Nuovi codici ATECO 2025: INPS avvia l’assegnazione alle matricole aziendali

Nuovi codici ATECO 2025: INPS avvia l’assegnazione alle matricole aziendali

Con il messaggio n. 1471 del 2025, l’INPS informa che, in attuazione della Comunicazione n. 43, è in corso l’attribuzione progressiva dei nuovi codici ATECO 2025 alle matricole aziendali già iscritte alla data del 1° aprile 2025.

L’intervento riguarda esclusivamente le matricole attive, per le quali l’Istituto ha avviato un processo di conversione che prevede la notifica tramite PEC di un provvedimento contenente il nuovo codice ATECO 2025 e il relativo Codice Statistico Contributivo (CSC) assegnati.

Verifica e aggiornamento dell’anagrafica aziendale

L’INPS raccomanda ai datori di lavoro di mantenere aggiornata l’anagrafica aziendale per agevolare un corretto allineamento delle informazioni. Si segnala, infatti, che alcune matricole sono già state oggetto di conversione, anche in relazione a variazioni contributive successive al 1° aprile 2025.

Il nuovo codice ATECO è attribuito sulla base dei dati già presenti nell’anagrafica aziendale dell’INPS, e in particolare facendo riferimento al codice ATECO 2007. Tuttavia, qualora il nuovo codice assegnato non rispecchi l’attività economica prevalente effettivamente svolta e dichiarata presso la Camera di Commercio, il datore di lavoro – direttamente o tramite intermediario abilitato – è tenuto a trasmettere una comunicazione alla struttura INPS territorialmente competente.

Servizi disponibili nel Cassetto Previdenziale

Per facilitare la gestione delle richieste, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente, alla voce “Posizione Aziendale”, è stato attivato il servizio “Attribuzione codice ATECO 2025”, tramite il quale è possibile consultare e gestire le informazioni relative all’assegnazione del nuovo codice.

L’INPS provvede inoltre a trasmettere, con cadenza periodica, una comunicazione ai datori/intermediari abilitati contenente l’elenco delle matricole in delega che, nei dieci giorni precedenti, sono state oggetto di conversione. Per ciascuna matricola vengono indicati il nuovo codice ATECO 2025 e il CSC assegnato.

Matricole sospese

Per le matricole sospese, l’assegnazione del nuovo codice ATECO 2025 sarà effettuata al momento della loro eventuale riattivazione, su iniziativa dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati.

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INPS: Comunicazioni ai Lavoratori Parasubordinati sulla Gestione Separata

INPS: Comunicazioni ai Lavoratori Parasubordinati sulla Gestione Separata

Con il messaggio n. 1561 del 2025, l’INPS ha annunciato l’avvio, a partire dal mese di maggio 2025, dell’invio di specifiche comunicazioni rivolte ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che abbiano superato il massimale annuo di contribuzione previsto dalla normativa vigente.

Le comunicazioni saranno recapitate attraverso il servizio “MyINPS” e interesseranno in particolare i lavoratori parasubordinati per i quali, in base ai compensi ricevuti dai rispettivi committenti, risulta accertato il superamento del limite massimo imponibile. Tale soglia, come stabilito dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, rappresenta il tetto oltre il quale non è più dovuto il versamento di ulteriori contributi previdenziali.

Al ricevimento della comunicazione da parte dell’INPS, i lavoratori interessati sono tenuti a informare tempestivamente i propri committenti. Ciò al fine di evitare l’applicazione indebita di contribuzione su compensi successivi al superamento del massimale.

Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti eccedenti, sarà possibile richiedere il rimborso a partire dall’anno successivo, previa verifica da parte dell’Istituto delle denunce contributive Uniemens presentate dai datori di lavoro.

L’INPS ha infine chiarito che, una volta a regime, il sistema provvederà all’invio automatico della comunicazione contestualmente al raggiungimento del massimale, garantendo così un tempestivo allineamento tra contribuzione versata e soglia prevista dalla legge.

Per ricevere maggiori informazioni a riguardo, è possibile recarsi presso la sede di Confcommercio Corigliano Rossano o contattarci per fissare un appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sede Enasco 50 & Più – Corigliano Rossano
Indirizzo: Via Metaponto
E-mail: enasco@confcommercio.cs.it
Telefono e Fax: 0983 859021

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Isopensione e contratto di espansione: Novità sulla ricostituzione delle prestazioni

Isopensione e contratto di espansione: Novità sulla ricostituzione delle prestazioni

Nel corso degli ultimi anni, il tema delle ricostituzioni delle prestazioni di esodo, come l’isopensione e il contratto di espansione, ha generato diverse domande da parte di datori di lavoro e lavoratori. Con il messaggio n. 2099/2022, l’INPS ha già affrontato la questione, chiarendo alcuni aspetti fondamentali. In particolare, l’Istituto aveva confermato che le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non considerate inizialmente nel calcolo dell’esodo, devono essere incluse nel ricalcolo delle prestazioni. Ciò riguarda soprattutto le somme riferite al periodo lavorativo precedente la risoluzione del contratto.

Recentemente, con il messaggio n. 3078/2024, l’INPS ha fornito ulteriori dettagli operativi sulla ricostituzione di queste prestazioni. In particolare, ha chiarito come rideterminare l’importo delle prestazioni di esodo e la loro scadenza, nei casi in cui queste non siano state valutate né ai fini del diritto né per la quantificazione dell’importo.

