INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

Il 18 novembre 2021, l’INPS ha pubblicato due messaggi per fornire indicazioni in ordine agli ammortizzatori sociali e alla quarantena determinati da Covid-19.

Ammortizzatori sociali emergenziali

Con il Messaggio n. 4034 ha fornito indicazioni operative sui nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale emergenziali Covid19 previsti dal D.L. n.146/2021.

In particolare il Decreto ha previsto la possibilità per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 di accedere ad un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19, nel periodo tra il 1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro richiedenti, per poter accedere ai nuovi trattamenti devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ricorrere ai suddetti trattamenti, continuerà ad operare nei suoi confronti il divieto di licenziamento.

Per quanto riguarda le istanze per i trattamenti di cassa integrazione, l’INPS ha ribadito che dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria: quindi per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a ottobre il termine di presentazione delle istanze è il prossimo 30 novembre.

Le domande dovranno essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, inoltre, che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Infatti, il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Inoltre, in caso di intervento diretto dell’Istituto, tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (Uniemens Cig SR41) devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate l’INPS ha ricordato che possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

Infine, sono stati forniti chiarimenti in relazione al periodo di ulteriori 9 settimane di CIGO, previste dal decreto Fisco-Lavoro, per cause connesse all’emergenza in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

A tal proposito, l’IINPS ha chiarito che le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In questo caso è necessario trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, infine, che per la prestazione di CIGO, previa sospensione del trattamento di CIGS in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Riconoscimento malattia in quarantena

Con il Messaggio n. 4027, ha fornito chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dall’articolo 8 del D.L. n. 146/2021 che riguardano il rifinanziamento della tutela per malattia in favore dei lavoratori fragili e in quarantena per Covid 19.

Con il predetto Decreto è stata, infatti, riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia.

Alla luce delle suindicata norma, l’Istituto può procedere, quindi, al riconoscimento della prestazione anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo l’ordine cronologico.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia ai messaggi disponibili nella nostra Area Riservata.

Quarantena addio, il turismo prova a ripartire

Quarantena addio, il turismo prova a ripartire

Manca meno di una settimana per una prima, concreta ripartenza del turismo italiano: da sabato 15 maggio, infatti, sparirà la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei, Gran Bretagna e Israele.

Come annunciato giù il 4 maggio scorso dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per entrare nel nostro Paese i turisti dovranno dunque semplicemente rispettare le stesse regole in vigore per gli spostamenti verso le regioni non gialle. Basterà quindi presentare un tampone negativo, dimostrare di essere vaccinati o di essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi per evitare la quarantena di 14 giorni, vero e proprio freno per la rinascita del comparto alle porte dell’estate. La nuova strategia è stata definita nel corso di un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e da quello della Salute, Roberto Speranza.

L’obiettivo del governo è quello di riaprire a tutti i Paesi stranieri che abbiano raggiunto un alto livello di vaccinazione. Per gli Usa, in particolare, si punta a metà giugno e nel frattempo si potenzieranno i voli “covid free”.

“Abbiamo chiesto con molta enfasi che Commissione ed Europarlamento procedano con la massima rapidità al certificato verde, per avere un modello europeo su cui confrontarsi per la misure turistiche”, ha spiegato dl vertice europeo di Porto il premier Mario Draghi, ben consapevole che il turismo sarà decisivo per il rimbalzo del Pil italiano nel secondo semestre 2021.

Lo stesso ex presidente della Bce ha lanciato un forte appello all’adozione di un modello comunitario unico, “perché se ogni Paese ha il suo certificato, attua misure diverse per quanto riguarda il turismo ci sarà una gran confusione”.

La replica da Bruxelles è arrivata direttamente dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: “il lavoro legale e tecnico per il ‘certificato verde’ è sulla buona strada affinché il sistema sia operativo a giugno”.

Garavaglia: “ripartenza più forte per i più veloci”

“Il Pil non lo fa il governo, alla fine lo fa il mercato. Il governo può e deve mettere gli operatori del turismo nelle condizioni di fare bene e di lavorare al meglio, con le date certe e i protocolli chiari. Per questo anticiperemo alla metà di maggio il lasciapassare europeo, i cui tempi non saranno brevissimi”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, al convegno inaugurale di Bit Digital. “Sappiamo – ha aggiunto Garavaglia – che le regole sono queste, ma da noi valgono da metà maggio e questo vuol dire togliere la quarantena con i Paesi europei e non solo, anche da Israele e Gran Bretagna e io mi auguro che questa lista in tempi rapidi si allunghi sempre di più perché chi è più veloce ha la ripartenza più forte”.

Per Confturismo sulla quarantena un “passo indietro”

Il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè, ha commentato le decisioni del tavolo operativo definendo “incomprensibile il motivo per cui non si tolga la quarantena agli americani, che si sono vaccinati per primi. Io penso che ci vorrebbe un po’ più di regia, non fare proclami ma studiare bene le dichiarazioni perché innestano delle reazioni economiche nelle aziende che sono molto gravi. I passi indietro non sono belli, non si può promettere se non si può mantenere e si deve tornare indietro”.

“Gli americani – ha spiegato – sono un mercato molto importante, non farli venire adesso se sono vaccinati o immunizzati vuol dire non riprenderli più. Non parlo solo del turismo, ma anche di tutto il mondo business, dei congressi, delle aziende che devono andare avanti e indietro e invece e tutto fermo. Dobbiamo ripartire, stiamo affondando”. Patanè è tornato poi a chiedere le vaccinazioni per gli operatori del settore e non solo: “è’ molto importante, si fanno arrivare le persone più serene in vacanza anche dai Paesi stranieri. Le nostre aziende sono tutte disponibili, sarebbe questo il momento per vaccinare tutti, dalle strutture ricettive agli aerei, da chi lavora nei ristoranti fino al personale dei supermercati. Abbiamo vaccinato professori che insegnano da casa”.

Fonte Confcommercio

Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena

Tutela dei lavoratori in condizione di fragilità e della quarantena

L’INPS, con il messaggio n. 1667/2021, fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’art. 26 del D.L. n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

Per quanto riguarda le tutele dei c.d. lavoratori fragili, il comma 1, lett. a), dell’art. 15, D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26, D.L. n. 18/2020) precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Il comma 2-bis dell’articolo 26 stabilisce che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.

In merito alla tutela della quarantena e della permanenza domiciliare fiduciaria, la legge n. 178/2020 ha eliminato, con il comma 484 dell’art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alle stesse, precedentemente previsto al co. 3 dell’art. 26, D.L. n. 18/2020.

L’Istituto provvederà al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui all’art. 26 entro gli specifici limiti di spesa. Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nella nostra AREA RISERVATA.

Fonte Confcommercio