Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

Ammortizzatori Sociali –Circolare INPS n. 18/2022

L’INPS con la Circolare del 1° febbraio 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio) e dal Decreto Legge n. 4/2022 (cd. Sostegni Ter) alla disciplina degli ammortizzatori sociali. Il documento fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione delle predette disposizioni.

Si precisa, innanzitutto, che le modifiche intervenute producono effetti dal 1 gennaio 2022 e, pertanto, non sono riferite alle richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021/2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021.

Di seguito gli aspetti principali evidenziati dall’INPS.

 

 

PRINCIPI
GENERALI

 

  • Destinatari: vi rientrano anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.
  • Anzianità minima: occorre di effettivo lavoro per accesso ai trattamenti ed è ridotta da 90 a 30 giorni (condizione non necessaria in caso di trattamento ordinario per EONE. Su questa casistica, in particolare, siamo in attesa di ulteriori istruzioni che chiariscano effettivamente quali eventi siano ad essa riconducibili).  Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda ai sensi del 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, ai fini della determinazione dell’anzianità si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
  • Massimale per l’indennità: pari a 1.199,72 euro per il 2021 e annualmente rivalutato.
  • Pagamento diretto: in caso di richiesta, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
  • Attività di lavoro: il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, non percepisce il trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

In caso di durata pari o inferiore a sei mesi, invece, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

CIGO

 

  • Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.
  • La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (eccezione per EONE in cui vige il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento)
  • Si prevede che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può essere svolto anche in via telematica.

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

 

  • Dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale (ordinari e straordinari) per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale è pari al:
  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile
  • oltre le 104 settimane resta il 15%.
  • Il contributo addizionale non è dovuto se i trattamenti di integrazione salariale sono concessi per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
  • È previsto l’esonero del contributo addizionale in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell’arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022. Trattasi di cig “scontata” per i settori maggiormente in crisi come gli alberghi e alloggi (codici ateco 55.10 e 55.20), le agenzie di viaggio e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90), ristorazione, anche commerciale e bar (codici ateco 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1), parchi divertimento (codici ateco 93.21), stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20), musei (codici ateco 91.02 e 91.03), discoteche (codici ateco 93.29.1), sale giochi e biliardi (codice ateco 93.29.3), sale bingo e altre attività di intrattenimento (codice ateco 93.29.9). Vengono, altresì, esonerati dalla contribuzione addizionale, i seguenti operatori nel comparto Trasporti: Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09); Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30); Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01); Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90).

CIGS  

(+ di n. 15 dipendenti)

 

  • Si amplia la platea dei destinatari con la previsione dettata dall’art. 20, comma 3-bis che determina l’estensione della CIGS e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.
  • La contribuzione è dello 0,90%, ridotta allo 0,27% per l’anno 2022.
  • Per i trattamenti fino al 31 dicembre 2021 si applica la disciplina previgente.
  • Esame congiunto previsto anche in via telematica.
  • Vengono confermate le causali crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà, tuttavia la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprende anche i casi in cui le aziende vi ricorrano per realizzare “processi di transizione” (che saranno individuati con apposito DM).
  • Per la causale contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2022 aumentano le percentuali di riduzione oraria come segue:
  • la riduzione media oraria massima dell’orario giornaliero, settimanale e mensile dei lavoratori interessati passa dal 60% al 80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
  • Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

 

  • In caso di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale, i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti possono ottenere un ulteriore intervento per massimo 12 mesi finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.
  • Durante la procedura sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione quali formazione e riqualificazione professionale, anche tramite Fondi interprofessionali.
  • I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
  • È prevista la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale di 52 settimane, nel biennio 2022/2023, per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (per tale misura sono stati stanziati 150 milioni per il 2022 e 150 milioni per il 2023).

FIS  (datori di lavoro con almeno n. 1  dipendente non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 d.lgs. n. 148/2015).

Dal 1° gennaio 2022:

  • ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti il FIS riconosce prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie (durata 13 settimane nel biennio);
  • per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, il FIS riconosce l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie (durata 26 settimane nel biennio).

 

Contribuzione

  • A decorrere dal 1° gennaio 2022:
  • fino a 5 dipendenti: 0,50
  • + di 5 dipendenti: 0,80%
  • Contributo addizionale: 4% della retribuzione persa dai lavoratori
  • il 4% si riduce in misura pari al 40% (quindi 2,4%) per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e che non hanno fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
  • È previsto l’esonero del contributo addizionale del 4% in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell’arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022 (vd. nel dettaglio § “contribuzione addizionale”) .
  • Per l’anno 2022 le aliquote ordinarie sono previste nelle seguenti misure:
    • Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% riduzione)
    • Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti 0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% riduzione)
    • Datori di lavoro oltre 15 dipendenti 0,69% (0,80% ordinaria – 0,11% riduzione)
    • Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti 0,24% (0,80% ordinaria – 0,56% riduzione).

DOMANDE

  • Sono confermati i termini di presentazione delle domande di CIGO e Assegno di Integrazione Salariale.
  • Le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 potranno essere presentate entro il 16 febbraio.
  • Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) verificati nel mese di gennaio 2022, il termine di presentazione delle istanze è  fissato al 28 febbraio 2022.

Elementi di ulteriore approfondimento e dettaglio sono contenuti nella Circolare disponibile nella nostra Area Riservata.

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione – limiti reddito 2022

L’Inps ha reso noti i limiti di reddito 2022 utili ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione della pensione per i lavoratori autonomi.

