Concorso guide turistiche 2025: via libera alle prove, il TAR non sospende il bando

Concorso guide turistiche 2025: via libera alle prove, il TAR non sospende il bando

Buone notizie per i quasi 30mila candidati al concorso nazionale per l’abilitazione delle guide turistiche. Come riportato da ANSA il 16 maggio, il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione del bando presentata da un’associazione di categoria, confermando la regolare prosecuzione dell’iter concorsuale.

Con l’ordinanza n. 2623 del 15 maggio 2025, i giudici amministrativi hanno stabilito che non sussistono i presupposti per un provvedimento cautelare, rimandando l’esame di merito a un’udienza prevista per ottobre. È stata inoltre evidenziata la possibilità che il ricorso venga giudicato irricevibile per tardività nella notifica.

Alla luce di questa decisione, il Ministero della Cultura ha confermato l’intenzione di proseguire con le attività organizzative del concorso, prevedendo lo svolgimento delle prove d’esame entro la fine di luglio. Un passo decisivo per sbloccare una procedura attesa da anni e rispondere a una crescente domanda di figure professionali qualificate nel settore turistico.

Il bando, chiusosi con quasi 30mila candidature – un numero decisamente superiore alle previsioni iniziali – rappresenta un segnale concreto della vitalità del comparto e della volontà di tanti aspiranti professionisti di entrare in un mercato strategico per l’economia del Paese.

Le prove d’esame, come già previsto, potrebbero tenersi entro la fine di luglio.

Confcommercio Cosenza continuerà a tenere informati i propri associati, monitorando da vicino lo sviluppo della procedura, ribadendo l’importanza di garantire trasparenza, efficienza e continuità nei processi di abilitazione.

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Tax Credit librerie – Termine presentazione istanze

Tax Credit librerie – Termine presentazione istanze

La Legge di Bilancio per il 2018 riconosce un credito di imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, contraddistinti con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, nella misura massima di 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, e di 10.000 euro per gli altri esercenti

Come stabilito dal Decreto attuativo della disciplina di favore, per poter accedere al beneficio, è necessario che l’esercente:

  • abbia la sede legale nel territorio dello Spazio economico europea;
  • sia soggetto alla tassazione in Italia, per effetto della residenza fiscale, oppure per la presenza di una stabile organizzazione in Italia;
  • abbia sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Ora, il Ministero della Cultura, con avviso pubblicato sul proprio portale web, ha reso noto che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in parola, riferito all’anno 2020, fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, collegandosi al portale web:

https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Si precisa che il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati nell’anno 2020 – con riferimento al singolo punto vendita dove si svolge la medesima attività – a titolo di IMU, TASI e TARI, nonché imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, spese per locazione, spese per il mutuo e contributi previdenziali e assistenziali riguardanti il personale dipendente. 

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta in parola non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel rispetto dei Regolamenti europei in materia di aiuti “de minimis”, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a  disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini definiti con il   Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 12 dicembre 2018, e la Risoluzione, della medesima Agenzia, n. 87 del 2018.