Autoimpiego 2025: pubblicato il decreto per i giovani fino a 35 anni

Il 14 luglio 2025 è stato pubblicato il decreto interministeriale che dà attuazione agli incentivi all’autoimpiego, previsti dagli articoli 17 e 19 del Decreto Coesione (D.L. 60/2024). La misura, promossa dal Ministero del Lavoro insieme al MEF e al Ministero per il Sud e il PNRR, mira a sostenere l’avvio di nuove attività lavorative da parte dei giovani tra i 18 e i 35 anni, in condizioni di inoccupazione, disoccupazione o fragilità sociale.

Chi può accedere

I beneficiari degli incentivi sono giovani che, alla data di presentazione della domanda:

  • si trovano in una condizione di marginalità, vulnerabilità o discriminazione (come definita dal Programma Nazionale “Giovani, Donne, Lavoro” – PN GDL);
  • sono inoccupati, inattivi o disoccupati;
  • sono disoccupati GOL (programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori).

È richiesto che l’iniziativa economica da finanziare sia inattiva al momento della domanda, ma già formalmente avviata (entro il mese precedente). Sono ammesse forme di lavoro autonomo, impresa individuale, società (SNC, SAS, SRL, cooperative) e attività libero-professionali, anche in forma associata.

Cosa finanzia il decreto

Il pacchetto di incentivi, gestito da Invitalia, si articola in due misure principali:

  1. Misura Centro-Nord (Capo III)

Destinata alle regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche.

  • Voucher: contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento fino a € 30.000 (€ 40.000 per spese green, digitali o tecnologiche).
  • Programmi di investimento: contributo fino al 65% per investimenti fino a € 120.000, e fino al 60% per investimenti fino a € 200.000.
  1. Misura “Resto al Sud 2.0” (Capo IV)

Destinata alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  • Voucher: fino a € 40.000 (€ 50.000 per investimenti green o digital).
  • Programmi di investimento: contributi fino al 75% per investimenti fino a € 120.000, e fino al 70% fino a € 200.000.

Spese ammissibili

Sono finanziabili:

  • acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e arredi nuovi;
  • programmi informatici, sviluppo software, app e piattaforme digitali;
  • branding, portali web, progettazione e registrazione di marchi;
  • consulenze tecnico-specialistiche (entro il 30% del contributo).

Per i programmi di investimento si aggiungono opere edili di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (fino al 50%).

Erogazione dei fondi

I contributi sono concessi in regime de minimis (Regolamento UE 2023/2831) e non sono cumulabili con altri incentivi, ad eccezione di:

  • garanzia pubblica ex L. 662/1996;
  • capitalizzazione della NASpI;
  • compatibilità con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale di Invitalia. L’erogazione avverrà in due tranche: un anticipo (SAL) dopo tre mesi e il saldo entro tre mesi dal pagamento dell’ultima spesa.

Il supporto alla formazione sarà curato dall’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), il cui percorso – pur non obbligatorio – attribuirà punteggio premiale ai fini della selezione.

Quando presentare domanda

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, sarà emanato un provvedimento tecnico che definirà:

  • la modulistica ufficiale;
  • i criteri di selezione;
  • le date di apertura dello sportello per l’invio delle domande.

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Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2025

Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate – Luglio 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di luglio 2025 una guida aggiornata dedicata agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), strumenti centrali nella strategia dell’Amministrazione finanziaria per promuovere la compliance fiscale e la collaborazione tra contribuenti e Fisco, dando quindi seguito alla Circolare n. 11 del 18 luglio 2025 (della quale abbiamo parlato anche qui: ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025).

Introdotti dal D.L. n. 50/2017 ed entrati a pieno regime dal periodo d’imposta 2018, gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e rappresentano oggi un sistema avanzato di valutazione dell’affidabilità fiscale di imprese e professionisti, tramite l’analisi integrata di dati contabili, strutturali e dichiarativi su più annualità.

