Covid-19 e Green Pass. Quali cambiamenti per le imprese?

Covid-19 e Green Pass. Quali cambiamenti per le imprese?

Quali sono e quali saranno i principali cambiamenti introdotti dalle norme sul Green Pass per imprese e consumatori?

Confcommercio Calabria per fare luce sul tema organizza il prossimo 17 settembre 2021 alle ore 15:00 un webinar dal titolo “Covid-19 e Green Pass. Quali cambiamenti per le imprese?”

Un confronto con gli esperti del settore permettere alle imprese partecipanti di comprendere tutte le novità normative in materia.

Il webinar è gratuito. Per partecipare basta compilare il seguente form https://forms.gle/qDC8AAfJc7dM1sVa9.

Emergenza Coronavirus. Nuove Linee Guida per i Trasporti Pubblici

Emergenza Coronavirus. Nuove Linee Guida per i Trasporti Pubblici

Pubblicate le nuove Linee Guida per i Trasporti Pubblici, che sostituendo l’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021, aggiornano le prescrizioni che vettori e passeggeri sono tenute a rispettare per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass su diversi mezzi di trasporto, previsto, a partire da domani 1° settembre, dal Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111, sono state pubblicate sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile le nuove linee guida per i Trasporti Pubblici.

Le nuove linee guida, che sostituiscono l’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021, sono articolate in disposizioni di sistema, indicazioni valide per tutti i trasporti pubblici e in specifiche prescrizioni per le diverse tipologie di trasporto pubblico.

Tra le principali innovazioni introdotte o recepite dal nuovo documento si segnalano:

  • L’obbligo di green pass dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021 per i passeggeri di: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nei collegamenti dello stretto di Messina; treni di lunga percorrenza, intercity, intercity notte e ad alta velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto persone, su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico;
  • L’obbligo per i passeggeri di utilizzare mascherine chirurgiche o dispositivi individuali di protezione di livello superiore;
  • L’attenuazione della natura prescrittiva del distanziamento interpersonale di un metro tra i passeggeri;
  • La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale dell’80%, nelle zone Bianche e Gialle;
  • La previsione di un coefficiente di riempimento massimo delle navi e dei traghetti adibiti al trasporto interregionale di persone dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
  • La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei treni a lunga percorrenza dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
  • La previsione di un coefficiente di riempimento massimo dei bus di trasporto commerciale interregionale (più di 2 Regioni) e dei bus turistici dell’80%, rispetto alla capienza massima prevista;
  • La non applicazione del distanziamento minimo tra passeggeri qualora sia richiesta la preventiva prenotazione, anche per la scelta del posto a bordo, tra le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra congiunti e persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. (per esempio: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi);
  • Limiti articolati per i diversi mezzi del trasporto funiviario;
  • Prescrizioni specifiche per i servizi di taxi e NCC di navigazione.

Fonte Confcommercio

Fipe-Confcommercio: “accelerare su green pass e vaccini”

Fipe-Confcommercio: “accelerare su green pass e vaccini”

FIPE-Confcommercio non si sottrae al dibattito in corso sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro e sull’estensione dell’utilizzo del green pass, registrando con preoccupazione, da una parte, il ritardo nel cambiamento delle regole che disciplinano il livello del rischio sanitario nelle zone del Paese e, dall’altra, l’imminente ripartenza di tutte le attività e l’impatto che questa avrà sulla curva dei contagi. L’organizzazione comparativamente più rappresentativa dei Pubblici esercizi italiani avanza tuttavia una richiesta come priorità ineludibile: la fine della stagione delle misure restrittive a carico delle imprese.

Dopo 18 mesi di pandemia, 2 mesi di lockdown totale, nove mesi di campagna vaccinale e un lunghissimo periodo di limitazioni alle attività in diversi comparti (alcuni dei quali, come le discoteche, non ancora operativi), sarebbe incomprensibile e irragionevole, nel caso del probabile peggioramento del quadro sanitario, riportare indietro le lancette dell’orologio, riproponendo le solite limitazioni alle solite imprese, in primis proprio ai pubblici esercizi.

Dal momento che i livelli di rischio vengono misurati su ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva e una volta conclamato scientificamente che il vaccino riduce ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva, appare evidente dove si colloca la necessità e l’urgenza di agire per tutelare il bene comune, nel rispetto della libertà e della tutela della privacy delle persone, ma senza che questo travolga comunità e sistema economico.

