Assegno di inclusione. Al via le domande

Assegno di inclusione. Al via le domande

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, artt. 1 – 13) ha introdotto come misura di sostegno economico finalizzato all’inserimento lavorativo l’Assegno di inclusione, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

In questi giorni l’INPS sta inviando un messaggio ai cittadini che hanno percepito il Reddito di cittadinanza nel 2023 in cui li informa della sospensione della prestazione. Come stabilito con la Legge di Bilancio 2023 la misura sarà infatti abrogata a partire dal 1° gennaio 2024.

La nuova prestazione spetterà ai nuclei familiari con disabilità, o con componenti che siano minorenni o di età almeno pari a 60 anni compiuti.

I nuclei familiari al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza, residenza e soggiorno nell’Unione o titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o status di protezione internazionale;
  • residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
  • condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;

reddito familiare inferiore a 6.000 annui euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad euro 30.000;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, aumentata di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, e incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

– godimento di beni durevoli: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, né avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere;

– per il beneficiario dell’assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna.

Importo ed  modalità di erogazione

Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione erogato su base annua è composto da un’integrazione del reddito familiare di importo massimo pari a 6.000 euro annui e da un’integrazione spettante in caso di abitazione concessa in locazione con contratto registrato, di importo massimo pari a 3.360 annui. È stabilito un importo minimo pari a 480 euro annui.

È erogato per massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”. L’Assegno di inclusione è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Cumulabilità con i redditi da lavoro

Nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, è prevista una soglia di 3.000 euro lordi annui, entro la quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico. Se si supera questo importo deve essere inviata comunicazione all’INPS, entro 30 giorni. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a partire dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio di un’attività d’impresa oppure di lavoro autonomo, che sia stata svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa pena la decadenza dal beneficio stesso.

Nel caso di nuova attività lavorativa, a titolo di incentivo, il beneficiario continua a fruire dell’assegno di inclusione:

  • senza variazioni per i primi due mesi della condizione occupazionale;
  • con importo aggiornato ogni trimestre tenendo conto della parte di reddito eccedente l’importo di 3.000 euro lordi annui, per i periodi successivi.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

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Ape Sociale 2023: scadenza domanda tardiva

Ape Sociale 2023: scadenza domanda tardiva

La domanda di Ape Sociale 2023 può essere presentata entro il 30 novembre: si tratta infatti del termine ultimo entro il quale è possibile presentare le richieste per la certificazione dei requisiti.

La Legge di Bilancio 2023 non ha modificato la normativa precedente relativa ai termini entro cui inviare le domande di Ape Sociale. Pertanto ai fini dell’operatività, ricordiamo la seconda scadenza per la richiesta di riconoscimento delle condizioni fondamentali per accedere al beneficio, prevista per il prossimo 30 novembre 2023 (ultima chiamata 2023).

Di seguito elenchiamo i requisiti per accedere all’Ape Sociale:

  • 63 anni di età e un’anzianità contributiva tra i 30 e i 36 anni;
  • iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata;
  • mancato raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per accedere all’Ape Sociale l’interessato deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  1. disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:
  • licenziamento (anche collettivo);
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto l’interessato abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (o 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, per le donne) e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti interessati ad accedere alla prestazione con le condizioni sopra riportate, dovevano attendere il decorso di tre mesi dalla fine della fruizione della prestazione di disoccupazione. Ora questa condizione non è più richiesta in quanto l’Istituto l’ha del tutto eliminata (si veda la circolare n. 62 del 25 maggio 2022). L’Inps ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 questi soggetti possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dover attendere il decorso di 3 mesi dal termine della fruizione della prestazione di disoccupazione.

  1. assistenza per almeno 6 mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap;
  2. invalido con una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
  3. lavoratore dipendente con almeno 36 anni di anzianità contributiva rientrante nelle categorie di cui all’elenco allegato al messaggio Inps n. 274/2022.

L’Inps infine specifica che, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2023, e ai quali verrà accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di Ape Sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione cristallizzando il diritto alla fruizione dello strumento anche in un momento successivo al termine della sperimentazione.

Per poter accedere dopo il termine della sperimentazione, le sedi Inps dovranno verificare il permanere, al momento dell’erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario al 30 novembre 2023.

Relativamente alle novità per il 2024, l’ipotesi che va per la maggiore sembrerebbe essere la proroga delle misure in vigore nel 2023, Quota 103, Opzione Donna e appunto l’Ape Sociale.

