Inail. Aggiornamento retribuzione imponibile per calcolo premio
Con la circolare n. 23/2024, l’Inail ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile, utilizzabili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto. Questi limiti sono stati aggiornati in seguito al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 114 del 5 luglio 2024 e sono in vigore dal 1° luglio 2024.
A partire da tale data, il minimale e il massimale di rendita sono fissati rispettivamente a € 20.258,70 e a € 37.623,30.
Dirigenti
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Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024
- Dirigenti senza contratto part-time:
- Giornaliera: € 125,41
- Mensile: € 3.135,28
- Dirigenti con contratto part-time:
- Oraria: € 15,68
- Dirigenti senza contratto part-time:
Lavoratori con Retribuzione Convenzionale Annuale Pari al Minimo di Rendita Inclusi in questa categoria sono:
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Detenuti e internati
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Allievi dei corsi di istruzione professionale
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Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
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Lavoratori coinvolti in tirocini formativi e di orientamento
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Lavoratori sospesi dal lavoro per progetti di formazione o riqualificazione professionale
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Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari
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Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
- Giornaliera: € 67,53
- Mensile: € 1.688,23
Familiari Partecipanti all’Impresa Familiare
Per i familiari del titolare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), la retribuzione imponibile giornaliera, a partire dal 1° luglio 2024, è:
- Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
- Giornaliera: € 67,80
- Mensile: € 1.695,10
Lavoratori di Società Ex Compagnie e Gruppi Portuali di cui alla Legge n. 84/1994
Per questi lavoratori, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 giorni all’anno):
- Retribuzione convenzionale giornaliera dal 1° luglio 2024:
- Per 12 giorni mensili: € 1.510,44 (€ 125,87 * 12)
Retribuzione di Ragguaglio
Applicabile a familiari, soci e associati che non percepiscono una retribuzione fissa o la cui remunerazione non è basata su una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto dal 1° luglio 2024:
- Retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2024:
- Giornaliera: € 67,53
- Mensile: € 1.688,23
Lavoratori Parasubordinati
Per questi lavoratori, non essendo prevista una prestazione a tempo, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita, e rapportata solo a mesi. Dal 1° luglio 2024, i limiti dell’imponibile mensile sono:
- Minimo e massimo mensile dal 1° luglio 2024:
- Minimo: € 1.688,23
- Massimo: € 3.135,28
Lavoratori Sportivi
Per la determinazione del premio dei lavoratori subordinati sportivi e dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2024, la retribuzione da considerare per il calcolo del premio, in base al Decreto di Riforma del Lavoro Sportivo n. 36/2021, è:
- Minimo e massimo annuale dal 1° luglio 2024:
- Minimo: € 20.258,70
- Massimo: € 37.623,30
Alunni e Studenti di Scuole o Istituti Non Statali Adetti a Esperienze Tecnico-Scientifiche o Esercitazioni Pratiche
- Premio annuale a persona:
- Anno scolastico 2023/2024 regolazione: € 10,05
- Anno scolastico 2024/2025 anticipo: € 10,40
- Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.
Alunni dei Corsi Ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Il premio speciale annuale, a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente all’inizio dell’anno formativo e aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni del minimale stesso.
- Anno Formativo 2024/2025:
- Retribuzione minima giornaliera: € 67,53
- Premio speciale unitario annuale: € 69,41
Il premio speciale annuale non considera i maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa, il cui onere è a carico del bilancio dello Stato. L’importo di tale onere è rideterminato in € 37,42 a partire dal 1° settembre 2024, inizio dell’anno formativo 2024/2025.
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