Il 7 maggio il Ministero dell’Interno, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato una circolare con cui ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alle disposizioni introdotte dal decreto “Riaperture”, per quanto concerne le attività dei servizi di ristorazione.
Il Ministero ha chiarito che per le attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) in zona gialla la vendita per asporto è da ritenersi consentita anche oltre le ore 18:00, nel rispetto dei vigenti limiti orari agli spostamenti (al momento consentiti nella fascia oraria 5:00 – 22:00).
Con la nota, il Ministero rettifica quanto diversamente affermato nella precedente circolare del 24 aprile 2021 al paragrafo “Attività dei servizi di ristorazione”.
Di conseguenza, all’interno della zona gialla, tutti gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, potranno effettuare la vendita per asporto fino alle ore 22:00, secondo quanto previsto, in generale, per tutte le attività dei servizi di ristorazione.
Il Ministero ricorda, tuttavia, che rimangono comunque vietati, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del DPCM 2 marzo 2021, sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18:00, sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario.
La norma si applica esclusivamente in zona gialla, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, collocati all’interno delle zone arancione e rossa, rimangono in vigore le previgenti disposizioni e, pertanto, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.