Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

L’Inps ha reso noti i limiti di reddito 2022 utili ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione della pensione per i lavoratori autonomi.

I nuovi limiti di reddito mensili da considerare per la sussistenza del carico (non autosufficienza economica) – rivalutati sulla base del valore del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dall’1.1.2022, ammonta a 523,83 euro – risultano pari a:

  • 737,73 euro, per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;
  • 291,02 euro, per due genitori ed equiparati.

I limiti sopra indicati hanno validità anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (D. Lgs. n. 230/2021, art. 10, c.3), ai nuclei familiari con figli e orfanili cessano – dall’1.3.2022 – di essere riconosciute le prestazioni previste all’art.4 del Testo Unico delle norme relative agli assegni familiari.

Per approfondire la notizia leggi la Circolare Inps n.9 del 20.1.2022.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Inail – limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi 2021

Con Circolare n. 16/2021, l’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2021.

Per il 2021, il minimale giornaliero risulta pari a 48,98 euro, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari a 1.273,48 euro.

Lavoratori part-time

Come noto, per i lavoratori in argomento la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale. Quest’ultima è determinata moltiplicando il minimale giornaliero (48,98 euro) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (6) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il  coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.7.2020, il reddito imponibile risulta pari a:

  • reddito imponibile giornaliero: 55,68 euro;
  • reddito imponibile mensile: 1.392,04 euro. 

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, di cui alla L. n. 84/1994

Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ossia 12 giorni al mese o 144 all’anno.

Dall’1.7.2020, la retribuzione convenzionale mensile è pari ad euro 1.240,32 euro (103,36 euro x 12).

Lavoratori autonomi – riders

Come noto, a far data dal 1.2.2020, è previsto l’obbligo assicurativo anche per i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività ossia ai giorni in cui è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.

Per l’anno 2021, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 48,98 euro.

L’imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la medesima attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

Dall’1.7.2020, l’imponibile risulta essere:

  • retribuzione convenzionale giornaliera: 102,99 euro;
  • retribuzione convenzionale mensile: 2.574,65 euro.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.7.2020, è pari a 12,87 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati, che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita; pertanto, dall’1.7.2020, corrisponde ai seguenti importi:

  • importo giornaliero: 55,45 euro;
  • importo mensile: 1.386,35 euro.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi,  costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.7.2020, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo mensile: 1.386,35 euro;
  • massimo mensile: 2.574,65 euro.

Alunni corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il premio speciale unitario annuale, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, è pari a 59,89 euro per l’anno formativo 2020/2021.

Tale importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è a carico dello Stato.

Il premio, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo).

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare Inail n. 16 del 31.5.2021.

Fonte Confcommercio

Per gli autonomi il 2021 è “anno bianco”

Per gli autonomi il 2021 è “anno bianco”

Il 2021 sarà un anno “bianco” per i lavoratori autonomi che hanno subito un forte calo di fatturato a causa della pandemia. La misura, prevista dall’ultima legge di Bilancio, sta finalmente per diventare effettiva con la firma del decreto attuativo da parte del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Le risorse disponibili ammontano a 2,5 miliardi e l’esonero contributivo si aggirerà sui 3mila euro (esclusi i premi dovuti all’Inail). Per beneficiare dell’esonero il calo del fatturato deve essere maggiore del 33% rispetto al 2019 e il reddito totale sotto i 50mila euro.

Soddisfatta Confcommercio, che si augura comunque che “gli ulteriori passaggi necessari, che dovranno coinvolgere anche l’Inps, siano espletati nel più breve tempo possibile, garantendo così un accesso tempestivo alla misura per categorie che sono state particolarmente colpite dalla crisi in atto”. La Confederazione guarda anche “con favore alla probabile proroga delle scadenze contributive previste per il 16 maggio che dovrebbe essere inserita nel decreto Sostegni bis. Si tratta di interventi necessari per fornire risposte concrete alle esigenze di milioni di autonomi e professionisti che, in questi mesi, hanno visto calare drammaticamente i loro fatturati per effetto dell’emergenza pandemica e delle relative misure di contenimento”.

Fonte Confcommercio