“In questo nuovo quadro – sottolinea il presidente, Lino Stoppani – non sarebbe civile ipotizzare un solo ulteriore giorno di limitazioni delle attività dei pubblici esercizi. Il nostro settore ha già pagato un prezzo altissimo nei mesi delle chiusure e delle zone “colorate”; proprio negli ultimi mesi, poi, abbiamo riaperto dando un contributo decisivo all’utilizzo e all’implementazione del green pass, sostenendo con forza la stessa campagna di vaccinazione. Oggi se tanti cittadini, tra cui 4 milioni di over 50, scelgono ancora di non vaccinarsi, il peso di questa scelta non può gravare sulle spalle delle attività economiche già provate da una lunghissima crisi. Si parla oggi di obbligatorietà, estensione del green pass, nuovi provvedimenti: noi diciamo che servono scelte rapide, coraggiose ed eque; rapide perché i rischi sanitari permangono, coraggiose, perché il green pass sia esteso anche ad altri ambiti, ed eque perché non devono impattare su chi, persone e imprese, ha già responsabilmente fatto la propria parte”.

Fonte Fipe-Confcommercio

Fipe-Confcommercio: “accelerare su green pass e vaccini”

Obbligo green pass dal 6 agosto. Cartellonistica

Da venerdì 6 agosto in zona bianca (e anche nelle altre zone di rischio, sempreché l’attività non sia sottoposta a chiusura), sarà necessario il c.d. “green pass” per accedere anche:

– ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso – non è necessario per il consumo ai tavoli all’aperto o al bancone interno, né per le attività di ristorazione svolte per i centri educativi dell’infanzia o centri estivi;

– agli spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto;

– alle sagre e fiere, convegni e congressi;

 centri socialiculturali, ricreativi;

 alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti;

I verificatori di cui all’art. 13, comma 2 del DPCM del 17 giugno u.s. sono tenuti ad accertare la validità di tale certificazione esclusivamente attraverso l’App “Verifica C19”, scaricabile gratuitamente, da installare su un dispositivo mobile

L’obbligo della certificazione verde per l’accesso ai servizi sopra elencati non trova applicazione per i bambini con età inferiore ai 12 anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Come noto, rimane altresì ferma la disposizione di cui all’art. 8 bis del “Riaperture” che impone il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Scarica la modulistica da esporre nel tuo locale.

Green pass operativo. Regole e funzionamento

Green pass operativo. Regole e funzionamento

È entrato in vigore, il Decreto “Riaperture” che disciplina il sistema delle certificazioni verdi Covid-19 digitali e interoperabili a livello europeo (cd. Digital green certificate – DGC).

I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti condizioni: vaccinazione anti Covid-19, guarigione dalla medesima malattia, effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo.

Dal 1 luglio prossimo i certificati saranno validi come Eu digital Covid certificate (cd green pass europeo) e agevoleranno l’esercizio del diritto di circolazione da e per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Come si ottiene e come funziona

Il green pass si ottiene dopo la vaccinazione, un test negativo o la guarigione da Covid-19. Quando è disponibile, si riceve un messaggio via sms o via email ai contatti comunicati al momento del vaccino, del test o del rilascio del certificato di guarigione, contenente un codice di autenticazione (authcode) e brevi istruzioni.

La certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dal sito web dedicato, gestito da Sogei e interconnesso con la piattaforma europea, al quale è possibile accedere tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con la tessera sanitaria (o con il documento di identità se non sei iscritti al Ssn), in combinazione con il codice ricevuto via email o sms. Ma sarà disponibile anche nel Fascicolo sanitario elettronico e tramite l’App “Immuni”.

La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali, da mostrare agli operatori autorizzati al controllo si deve mostrare soltanto il QR Code nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, oppure nella versione cartacea.

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.

La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, esclusivamente tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy. In caso non si disponesse di strumenti digitali, si può recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista. Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate da Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 – EU digital covid certificate.

La validità del certificato sarà di nove mesi dalla seconda dose della vaccinazione oppure di sei mesi dalla guarigione e 48 ore dal test negativo. Se però nel frattempo ci si ammala, il green pass sarà revocato.

Dettagli per il rilascio e le risposte alle Faq sono sul sito dedicato, già operativo, anche se tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

Per ogni informazione è possibile anche contattare il numero verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Ulteriori elementi di approfondimento sono disponibili nella nostra Area Riservata.