Funzionamento degli ISA

Ogni contribuente, in base ai dati forniti attraverso l’apposito modello ISA e mediante il software “Il tuo ISA CPB”, riceve un punteggio da 1 a 10, che esprime il livello di affidabilità fiscale. Il sistema si basa su indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, costruiti secondo modelli statistico-economici validati annualmente da una Commissione di esperti nominata dal MEF.

I punteggi più alti consentono l’accesso a significativi benefici premiali, tra cui:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti tributari;
  • rimborsi IVA semplificati e senza garanzia;
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi;
  • decadenza anticipata dei termini di accertamento;
  • esclusione dalla prestazione della garanzia in sede di ricorso tributario (per punteggi pari almeno a 9 per tre anni consecutivi).

Casi di esclusione e sanzioni

La guida chiarisce le fattispecie di esclusione dall’applicazione degli ISA, tra cui: inizio o cessazione attività, volume d’affari superiore a 5.164.569 euro, attività svolta in modo non ordinario o adozione del regime forfetario.

In caso di omissione, incompletezza o inesattezza nella trasmissione dei dati rilevanti, è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Tuttavia, l’Agenzia deve previamente informare il contribuente, che ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

Il Concordato Preventivo Biennale

Tra le novità evidenziate nella guida figura l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal D.lgs. n. 13/2024. Questo strumento permette ai soggetti ISA di definire anticipatamente, per due annualità, il reddito imponibile e il valore della produzione netta ai fini Irpef, Ires e Irap. La proposta di concordato viene calcolata con lo stesso software “Il tuo ISA CPB”.

Un sistema trasparente e in evoluzione

Il sistema ISA è concepito per essere dinamico e trasparente: ogni anno viene aggiornato tramite decreto ministeriale e reso accessibile in modo completo sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dove è disponibile la documentazione tecnica, la modulistica, le statistiche e i riferimenti normativi.

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Nuove regole per le Comunità Energetiche Rinnovabili: incentivi potenziati e bando riaperto fino al 30 novembre 2025

Nuove regole per le Comunità Energetiche Rinnovabili: incentivi potenziati e bando riaperto fino al 30 novembre 2025

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato, con i decreti del 16 e 17 luglio 2025, una nuova versione delle Regole Operative del GSE per l’accesso agli incentivi destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.

Tali aggiornamenti si inseriscono in un più ampio quadro normativo che include il DM 16 maggio 2025 e l’Avviso pubblico pubblicato il 15 luglio 2025, finalizzati a semplificare l’accesso al contributo in conto capitale e incentivare la partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati nella transizione energetica.

Le principali novità introdotte:

  • Estensione della platea dei beneficiari: i Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti (prima il limite era di 5.000) possono ora accedere al contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili;
  • Proroga dei termini:
    • Completamento dei lavori entro il 30 giugno 2026;
    • Entrata in esercizio entro 24 mesi dal completamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
  • Anticipazione del contributo aumentata fino al 30% (in precedenza il limite era il 10%);
  • Nuova finestra temporale per la presentazione delle domande: dal 21 luglio al 30 novembre 2025 (salvo esaurimento anticipato della dotazione, pari a 2,2 miliardi di euro);
  • Allargamento dei soggetti ammissibili: possono ora far parte delle CER anche le aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, consorzi di bonifica, enti religiosi, istituzioni pubbliche e altri soggetti del Terzo settore;
  • Possibilità di incentivare impianti già attivi: purché entrati in esercizio entro 150 giorni dal 24 gennaio 2024 e realizzati per far parte di una CER.

Finalità e ambito dell’intervento

Gli incentivi mirano a supportare la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili all’interno delle CER e delle configurazioni collettive, in linea con i principi del NextGenerationEU, valorizzando criteri di sostenibilità, digitalizzazione, inclusione e riduzione dei divari territoriali.

Sono ammissibili gli interventi che prevedono la nuova realizzazione o il potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili (potenza ≤ 1 MW), ubicati nei Comuni con meno di 50.000 abitanti e all’interno della stessa cabina primaria della configurazione energetica di riferimento.