I nuovi limiti di reddito mensili da considerare per la sussistenza del carico (non autosufficienza economica) – rivalutati sulla base del valore del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dall’1.1.2022, ammonta a 523,83 euro – risultano pari a:

  • 737,73 euro, per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato;
  • 291,02 euro, per due genitori ed equiparati.

I limiti sopra indicati hanno validità anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

Per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (D. Lgs. n. 230/2021, art. 10, c.3), ai nuclei familiari con figli e orfanili cessano – dall’1.3.2022 – di essere riconosciute le prestazioni previste all’art.4 del Testo Unico delle norme relative agli assegni familiari.

Per approfondire la notizia leggi la Circolare Inps n.9 del 20.1.2022.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Patronato – tel. 0983859021

Opzione donna. Proroga maturazione requisiti e domande d’accesso

Opzione donna. Proroga maturazione requisiti e domande d’accesso

La Legge di bilancio 2022 ha disposto la proroga del termine per la maturazione dei requisiti d’accesso all’istituto del pensionamento anticipato “opzione donna” (D.L. n. 4/2019, art. 16)

Con Messaggio n. 169/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni utili per la fruizione del trattamento pensionistico.

Requisiti d’accesso a opzione donna

Potranno beneficiare del trattamento pensionistico in parola le lavoratrici che abbiano optato per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo e che abbiano perfezionato, entro il 31.12.2021, i requisiti di seguito specificati:

  • anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni;
  • età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti ovvero pari o superiore a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Decorrenza del pensionamento anticipato opzione donna

È prevista l’applicazione delle finestre mobili che differisce, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome (D.L. n. 78/2010, art. 12, c.2).

Al riguardo, l’Istituto ha chiarito che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore:

  • all’1.2.2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2.1.2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della suddetta assicurazione generale obbligatoria.

L’Istituto ha inoltre chiarito che il trattamento pensionistico, con riferimento alle lavoratrici che hanno perfezionano i requisiti entro il 31.12.2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Presentazione domande

L’Istituto ha segnalato, infine, l’avvenuto aggiornamento delle domande di accesso ad opzione donna, che possono essere avanzate anche dal nostro Patronato.

Per ulteriori dettagli consulta il Messaggio n. 169 del 13.1.2022, e per presentare la domanda contatta il nostro Patronato.

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

INPS. Chiarimenti su CIG e quarantena

Il 18 novembre 2021, l’INPS ha pubblicato due messaggi per fornire indicazioni in ordine agli ammortizzatori sociali e alla quarantena determinati da Covid-19.

Ammortizzatori sociali emergenziali

Con il Messaggio n. 4034 ha fornito indicazioni operative sui nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale emergenziali Covid19 previsti dal D.L. n.146/2021.

In particolare il Decreto ha previsto la possibilità per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 di accedere ad un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19, nel periodo tra il 1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro richiedenti, per poter accedere ai nuovi trattamenti devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Ovviamente, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ricorrere ai suddetti trattamenti, continuerà ad operare nei suoi confronti il divieto di licenziamento.

Per quanto riguarda le istanze per i trattamenti di cassa integrazione, l’INPS ha ribadito che dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria: quindi per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a ottobre il termine di presentazione delle istanze è il prossimo 30 novembre.

Le domande dovranno essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, inoltre, che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Infatti, il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Inoltre, in caso di intervento diretto dell’Istituto, tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (Uniemens Cig SR41) devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate l’INPS ha ricordato che possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

Infine, sono stati forniti chiarimenti in relazione al periodo di ulteriori 9 settimane di CIGO, previste dal decreto Fisco-Lavoro, per cause connesse all’emergenza in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

A tal proposito, l’IINPS ha chiarito che le imprese che, alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

In questo caso è necessario trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

Si precisa, infine, che per la prestazione di CIGO, previa sospensione del trattamento di CIGS in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Riconoscimento malattia in quarantena

Con il Messaggio n. 4027, ha fornito chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dall’articolo 8 del D.L. n. 146/2021 che riguardano il rifinanziamento della tutela per malattia in favore dei lavoratori fragili e in quarantena per Covid 19.

Con il predetto Decreto è stata, infatti, riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia.

Alla luce delle suindicata norma, l’Istituto può procedere, quindi, al riconoscimento della prestazione anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo l’ordine cronologico.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia ai messaggi disponibili nella nostra Area Riservata.

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

Esonero contributivo: turismo, commercio, terme e spettacoli

L’INPS, con la circolare n. 169 del 2021, fa seguito alla precedente circolare n.140/021 per fornire le modalità operative riferite all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 43 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), fruibile entro il 31 dicembre 2021 per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

In particolare, la predetta norma ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali Inps per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 / 30 novembre 2021.

Con le nuove istruzioni l’INPS ha recepito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 e dunque ha confermato che, ai fini del predetto sgravio, si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO oltre a quelli contenuti nell’allegato 1 della circolare Inps n. 140/2021:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Per quanto riguarda le modalità operative all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on line “SOST.BIS_ES”, per la richiesta dell’esonero che dovrà contenere:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare e, pertanto, entro il 10 dicembre 2021.

L’agevolazione viene riconosciuta entro i limiti delle risorse stanziate e, pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra citati.

Infine, l’Inps, ha precisato che emanerà le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro con prossimo messaggio.

Per ogni ulteriore approfondimento consulta le circolari 140 e 169 INPS e relativi allegarti, disponibili nella nostra AREA RISERVATA.