La prestazione di anticipo pensionistica, assieme ad Opzione Donna, dovrebbe essere la misura più soggetta ad interventi di modifica. Per il 2024 si valuta la possibilità di estendere il numero di possibili destinatari dell’Ape Sociale, includendo nuove professioni nell’elenco delle mansioni gravose e usuranti. Questo favorirebbe l’ampliamento della platea per ulteriori possibili beneficiari al fine di consentire ad un numero maggiore di lavoratori di accedere all’anticipo pensionistico.

Per informazioni e presentazione della domanda vieni a trovarci presso i nostri uffici Confcommercio di via Metaponto a Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021

Le novità su assegno unico e universale 2023

Le novità su assegno unico e universale 2023

A partire dal 2023 per l’Assegno Unico e Universale non sarà più obbligatorio presentare ogni anno la relativa domanda, ma la prestazione sarà erogata in automatico. Vediamo nel dettaglio tutte le novità previste dalla normativa e le indicazioni dell’Inps.

Dal 1° marzo 2023, infatti coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato domanda di Assegno Unico e Universale (AUU), accolta e in corso di validità, avranno diritto a beneficiare d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.

Potranno invece presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e coloro che avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non più attiva.

I richiedenti, saranno tenuti a comunicare all’Inps eventuali variazioni nelle informazioni indicate in precedenza. Alcune di queste possono essere relative a:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario, pertanto, dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solamente nel caso in cui sia necessario segnalare eventuali variazioni.

Assegno Unico e Universale 2023: presentazione della DSU aggiornata

Coloro che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico dovranno presentare la domanda secondo le consuete modalità.

Lo stesso vale per i richiedenti che al 28 febbraio 2023 abbiano presentato un’istanza che però è stata respinta, revocata, decaduta oppure sia stata oggetto di rinuncia.

Assegno Unico e Universale: i pagamenti

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 – l’Assegno Unico e Universale è riconosciuto a partire dal mese di marzo dello stesso anno.

Circa l’importo dell’Assegno Unico, resta per tutti l’obbligo di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 potrà essere utilizzato per determinare gli importi dell’assegno per le mensilità di gennaio e febbraio 2023. In assenza di una nuova DSU da marzo l’assegno sarà erogato con l’importo minimo.

Il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria per tutte le prestazioni di natura previdenziale.

Vieni a trovarci presso i nostri uffici di Confcommercio di via Metaponto –  Corigliano Rossano oppure chiamaci allo 0983859021.

Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Conguaglio contrbuti di fine anno 2022

Con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni per poter effettuare, attraverso la denuncia UNIEMENS, le operazioni di conguaglio relative all’anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.

Si segnala che le operazioni di conguaglio possono essere effettuate alternativamente:

  • con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 à scadenza di pagamento 16 gennaio 2023;
  • con la denuncia di competenza di gennaio 2022 à scadenza di pagamento 16 febbraio 2023;

I conguagli inerenti ai versamenti di TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, invece, possono essere inseriti anche nella denuncia di febbraio 2023, con  scadenza fissata al 16 marzo 2023.

La circolare illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1. elementi variabili della retribuzione (es: compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, permessi non retribuiti, etc.);
  2. massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), che, per il 2022, è fissato al 105.014 euro;
  3. contributo aggiuntivo IVS 1%;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. “fringe benefits” non superiori per l’anno 2022 al limite di € 3.000,00, per i quali – vista l’eccezionalità della misura – le operazioni di conguaglio sono state descritte dall’Inps con apposito messaggio n. 4616/2022;
  6. auto aziendali ad uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

Per tutti i dettagli si rinvia al testo integrale della Circolare n. 139 del 31 dicembre 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

Esonero contributivo lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022

L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha chiarito alcuni importanti aspetti operativi riguardanti la gestione dell’esonero contributivo – introdotto in via sperimentale dall’art. 1, c. 137, Legge di bilancio 2022 – in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

L’Inps aveva già precisato che se la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa (congedo parentale facoltativo) al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Inoltre, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum esteso di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

Ad integrazione delle istruzioni già fornite, l’Istituto chiarisce che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero. Devono essere però soddisfatte due condizioni:

  1. il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
  2. deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).

Riportiamo nella tabella che segue uno dei tre esempi utilizzati dall’Inps per chiarire tali aspetti:

Termine congedo obbligatorio

Rientro effettivo al lavoro

Fruizione del congedo parentale

Fruizione ferie

Decorrenza esonero

18 luglio 2022

19 luglio 2022

dall’8 agosto al 7 settembre 2022

dall’8 al 14 settembre 2022

dal 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

In tema di imponibile, l’Inps precisa che l’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

Inoltre, l’Istituto afferma che lo sgravio in questione è cumulabile – oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro – anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.

L’Inps affronta infine il tema della portabilità dell’esonero laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, prevedendo varie ipotesi:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
  • nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.