Concordato Preventivo Biennale: guida alla nuova disciplina fiscale per le imprese

Concordato Preventivo Biennale: guida alla nuova disciplina fiscale per le imprese

Con la Circolare n. 9 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. 13/2024 e modificato dal D.lgs. 81/2025. Il CPB rappresenta un importante strumento di compliance fiscale rivolto ai contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), permettendo loro di definire anticipatamente il reddito imponibile e la base IRAP per il biennio 2025–2026.

Finalità del CPB

Il CPB consente ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di definire in anticipo, per un biennio, l’ammontare del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta IRAP. È uno strumento volontario che si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione e fiducia tra imprese e Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo è garantire certezza fiscale, semplificazione amministrativa e un rapporto collaborativo tra imprese e Fisco. Una volta accettata la proposta, il reddito concordato diviene vincolante per due anni, con esclusione da accertamenti analitici e accesso a benefici premiali.

Adesione: scadenze e modalità

  • Entro il 30 aprile 2025, l’Agenzia fornisce il software “IltuoISA_CPB”.
  • Entro il 30 settembre 2025, il contribuente può accettare formalmente la proposta.
  • È ammessa l’indicazione di eventi straordinari che abbiano inciso sull’attività economica (es. sospensioni superiori a 30 giorni).

Chi può aderire

Per aderire al CPB, il contribuente deve:

  • Essere soggetto ISA;
  • Non avere debiti definitivi per tributi o contributi previdenziali superiori a 5.000 euro al 31 dicembre 2024;
  • Aver presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali negli ultimi tre anni;
  • Non aver riportato condanne per reati tributari, societari o patrimoniali rilevanti;
  • Non aver percepito redditi esenti, esclusi o non imponibili in misura superiore al 40% del reddito complessivo d’impresa o professionale nel 2024.

Sono escluse le attività in regime forfettario e quelle soggette a operazioni straordinarie.

Graduazione e sostenibilità della proposta

Per garantire una transizione sostenibile, il reddito concordato per il 2025 non può superare il 50% dell’incremento previsto per il 2026. Inoltre, per i contribuenti con elevato punteggio ISA, la proposta non può superare determinati limiti rispetto al reddito 2024:

  • +10% con punteggio ISA = 10,
  • +15% con punteggio tra 9 e 10,
  • +25% con punteggio tra 8 e 9.

Vantaggi per le imprese

L’adesione comporta numerosi vantaggi:

  • Esclusione dagli accertamenti analitici;
  • Benefici premiali ISA (esonero da visto per compensazioni, esclusione da presunzioni semplici, accesso semplificato a rimborsi IVA);
  • Fissazione certa della base imponibile, a prescindere dal reddito effettivo;
  • Imposta sostitutiva opzionale tra il 10% e il 15% sulla differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del 2024.

È prevista una soglia di 2.000 euro come reddito minimo concordabile, da ripartire nei casi di società di persone o imprese familiari.

Cause di decadenza

Il CPB cessa automaticamente o determina decadenza nei seguenti casi:

  • Variazioni superiori al 30% rispetto ai valori concordati;
  • Omesso versamento di imposte o contributi;
  • Errori o omissioni nei dati dichiarati;
  • Passaggio a regimi fiscali incompatibili;
  • Superamento del limite ISA di ricavi (oltre il 50%).

In caso di decadenza, l’efficacia dell’accordo cessa con effetto retroattivo, ma il contribuente non può beneficiare di un vantaggio economico indebito.

Rinnovo e durata

Il CPB ha durata biennale e non si rinnova automaticamente: l’Agenzia elabora una nuova proposta a cui il contribuente può aderire, se ancora in possesso dei requisiti. È possibile, ad esempio, aderire per i bienni 2025–2026 e successivamente per 2027–2028.

Adempimenti dichiarativi

La proposta accettata viene trasmessa contestualmente al modello REDDITI o separatamente. In caso di revoca (entro i termini), è possibile annullare la proposta mediante nuova comunicazione telematica. La revoca oltre i termini non ha effetto.

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Pagamenti delle imprese, ecco il nuovo calendario

Pagamenti delle imprese, ecco il nuovo calendario

L’Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo calendario dei pagamenti dovuti dalle imprese (Irap e Iva) a seguito del rinvio al 15 settembre dei versamenti che si sarebbero dovuti fare tra il 30 giugno e il 31 agosto. Sulle nuove rate saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo.

CHI RIENTRA NELLA PROROGA – Possono usufruire dei maggiori termini di versamento i soggetti che esercitano attività economiche a cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze. Pagamento differito anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

IL NUOVO CALENDARIO DEI VERSAMENTI RATEALI – Chi sceglie il pagamento rateale può pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 16 settembre. Non è invece possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi. Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile, infine, versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Contributo perequativo, slitta al 30 settembre la dichiarazione Redditi 2021

Viste le richieste degli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto ‘perequativo’ è stato rimandato dal 10 al 30 settembre. Per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello resta al 30 novembre.

Fonte Confcommercio

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Differimento degli adempimenti relativi a imposte e contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021 (Serie Generale n. 154) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, con cui è stato disposto il differimento, dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In particolare, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell’Iva e dell’Irap.

Nel caso in cui i versamenti in parola vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2021, le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in esame, nello specifico, si applica:

  • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
  • ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • ai soggetti che applicano il regime forfetario;
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Periodo d’imposta 2020

Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Periodo d’imposta 2020

Con la Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), anche a seguito della profonda revisione a cui gli stessi ISA sono stati sottoposti per garantirne la loro corretta applicazione, a fronte della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Per approfondire la notizia è disponibile la circolare nella nostra Area Riservata.

Fonte Confcommercio