Modalità di partecipazione

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite l’apposita piattaforma. Tutti i dettagli sui requisiti tecnici, sulle spese ammissibili e sulle procedure di rendicontazione sono contenuti nell’Avviso pubblico del 15 luglio 2025, disponibile sul sito del GSE.

Per supporto alla compilazione della domanda o assistenza sui requisiti, le imprese associate possono rivolgersi agli uffici Confcommercio Cosenza.

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ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025

ISA 2024: le novità della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2025

Con la Circolare n. 11 del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative relative all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, confermando l’importanza del costante aggiornamento dello strumento per rispecchiare l’evoluzione economica dei settori produttivi.

Nel nuovo documento, l’Agenzia sottolinea come l’attività di revisione degli ISA sia stata influenzata anche da fattori esogeni, quali le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi energetici, che hanno reso necessario un affinamento straordinario del sistema.

ATECO 2025: le implicazioni per gli ISA

Una delle novità più significative introdotte riguarda l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025), che sostituisce l’ATECO 2007 aggiornato al 2022. Tale cambiamento ha avuto impatti diretti sugli ISA, con la revisione anticipata di 14 indici relativi al commercio al dettaglio, in conseguenza della ristrutturazione della divisione ATECO 47. La nuova classificazione privilegia la tipologia di prodotto rispetto al canale di vendita.

L’Agenzia precisa che l’adozione del nuovo codice ATECO non è obbligatoria, ma le imprese che ritengono più rappresentativa la nuova codifica dovranno comunicare la variazione tramite ComUnica o appositi modelli.

Revisione e correttivi per il 2024

Per il periodo d’imposta 2024 sono stati aggiornati 172 ISA, di cui 100 oggetto di revisione ordinaria (85 evoluzioni e 15 revisioni anticipate) e alcuni sottoposti a una revisione straordinaria. Quest’ultima, introdotta con il DM 24 aprile 2025, ha portato a correttivi temporanei per tener conto delle anomalie di contesto, come le instabilità internazionali e l’aumento dei costi energetici.

Tra gli ISA rivisti figurano, ad esempio, i modelli EM05U, DG44U, DG68U, DG72U e DG90U, per i quali sono state modificate soglie, riferimenti e indicatori territoriali.

Il regime premiale resta invece invariato rispetto all’anno precedente, sia nei criteri di accesso sia nella struttura complessiva.

Modifiche alla modulistica

La Circolare chiarisce che, a seguito dell’introduzione di nuove agevolazioni fiscali sul costo del lavoro (D.Lgs. 216/2023), le maggiorazioni per nuove assunzioni non devono essere indicate nei righi relativi alle spese per lavoro dipendente. L’obiettivo è evitare che tali maggiorazioni influenzino negativamente il calcolo del punteggio ISA.

Sono inoltre state introdotte modifiche nei Quadri contabili H e F:

  • soppressione del campo per l’adeguamento delle esistenze iniziali;
  • aggiornamento delle modalità di valutazione delle rimanenze in base al D.Lgs. 192/2024;
  • separazione delle spese per beni immateriali nel quadro H.

ISA e società tra professionisti

Sebbene le società tra professionisti siano escluse dall’applicazione degli ISA, alcune devono comunque compilare il modello ISA relativo all’attività prevalente. La raccolta dei dati servirà a costruire in futuro indici specifici per tali soggetti.

Le attività coinvolte includono, tra le altre, ingegneria, consulenza del lavoro, architettura, attività legali e servizi veterinari.

Semplificazioni e variabili precalcolate

Prosegue anche per il 2024 il processo di semplificazione: in 23 modelli ISA è stata eliminata l’indicazione dell’anno di inizio attività, dato già presente tra le variabili precalcolate fornite dall’Agenzia, accessibili dall’area riservata e utilizzabili nel software “IlTuoISA”.

Le stesse variabili sono richieste anche per i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, in quanto rilevanti per la formulazione delle proposte di concordato per gli anni successivi.

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