Esonero contributivo per assunzioni under 36

Esonero contributivo per assunzioni under 36

L’Inps con messaggio n. 3389/2021 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni.

Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2021 è possibile beneficiare dello sgravio contributivo, esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato, nella misura del 100% e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La durata dell’esonero contributivo è di 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La predetta misura non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e per le prestazioni di lavoro occasionale.

Infine, il messaggio ha chiarito che il suddetto esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Da ciò ne deriva che i datori di lavoro che avessero nel corso del 2021 fruito di altri benefici sono tenuti a restituirli per poter godere dell’esonero totale previsto dalla legge n. 178/2020.

Inoltre, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, né con decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020).

Per conoscere le modalità operative si rinvia al Messaggio INPS disponibile nella nostra Area Riservata.

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti – precisazioni

Con il messaggio n.3216/2021, l’Inps ha fornito delle precisazioni in merito al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti potenziali beneficiari dell’esonero contributivo di cui alla Legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020, art.1, commi da 20 a 22-bis).

Lavoratrici e lavoratori autonomi – pagamento delle indennità di maternità/paternità

Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità risulti in possesso dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, e abbia presentato la domanda di accesso a tale beneficio, l’Istituto provvede a corrispondere in modalità provvisoria la prestazione di maternità/paternità, a fronte di una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore affermi di aver chiesto l’esonero.

A completamento delle verifiche, in caso di mancato riconoscimento dell’esonero contributivo, il beneficiario dell’indennità di maternità/paternità o di congedo parentale dovrà provvedere alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata – pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera

Per gli iscritti alla Gestione Separata, che si trovino nelle condizioni per il godimento dell’esonero in parola, e abbia già presentato la relativa domanda, l’Istituto procede con la liquidazione provvisoria delle indennità, salvo successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso al beneficio e dietro dichiarazione di responsabilità con cui il richiedente attesti di avere chiesto l’esonero contributivo.

Tuttavia, qualora nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile il requisito contributivo sia raggiunto a prescindere dall’esonero contributivo, la maternità/paternità e il congedo parentale sono gestiti con le modalità consuete. Mentre, per la malattia e degenza ospedaliera è comunque necessario attendere l’esito istruttorio della richiesta di esonero, ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell’importo da corrispondere al lavoratore.

È prevista la restituzione delle somme fruite a titolo di prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera, in caso di esito negativo della richiesta di esonero.

Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio INPS n.3216 del 24.9.2021.

Fonte Confcommercio

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Assegno temporaneo figli minori. Proroga domande con effetto retroattivo

Si segnala il differimento – dal 30.9.2021 al 31.10.2021 – del termine per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori, con corresponsione delle mensilità arretrate dal mese di luglio 2021.

Si ricorda, infatti, che la scadenza ultima per la trasmissione delle domande è fissata al 31.12.2021; tuttavia, in caso di trasmissione della richiesta successivamente al 31.10.2021, l’assegno è erogato con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

Qui di seguito i requisiti e i criteri di chi può accedere a tale misura.

Beneficiari

Nuclei familiari, che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2), con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

Misura dell’assegno temporaneo

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è parametrato in base ai livelli di ISEE e al numero di figli.

Importo mensile assegno temporaneo _ importo massimo e minimo

Livelli di ISEE

Importo mensile per ciascun figlio *

 

Nuclei fino a due figli minori

Nuclei con almeno tre figli minori

Fino a € 7.000,00

€ 167,50

€ 217,80

Da € 39.900,01 a € 50.000,00

€ 30,00

€ 40,00

Da € 50.000,01

€ 0,00

€ 0,00

* per ogni figlio disabile, ciascun importo è maggiorato di € 50


Presentazione delle domande

La domanda, da inoltrarsi una sola volta per ciascun figlio, può essere avanzata tramite i seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso di PIN, SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato.

La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal prossimo 1 luglio 2021, con termine ultimo di trasmissione delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In caso di percezione del reddito di cittadinanza, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo, l’Istituto corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo, fino a concorrenza dell’importo mensile dell’assegno spettante.

Compatibilità dell’assegno temporaneo

L’assegno risulta compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di altre misure in denaro, a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della Legge sull’assegno unico e universale (Legge n. 46/2021), è ammessa la compatibilità con:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998);
  • l’assegno di natalità (di cui all’art. 1, c. 125, della L. n. 190/2014, all’art. 23-quater, c. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, e all’art. 1, c. 340, della L. n. 160/2019);
  • il premio alla nascita (di cui all’art. 1, c. 353, della L. n. 232/2016);
  • il fondo di sostegno alla natalità (di cui all’art. 1, c. 348 e 349, della L. n. 232/2016);
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12, c. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR);
  • gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare, di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Per avere maggiori informazioni contatta il nostro Patronato.

Ticket NASpI – Chiarimenti Inps su determinazione del contributo

Ticket NASpI – Chiarimenti Inps su determinazione del contributo

Con Circolare n.137/2021, l’Inps ha richiamato i criteri di determinazione e fornito alcuni chiarimenti sulla determinazione del cd. ticket di licenziamento (L. n. 92/2012, art. 2, c. da 31 a 35).

In particolare, l’Istituto ha segnalato quanto segue:

  • il contributo è dovuto in ugual misura sia in casi di part-time che di full-time, essendo lo stesso non correlato all’importo della prestazione individuale;
  • il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi;
  • per i periodi di lavoro inferiori all’anno, il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;
  • nelle ipotesi di licenziamento collettivo, ai fini della determinazione del contributo, oltre ai criteri soprarichiamati è necessario considerare: se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, sia stata o meno oggetto di accordo sindacale (L. n. 223/1991, art. 4, c. 9); se l’azienda rientra nel campo di applicazione della CIGS, ed è dunque tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (D.Lgs. n. 148/2015, art. 20);
  • qualora il datore di lavoro debba versare il ticket di licenziamento per rapporto di lavoro risolto durante il blocco dei licenziamenti nella fase emergenziale – a seguito di adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASpI – il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche in caso di contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono a tale fattispecie di accordo.

Per avere maggiori informazioni e richiedere il trattamento NASpI contatta il nostro Patronato.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile nella nostra Area Riservata la Circolare n.137/2021 Inps

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

Inps esonero contributivo per le imprese del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’esonero contributivo introdotto dall’art 43 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in favore dei datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro anche non imprenditori nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Per l’esatta individuazione dei datori di lavoro destinatari della norma si potrà far riferimento ai codici Ateco indicati nella circolare Inps.

Inoltre, tale sgravio deve essere riparametrato e applicato su base mensile e può essere riconosciuto a prescindere dal tipo di ammortizzatore richiesto, anche se sono stati richiesti trattamenti di integrazione salariale con causale diversa dalla cassa Covid.

Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario.

Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori nonché dei presupposti specificamente previsti dal decreto istitutivo (art. 43 D.L. n. 73/2021).

In particolare:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, è esclusa la cumulabilità della misura con i seguenti esoneri contributivi:

  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (Legge 205/2017 art. 1);
  • l’incentivo “Iolavoro”;
  • lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla Circolare n. 140 Inps disponibile nella nostra Area Riservata.