Procedura di Domanda e Ricostituzione delle Prestazioni

La domanda di accompagnamento a pensione deve essere trasmessa telematicamente dal datore di lavoro attraverso il “Portale delle prestazioni di esodo”. Oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, è necessario inserire informazioni sull’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data della risoluzione del rapporto di lavoro e la data fino alla quale il datore si impegna a versare la contribuzione correlata.

Un punto importante da sottolineare è che, poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro, che ne sostiene anche il costo, la ricostituzione delle prestazioni non può essere avviata né d’ufficio né su istanza del lavoratore. È quindi il datore di lavoro a dover presentare la domanda di ricostituzione, in accordo con il lavoratore.

Procedura di Ricostituzione: I Passaggi Fondamentali

Il datore di lavoro esodante, dopo aver ottenuto il consenso del lavoratore, deve caricare manualmente la richiesta nella procedura “WEBDOM”, solo dopo aver presentato una richiesta ufficiale tramite PEC alla struttura INPS competente. La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, con la quale il datore di lavoro si impegna a sostenere eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla ricostituzione della prestazione. Anche il consenso del lavoratore deve essere allegato.

Nel caso in cui, a seguito dell’accredito della contribuzione, si possa anticipare la scadenza dell’assegno di esodo, l’INPS provvederà ad avvisare sia il datore di lavoro sia il lavoratore per concordare il nuovo termine della prestazione e il relativo versamento dei contributi.

Aggiornamento della Prestazione e Impatto sulla Pensione

In caso di ricostituzione, il modello “TE08” indicherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione, in modo da permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione nei tempi previsti. La contribuzione accreditata sarà poi considerata al momento della liquidazione della prestazione pensionistica, garantendo così una continuità tra esodo e pensione.

In conclusione, le ultime indicazioni dell’INPS aiutano a chiarire ulteriormente il processo di ricostituzione delle prestazioni di esodo, garantendo una maggiore trasparenza e facilitando il coordinamento tra datore di lavoro, lavoratore e INPS stesso.

Per maggiori informazioni o assistenza, puoi contattare i nostri uffici di Corigliano Rossano:

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Inps. Aggiornamento degli interessi e sanzioni per i contributi

Inps. Aggiornamento degli interessi e sanzioni per i contributi

Con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento delle misure relative agli interessi di dilazione e differimento, oltre alle somme aggiuntive per il mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,65% (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

A partire dal 18 settembre 2024, tale riduzione influirà sul calcolo del tasso di dilazione e differimento applicabile agli importi dovuti per la contribuzione agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, così come sulle sanzioni civili.

Il Decreto Legge n. 19/2024 ha inoltre sostituito la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un nuovo regime che prevede, fino al 31 agosto 2024, l’applicazione di un tetto del 40% sull’importo dei contributi o premi non versati entro i termini di legge. Dal 1° settembre 2024, invece, le sanzioni saranno ridotte agli interessi legali previsti dal Codice Civile, purché i contributi o premi siano versati entro il termine stabilito dagli enti competenti.

Interesse di Dilazione e Differimento

L’interesse di dilazione, applicato alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, sarà pari al 9,65% annuo e si applicherà alle rateazioni richieste a partire dal 18 settembre 2024. I piani di ammortamento già emessi con il precedente tasso d’interesse non subiranno modifiche.

Dal medesimo giorno, l’interesse dovuto per il differimento del versamento dei contributi sarà anch’esso del 9,65% annuo, applicabile a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Sanzioni Civili

La riduzione del tasso di interesse comporta anche una variazione nelle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, la sanzione sarà pari al 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova modalità di ravvedimento operoso: se il pagamento dei contributi avviene entro 120 giorni dalla scadenza, senza intervento degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, pari al 3,65% annuo.

Per i casi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione sarà pari al 30%, con un limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati.

Il DL n. 19/2024 ha modificato le disposizioni relative al ravvedimento operoso per l’evasione:

  • Se il contribuente denuncia la propria situazione debitoria spontaneamente, entro 12 mesi dal termine di pagamento, e paga entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà del 9,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
  • Se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà dell’11,15% annuo (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Sanzioni Ridotte in Caso di Procedure Concorsuali

A partire dal 18 settembre 2024, i nuovi tassi di interesse saranno applicati come segue:

  • Per le situazioni previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso del 3,65%.
  • Per le ipotesi previste dalla lettera b) dello stesso articolo, il tasso sarà del 3,65% più 2 punti aggiuntivi.

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Decontribuzione Sud: nuova proroga

Decontribuzione Sud: nuova proroga

A seguito della decisione della Commissione europea (decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024), che ha esteso l’applicabilità della cosiddetta Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024 l’INPS illustra le disposizioni relative a questa proroga.

In generale, si ricorda che la misura della Decontribuzione Sud prevede, per tutto il 2024, un esonero contributivo del 30% per i datori di lavoro privati situati in una delle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativamente ai rapporti di lavoro dipendente.

In riferimento al periodo di efficacia della misura, si specifica che la decontribuzione non può essere applicata alle assunzioni effettuate a partire dal 1° luglio 2024. Pertanto, la proroga fino al 31 dicembre 2024, autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, si applica esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Inoltre, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che, qualora entro il 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2024, anche se il rapporto viene prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2024.

Di conseguenza, grazie all’autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo si applica ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024 tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Infine, si precisa che, come previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, oltre alle modifiche relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei beneficiari, non ci sono ulteriori variazioni al regime di aiuto esistente, e tutte le altre condizioni rimangono invariate.

Come indicato dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti inclusi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari, per il settore di interesse, a 2,25 milioni di euro.

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